Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2422 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28278-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2011 della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA,

depositata il 13/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.G. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Bari avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze presentate il 13.12.2005 e il 18.5.2006 con le quali il contribuente aveva richiesto il rimborso di maggior IRPEF trattenuta dalla Regione Puglia – quale datore di lavoro e sostituto d’imposta – sugli importi corrisposti a titolo di interessi per ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto per i periodi dal 29.4.1992 al 31.1.1993 e dall’1.1.1994 al 31.12.1997. Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso interponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale, nel contraddittorio con il contribuente, emetteva la sentenza n. 61/9/11.

Il giudice di appello, nella parte motiva della pronuncia, dopo aver premesso che “L’appello, fondato, merita accoglimento”, richiamati alcuni principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, concludeva affermando che “Alla luce di tali motivazioni, l’appello è accolto con totale riforma della sentenza della C. T. P. di Bari”. Il dispositivo della sentenza era del seguente tenore: “Rigetta l’appello; compensa le spese”.

Avverso detta pronuncia, l’Agenzia propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce “Nullità assoluta della sentenza ex art. 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il ricorso è fondato.

La C.T.R., dopo aver affermato, in motivazione, nell’incipit, “L’appello, fondato, merita accoglimento” e, in fine, “Alla luce di tali motivazioni, l’appello è accolto con totale riforma della sentenza della C.T.P. di Bari”, ha poi adottato il seguente dispositivo: “Rigetta l’appello; compensa le spese”.

E’ principio pacifico che sussiste un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (ex plurimis, Cass. civ., sez. 6, 11-07-2014, n. 15990).

Nella specie, la statuizione di rigetto dell’appello, contenuta nel dispositivo, si pone in insanabile contrasto con la parte motiva della sentenza, ove è invece affermata la fondatezza dell’appello e l’accoglimento dello stesso in totale riforma della decisione di primo grado.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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