Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24219 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5626-2018 proposto da:

MINISTERO DIFESA (OMISSIS) in persona del Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CARS SRL IN LIQUIDAZIONE GIA’ CARS SAS DI C.G.

in persona dei Liquidatori C.L. e M.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10591/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della Difesa propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Caserta in favore di Cars sas per il pagamento dell’importo di Euro 1.667,09 a titolo di spese di custodia di un veicolo targato (OMISSIS). Il Giudice di Pace adito rigettò l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. Il Ministero della Difesa propose allora appello, sollevando preliminarmente un’eccezione di giudicato esterno in quanto il credito oggetto di lite sarebbe stato oggetto di un contenzioso tra la stessa società Cars e la Prefettura di Napoli: tra i due soggetti sarebbe stato stipulato un contratto di vendita di veicoli destinati alla rottamazione, tra cui quello di cui è attualmente causa, con la previsione di un corrispettivo in favore di Cars sas per la custodia dei veicoli da rottamare fino all’avvenuta rottamazione. Il Tribunale di Napoli aveva risolto tale contratto per inadempimento della Prefettura ed aveva condannato quest’ultima al risarcimento del danno pari all’indennità di custodia dei veicoli. Il Ministero della Difesa sostenne, allora, nel grado di appello del presente giudizio, che il diritto di Cars sas fosse venuto meno e sostituito dal diritto al risarcimento dei danni, risarcimento che era stato peraltro pagato dalla Prefettura, sì da escludere che il Ministero della Difesa dovesse pagare un secondo corrispettivo con illegittima duplicazione del debito ed indebito arricchimento dell’ingiungente. Il Ministero della Difesa sollevò altresì ulteriori motivi di appello non più rilevanti in questa sede. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 10591 del 2017, ha ritenuto problematica l’estensione degli effetti della precedente decisione pronunciata nei confronti della Prefettura di Napoli al Ministero della Difesa, non essendo stato quest’ultimo parte del precedente giudizio. In più, ad avviso del Giudice, il Ministero appellante non avrebbe assolto l’onere probatorio su di esso incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c., della riconducibilità del rapporto obbligatorio con Cars sas alla pretesa già azionata con giudizio definito con le sentenze la cui autorità di giudicato è invocata in questa sede. Ad avviso del Giudice ciascun affidamento in custodia rappresenta un distinto rapporto giuridico suscettibile di essere dedotto in un separato giudizio. Il Giudice ha altresì escluso che il corrispettivo della custodia potesse ricadere sul proprietario del veicolo. Conclusivamente il Giudice ha rigettato l’appello confermando il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero della Difesa ed ha, in riforma della sentenza di primo grado, condannato l’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza il Ministero della Difesa propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste la Cars, con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 contestando le due rationes decidendi della impugnata sentenza: la prima incentrata sul difetto di prova della riconducibilità del rapporto obbligatorio alla pretesa azionata nel giudizio già definito nei confronti della Prefettura di Napoli; la seconda basata sull’alterità soggettiva tra Prefettura di Napoli e Ministero della Difesa. Ad avviso del Ministero ricorrente esso avrebbe dato ampia prova documentale delle sentenze già passate in giudicato invocate a sostegno del proprio appello, di guisa che la motivazione del Tribunale dovrebbe essere considerata meramente apparente. Quanto all’alterità soggettiva delle due amministrazioni, Prefettura e Ministero della Difesa, resterebbe impregiudicata la circostanza che il pagamento del Ministero determinerebbe un’ingiusta locupletazione in capo a Cars sas.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè contrastante con due specifici precedenti giurisprudenziali di questa stessa Corte che, in analoghi giudizi, ha escluso la valenza di giudicato esterno di sentenze pronunciate tra la Cars ed altra amministrazione con riguardo ad identica fattispecie, anche per la mancata prova da parte dell’Amministrazione ricorrente che la domanda avesse ad oggetto la stessa obbligazione contrattuale di pagamento dell’indennità di custodia. Le due pronunce intercorse tra le medesime parti (Cass., n. 14660 del 2016 e n. 28384 del 2017) costituiscono precedenti ai quali occorre dare continuità, qui ritenendosi di confermare il principio per cui non è prospettabile, in via generale, il giudicato con riferimento a rapporti involgenti soggetti diversi.

2. Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Giudice avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di giudicato esterno, specificando le ragioni giuridiche per le quali la sentenza non era idonea ad impedire la proposizione dell’avversa domanda. La documentazione prodotta dalla ricorrente avrebbe dovuto determinare il Giudice a ritenere provato il giudicato esterno, potendosi al più porre un problema di interpretazione e di applicazione di siffatto giudicato al presente giudizio.

2.1 Il motivo è inammissibile in quanto il Tribunale non ha rigettato l’eccezione di giudicato per mancata produzione in appello della sentenza da cui avrebbe dovuto dedursi l’inammissibilità del ne bis in idem ma ha rilevato che l’opponente non aveva fornito alcuna dimostrazione della fondatezza dell’eccezione, in punto di riconducibilità del rapporto obbligatorio per cui è causa alla pretesa già azionata nel giudizio definito con le sentenze coperte da giudicato. Il Giudice, in ossequio al dettato di questa Corte, ha rilevato che non vi era identità tra tutti gli elementi dei giudizi richiamati dal ricorrente tale da consentire il riverbero degli effetti del giudicato. Il richiamato giudicato esterno riguardava una domanda di risoluzione di un contratto mentre l’odierna pretesa afferiva alla liquidazione di indennità per la custodia di un veicolo sequestrato da un pubblico ufficiale. Ne consegue che la sentenza impugnata non è censurabile nella parte in cui ha ritenuto non soddisfatto l’onere probatorio dell’identità del rapporto giuridico dedotto in causa con quello già oggetto di pronuncia passata in giudicato.

3. Con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 2909 c.c. e del giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Napoli n. 8359 del 2003, della Corte d’Appello di Napoli n. 573 del 2010 e della Cass. n. 25715 del 2016 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Amministrazione ricorrente torna a censurare la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno, sussistendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, rilevando, con particolare riguardo all’elemento soggettivo, che la Prefettura e l’Amministrazione della Difesa siano entrambe articolazioni organizzative dello Stato italiano, di guisa da configurare la pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo come violazione del ne bis in idem. Senza tacere, peraltro, che in base alla giurisprudenza di questa Corte qualora ricorsi riguardino parti diverse ma le questioni dedotte nei giudizi abbiano carattere di antecedente logico-giuridico pregiudicante la questione oggetto di esame, anche in tal caso dovrebbe ritenersi la formazione di un giudicato esterno rilevante perchè pregiudiziale nella vertenza esaminata.

3.1 Il motivo è infondato. Alle richiamate pronunce non può essere attribuita autorità di giudicato “esterno” tra le parti tale da far presumere l’avvenuta estinzione del diritto di credito vantato dal custode, non essendovi, tra l’altro, alcuna certezza circa l’identità tra la domanda di adempimento dell’obbligazione contrattuale di pagamento dell’indennità di custodia, con l’obbligazione dedotta nel giudizio già deciso con efficacia di giudicato. L’avvenuto pagamento dell’obbligazione risarcitoria oggetto della condanna emessa nei confronti della Prefettura, da parte della medesima, non può di conseguenza neanche determinare l’estinzione dell’obbligazione contrattuale fatta valere nel presente giudizio.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e l’Amministrazione ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Non sussistono, invece, i presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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