Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24219 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA PULITECNICA SRL in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43 C/O STUDIO MICCINESI

&

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato PURI PAOLO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI BENEVENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PURI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Pulitecnica s.r.l.. Ha motivato la decisione ritenendo che la previsione di un ulteriore obbligo per i soggetti che avevano fruito del credito di imposta non aveva la natura di norma retroattiva, che la concessione di un termine inferiore a quello di 60 giorni, fissato in via generale dallo Statuto del contribuente non era illegittima attesa, la natura di legge ordinaria dello Statuto. Ha poi stabilito che l’incertezza del rapporto tra le due disposizioni comportava l’esclusione delle sanzioni.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contribuente , si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la illegittima retroattività della norma di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 62 perchè il beneficio doveva ritenersi già definitivamente acquisito e l’investimento già fatto.

Il motivo è infondato in fatto in quanto, come risulta dall’esposizione del motivo, nella annualità 2002 la contribuente ancora fruiva del beneficio della compensazione. La norma non poneva nuovi oneri per la concessione del beneficio, ma un obbligo di informazione, ai fini di controllo, dell’adempimento degli obblighi previsti per la concessione del beneficio.

Con il secondo motivo e terzo si contesta la applicabilità della norma per i benefici già conseguiti prospettando anche la non conformità della predetta norma alla Costituzione.

Premesso in fatto che il beneficio era ancora in corso di godimento, la prospettata illegittimità della norma è stata esclusa sotto i profili oggi denunciati e per altri dalle sentenze della Corte cost.

n. 124/06 e 185/09.

Con il quarto motivo di deduce che la norma violerebbe l’art. 3 dello Statuto del contribuente non essendo stato concesso per l’invio del CVS il termine minimo di giorni 60. Alla questione ha risposto la sentenza n. 19627/09 di questa Corte affermando: in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a, n. 2, e poi definitivamente fissalo al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e, – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. I rilievi contenuti nella memoria non hanno pregio, nella relazione non si afferma che al momento dell’entrata in vigore il 1 gennaio 2003 della norma che imponeva l’obbligo di comunicazione prevedendo la decadenza per gli inadempienti la ricorrente godesse ancora del beneficio, ma che nella annualità 2002 la società fruiva ancora del beneficio, circostanza che la memoria conferma. L’unico parametro temporale fissato dalla norma in questione è che i contribuenti avessero fruito del beneficio in data anteriore all’8 luglio 2002, la ricorrenza del quale non è contestata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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