Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24219 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 01/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24631-2019 proposto da:

O.H., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto del 8.7.2019 Tribunale di Catanzaro, respingendo il ricorso della cittadina (OMISSIS) O.H., ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Crotone e per giungere a tale conclusione ha osservato:

– che le dichiarazioni rese dalla richiedente (fuga dall’Africa per sottrarsi alle violenze subite dal marito della zia; aiuto all’espatrio ricevuto da un ragazzo conosciuto in un bosco) apparivano prive di credibilità interna in quanto il racconto si presentava lacunoso, sommario, stereotipato ed anche inverosimile (le violenze dello zio erano descritte in modo sommario, generico appariva il racconto dei due mesi di vita nel bosco e inverosimile la storia del ragazzo che l’avrebbe salvata senza chiedere danaro in cambio);

– che difettava anche la coerenza esterna, sicché non poteva ritenersi assolto l’onere probatorio dei rischi di gravi violazioni dei diritti umani in caso di rientro;

– che nella Regione di provenienza ((OMISSIS)) non esisteva uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

– che non sussistevano neppure i presupposti per la concessione della protezione umanitaria non risultando allegate situazioni vulnerabili o altre gravi ragioni di protezione e non risultando provata l’integrazione sociale, mentre non corrispondeva al vero la rappresentata situazione di “donna sola” perché la richiedente viveva con quattro persone ed era fidanzata.

2 Contro tale provvedimento la O. ricorre per cassazione con 3 motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativi ai presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria. Dolendosi del giudizio di non credibilità, la ricorrente rimprovera ai primi giudici di merito di non avere svolto alcuna attività di verifica sulle violenze domestiche in (OMISSIS), sulle possibilità di tutela per le vittime e sui comportamenti violenti a carattere predatorio da parte delle stesse autorità di polizia locale. L’esame dei primi giudici si sarebbe insomma limitato alle sole ragioni che ne determinarono la fuga mentre invece avrebbe dovuto esaminare il pericolo a cui essa andrebbe incontro in (OMISSIS) come donna sola, circostanza, questa travisata dal Tribunale, che ha fatto riferimento alla situazione abitativa in Italia (convivenza con quattro persone). L’esame della situazione delle donne in (OMISSIS) appariva quindi, ad avviso della ricorrente, rilevante e decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria anche ai sensi dell’art. 60 della Convenzione di Istanbul.

1.2 Col secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul, nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, 4 e 5, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. b) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. h) bis e art. 8, comma 3 per avere il Tribunale violato il dovere di cooperazione istruttoria omettendo di attivare i poteri ufficiosi per verificare l’esistenza di episodi di violenza contro le donne in Africa.

1.3 Col terzo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativi ai presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria. Rimprovera al giudice di merito di non avere preso in esame le violenze subite in Libia e la situazione personale di donna sola.

2 Il primo motivo è fondato.

In tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12333 del 17/05/2017 Rv. 644272 Sez. 1 -, Ordinanza n. 23017 del 21/10/2020 Rv. 659237).

Nel caso in esame, la ricorrente aveva dedotto l’esistenza di episodi violenza domestica e la mancanza di protezione delle autorità locali: il ricorso infatti riporta i passaggi dell’atto introduttivo nel giudizio in Tribunale in cui faceva espresso riferimento alle violenze domestiche subite da parte di parenti (la zia che la trattava come una schiava; il marito di lei che ne abusava sessualmente quando la moglie era assente; la condizione di donna sola in caso di rimpatrio in un contesto geografico ove è sistematica la violenza contro le donne e dove vi sono comportamenti predatori delle autorità di polizia: v. ricorso pag. 2).

Ebbene, a fronte di tali plurimi elementi di fatto forniti dalla parte (certamente aventi un peso, se dimostrati, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria), il Tribunale è incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo controverso in giudizio, perché si è limitato ad un lapidario giudizio di genericità in ordine alle violenze perpetrate dallo zio della richiedente e, soprattutto, ha trascurato completamente la tematica della condizione di donna sola in (OMISSIS) e della relativa tutela da parte delle autorità, pure oggetto di dibattito. La motivazione che ne risulta è quindi meramente apparente, inidonea a soddisfare il “minimo costituzionale” capace di sorreggere il decisum anche nell’attuale codificazione del vizio di motivazione cristallizzato nel nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Come infatti chiarito dalle sezioni unite nel 2014, L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).

All’omesso esame sopra evidenziato si aggiunge altresì un chiaro travisamento dei fatti laddove il tribunale (seppure in altro passaggio motivazionale) attribuisce alla richiedente lo status di “fidanzata” mai dedotto in atti e una convivenza con altre quattro persone (situazione, questa, valevole solo in Italia e tutta da valutare con riguardo alla (OMISSIS) in caso di rimpatrio), così come inspiegabile è la tesi secondo cui sarebbe inverosimile aiutare una persona senza pretendere danaro in cambio.

Pertanto, si rende cassabile il decreto impugnato con rinvio affinché il Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

All’esito di tale ulteriore accertamento il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Resta logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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