Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24219 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9278-2012 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

TARANTO SPORT GIOCHI SCOMMESSE S.R.L., T.S.,

G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 885/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/04/2011 R.G.N. 499/10.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, il ricorrente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impugna la sentenza n. 885 depositata in data 8/4/2011, con la quale la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal giudice di prime cure sulla opposizione ad ordinanze ingiunzione emesse a titolo di sanzioni amministrative, ed aventi ad oggetto violazioni formali, asseritamente, commesse dalla Taranto Sport Giochi Scommesse S.r.l in occasione, tra l’altro, dell’assunzione di tre lavoratrici; disponendo così l’annullamento delle opposte ordinanze sul presupposto della mancanza in atti di elementi utili per ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la Taranto Sport Giochi Scommesse S.r.l. e le proprie dipendenti;

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affidandosi ad un unico motivo;

che, la Taranto Sport Giochi Scommesse S.r.l., regolarmente intimata non si difende.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700 e 2697 c.p.c., per avere la Corte d’appello basato la sentenza ora impugnata sul presupposto della mancata articolazione da parte del Ministero ricorrente di specifici mezzi di prova idonei a sostenere la fondatezza del gravame dallo stesso azionato in secondo grado;

che, ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, il suddetto motivo di ricorso, al di là della intestazione formale, nella sostanza esprime un dissenso valutativo dalle risultanze di causa ed invoca, quindi, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

che, infatti, le censure dedotte dal ricorrente Ministero si fondano su premesse generali attinenti la valenza ed efficacia probatoria dei verbali ispettivi che hanno rappresentato l’atto presupposto sulla base del quale sono state emesse le ordinanze ingiunzione oggetto, anche, del presente giudizio;

che, il pur condivisibile assunto invocato sul punto dal ricorrente, e concernente la natura privilegiata di atto pubblico dei fatti e delle circostanze che i funzionari verbalizzanti attestino essere avvenuti in loro presenza, a differenza del materiale probatorio dagli stessi acquisito e consistente in dichiarazioni rilasciate da terzi, al quale, invece, non è attribuibile alcuna valenza probatoria assoluta, non è stato corroborato ed articolato in punto di ricorso attraverso l’indicazione di concrete e specifiche risultanze istruttorie dalle quali evincere la sussistenza nel caso che occupa di un rapporto di lavoro subordinato; essendosi limitata parte ricorrente ad affermare l’altrettanto generale principio secondo il quale nella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato debba darsi prevalenza alla concreta attuazione, data dalle parti al rapporto medesimo, rispetto alla formale qualificazione negoziale;

che, invero, il Ministero avanza una generica richiesta di revisione degli apprezzamenti probatori rassegnati dal giudice di secondo grado;

che, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, in ipotesi rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 6064/2008);

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, pertanto, deve essere respinto, senza pronuncia sulle spese del giudizio in assenza della controparte ritualmente intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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