Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2422 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.P., nella qualità di erede di P.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, p.zza SS. Apostoli n. 66 presso

lo studio “Leo e Associati” e rappresentata e difesa per procura a

margine del ricorso dall’Avv. Maurizio Leo;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Ufficio di Bressanone-Brunico;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 84/1/2011 della Commissione

tributaria centrale-Sezione di Bolzano, depositata il 16 settembre

2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 novembre 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

P.P., nella qualità di erede del contribuente P.M., propone ricorso, su due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria centrale, sezione di Bolzano, nella controversia avente a oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a ILOR e IRPEF dell’anno 1983, in accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio, aveva riformato la sentenza della Commissione di secondo grado di Bolzano (che aveva diminuito di Lire 12.000.000 i ricavi accertati e confermato la deduzione del 30% per costi e oneri forfettari da conteggiarsi sulla restante parte dei ricavi in più accertati);

in particolare, la Commissione Centrale riteneva che, in mancanza d’idonea documentazione fornita dal contribuente, non potevano riconoscersi costi non registrati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata perchè emessa in assenza di tutti i necessari contraddittori. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, sia alla fase procedimentale (mediante notificazione dell’avviso di accertamento) che a quella, successiva procedimentale, avrebbe dovuto prendere parte il coniuge del contribuente (Sig.ra P.), in quanto unica titolare della licenza d’esercizio dell’attività commerciale;

1.1. la censura, prima che infondata, è inammissibile giacchè denuncia un tipico error in procedendo sotto l’egida del vizio di violazione di legge, peraltro, insussistente laddove, per come è pacifico, la pretesa impositiva è stata azionata unicamente nei confronti del sig. P., imprenditore individuale, e la sig.ra P., rimasta estranea all’accertamento e alla successiva controversia non assume la veste di litisconsorte necessario;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, laddove la Commissione Centrale aveva ritenuto che fosse necessario, al fine del riconoscimento dei costi, a fronte dei maggiori ricavi accertati, che gli stessi fossero documentati dal contribuente;

2.1. anche tale censura è inammissibile in adesione al seguente principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 7155 del 21/03/2017): “In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti””;

2.2. invero, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 8322 del 2016; id. n. 24385 del 2016; id.n.9888 del 2017; id n. 5079 del 2017 e, di recente Cass, n. 23457 del 06/10/2017) “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù del D.L. n. 90 del 1990, art. 2, comma 6-bis (conv., con modif., dalla L. n. 165 del 1990), avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74 che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109, comma 5) devono intendersi nel senso che le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purchè siano almeno desumibili dalle scritture contabili;

2.3. nel caso in esame, la sentenza impugnata è conforme al superiore orientamento giurisprudenziale;

3. ne consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA