Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2422 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 03/02/2021), n.2422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27438-2018 proposto da:

RAINBOW MAGICLAND S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato MARCO TAGLIENTE, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1544/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 9/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Rainbow Magicland S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2635/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso avverso l’atto di accertamento catastale con il quale era stato rideterminato il classamento, e quindi la rendita, di alcune unità immobiliari di cui la contribuente era proprietaria, destinate a posti auto, nonchè alla viabilità e alla sistemazione paesaggistica dell’area;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.) avendo la CTR erroneamente disatteso l’eccezione di giudicato formulata dalla ricorrente in relazione a sentenza della CTP di Roma, n. 5181/15/51, con cui era stato accolto il precedente ricorso della contribuente riguardante il classamento e la determinazione della rendita catastale delle medesime aree oggetto del presente giudizio;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. nella sentenza impugnata la CTR ha infatti respinto l’eccezione sul presupposto delle diversità delle unità immobiliari oggetto degli atti impugnati nei due giudizi, rilevando che “l’avviso di accertamento per cui è qui controversia ha tratto origine da un DOCFA ulteriore (prot. (OMISSIS)) relativo all’area destinata a parcheggio del parco giochi identificata al foglio (OMISSIS), particelle da (OMISSIS) a (OMISSIS), e con il quale la stessa contribuente ha proposto la classe D/8 recepita dall’Ufficio”, mentre l’altro avviso rettificava il DOCFA prot. (OMISSIS), relativo all’area con funzione di parcheggio censita al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS);

1.4. è un dato di fatto evidente, dunque, che nella sentenza qui impugnata si fa riferimento ad un elemento di discrepanza tra le due procedure di variazione rispetto al quale nulla la parte ricorrente espressamente precisa nel ricorso, essendosi limitata ad affermare che i due accertamenti avevano ad oggetto medesimi fondi, richiamando, del tutto genericamente, l’atto impugnato e quello oggetto del primo giudizio (cfr. pag. 10 ricorso);

1.5. trattandosi, quindi, di due giudizi che, pur tra le stesse parti, abbiano riferimento a diverso rapporto giuridico, la definizione di uno di essi con sentenza passata in giudicato non può estendere i suoi effetti anche all’altra causa;

2.1. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 139 del 1998, artt. 5 e 8) avendo la CTR erroneamente ritenuto che alle aree in esame potesse essere attribuita una rendita catastale, in particolare nella categoria D/8, come pertinenze dell’attività commerciale del parco di divertimenti, sebbene asservite a servitù di uso pubblico in favore del Comune di (OMISSIS), che aveva concesso alla ricorrente la gestione del servizio di vigilanza e custodia dei parcheggi ad essa asserviti, adiacenti al parco di divertimenti a tema, con corresponsione da parte della società al Comune di un importo pari al 5% degli introiti derivanti dal pagamento dei ticket di parcheggio da parte degli utenti;

2.2. con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio laddove era stato omesso di valutare che la ricorrente gestisce il parcheggio quale concessionaria del Comune di (OMISSIS), con conseguente spettanza a quest’ultimo degli introiti derivanti dalla suddetta gestione;

2.3. le doglianze, parimenti, non hanno pregio;

2.4. incontestato che l’area destinata a parcheggio era asservita ad uso pubblico, è parimenti incontroverso che il parcheggio fosse costituito da area scoperta adiacente al parco di divertimenti, adibita a parcheggio pubblico in virtù di servitù di uso pubblico costituita in favore del Comune di (OMISSIS);

2.5. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 2204/2015) in fattispecie assimilabile alla presente, citata nella stessa sentenza impugnata, per il titolo in base al quale la destinazione a parcheggio è stata costituita, l’area a ciò destinata integra una “pertinenza ex lege:” dell’edificio cui accede ed in particolare una c.d. pertinenza urbanistica, inquadrabile nella categoria delle “limitazioni legali della proprietà privata per scopo di pubblico interesse” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite 15 giugno 2005, n. 12793; cfr. per l’applicazione ICI e TARSU in ragione del vincolo di destinazione ad uso pubblico del parcheggio collegato a centro commerciale, Cass. nn. 10976/2020, 8908/2018);

2.6. in virtù dell’incontroversa situazione di fatto dianzi illustrata, è quindi corretta in diritto la statuizione della CTR che ha ritenuto legittima l’attribuzione all’area destinata a parcheggio la stessa categoria D/8 del parco divertimenti, in ragione del nesso funzionale esistente tra le due unità come innanzi accertato;

2.7. dalle stesse affermazioni della ricorrente, inoltre, trae conferma l’inserimento dell’area nella categoria D/8 (che comprende fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, compresi i parcheggi a pagamento) in quanto suscettibile di redditualità separata (utilizzata a parcheggio con pagamento di ticket per la sosta), senza che assuma rilievo il beneficiario degli introiti (peraltro acquisiti quasi integralmente dalla stessa ricorrente, eccezion fatta per un contributo in favore del Comune pari al 5% degli introiti annuali, come dedotto dalla stessa contribuente alla pag. 19 del ricorso);

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va pertanto rigettato;

3. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente società alla rifusione in favore dell’Agenzia controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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