Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2422 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.P. Elett. dom.to in Roma, Via Nomentana, n. 263,

nello studio del Dott. Michelangelo Mattia; rappresentato e difeso

dall’Avv. TADDEO Luigi, giusta procura in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della

Campania, n. 93/33/05, dep. il 3.5.2005;

sentita la relazione in CAMERA DI CONSIGLIO del consigliere Dott.

Pietro Campanile;

Lette le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rinvio della

causa al giudice di primo grado per l’integrazione del

contraddittorio.

Fatto

1. Con ricorso notificato in data 22 giugno 2006 l’Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso per cassazione, nei confronti di T. P. avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con distinti motivi, mancanza della motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2697 e 2729 c.p.c., ai sensi, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, e, chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato.

1.2 Si costituiva con controricorso la controparte, deducendo l’infondatezza del ricorso.

1.3 – Avviata la procedura prevista dall’art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevato il mancato rispetto, nei giudizi di merito, del principio dell’integrità del contraddittorio, ha chiesto provvedersi in maniera consequenziale. E’ stata quindi fissata, per la trattazione, l’odierna udienza camerale.

Diritto

2.1 – Preliminarmente va rilevato che la presente vicenda processuale attiene alla determinazione del reddito del controricorrente quale socio della società in accomandita semplice Timbone Pasquale e C., e che la Commissione regionale, con la decisione impugnata, ha ritenuto di rigettare l’appello dell’Ufficio, sulla base di altra pronuncia, emessa nell’ambito di un distinto procedimento, nella quale era stata affermata “l’infondatezza della pretesa fiscale” nei confronti della predetta società.

2.2. Deve in questa ribadirsi che con sentenza 2008/14615 le Sezioni Unite civili hanno stabilito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2.3. Tanto premesso, va constatato che nel caso di specie il giudizio di primo grado non si è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione provinciale di primo grado, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Va altresì considerato che in casi del genere la Suprema Corte deve annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (C. Cass. 2003/1462, 2004/3866 e 22007/8825).

La pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado.

Trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio e in base a un principio affermato in epoca successiva all’introduzione della lite, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando sul ricorso introduttivo, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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