Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24218 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10177/2018 proposto da:

Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante in

carica, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria Civile della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO MARIA BEATRICE

RIMINUCCI;

– ricorrente –

contro

P.M., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO,

MASSIMMO BATTAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00003/2018 del TRIBUNALE di RIMINI, pubblicata

il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 da Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 0003 del 05/01/2018, ha dichiarato inammissibile, per tardività, in quanto proposto decorso il termine di trenta giorni, l’appello proposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino avverso la sentenza del Giudice di Pace di Novafeltria, che, nella contumacia della Regione Marche, l’aveva condannata al risarcimento dei danni in favore di P.M., da questa subiti a seguito dell’incidente stradale occorsole a causa della presenza sulla strada provinciale (OMISSIS) di fauna selvatica, ritenendo valida la notifica della sentenza appellata effettuata dal difensore della P. presso la cancelleria del Giudice di Pace di Rimini – al quale era stato accorpato l’Ufficio del Giudice di Pace di Novafeltria – ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, in data 07/05/2014, mentre l’appello era stato notificato il 27/10/2014, a fronte di una sentenza depositata il 28/03/2014.

La sentenza del Tribunale è impugnata con tre motivi dalla Provincia di Pesaro e Urbino, che ha pure depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Resiste con controricorso P.M..

Il P.G. non ha formulato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, art. 125, comma 1, artt. 325,326 e 327 c.p.c. ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La detta seconda censura è inammissibile, in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” reiterando una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”).

Con riferimento alla censura mossa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve rilevarsi che nella specie era applicabile l’art. 125 c.p.c. nella versione antecedente le modifiche di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, conv. con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

Il difensore della Provincia di Pesaro e Urbino aveva eletto domicilio in (OMISSIS) ed aveva specificato, come incontroverso tra le parti (risultando stralcio dell’intestazione della comparsa di costituzione in primo grado riportato alle pag. 5 e 6 del controricorso), nella comparsa di risposta in primo grado, di “voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui all’art. 133 c.p.c., comma 3, art. 134 c.p.c., comma 3 e art. 176 c.p.c., comma 2, al n. di fax (OMISSIS) o all’indirizzo di PEC: (OMISSIS)”.

Ne consegue che, in carenza di una diversa indicazione, e trattandosi di avvocato esercente al di fuori del distretto di appartenenza, in quanto il Giudice di Pace di Rimini ricadeva nell’ambito della Corte di Appello di Bologna e l’Avvocato Riminucci era iscritta all’Ordine di Pesaro, le notificazioni dovevano continuare ad essere effettuate sulla base della previsione normativa di cui al più volte richiamato R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, e, pertanto, presso la cancelleria del giudice adito.

L’indicazione della PEC non integra, infatti, sulla base del testo dell’art. 125 c.p.c. vigente prima delle modifiche di cui al D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. in L. n. 114 del 2014 (ed applicabile soltanto agli atti posti in essere successivamente all’entrata in vigore del D.L. stesso: Cass. n. 30139 del 14/12/2017: “La regola del cd. “domicilio digitale”, prevista dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del D.L. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del “tempus regit actum”.”) una modifica integrale al regime di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, ove l’indicazione della PEC non sia generale ma sia limitato alle sole comunicazioni (o a anche agli avvisi) di cancelleria (si veda, in termini, la motivazione di Cass. n. 15147 del 20/06/2017, non massimata, e le numerose precedenti pronunce di legittimità ivi richiamate; Cass. n. 30139 del 14/12/2017 – la cui massima è sopra richiamata – e n. 14914 del 08/06/2018, che danno assoluta prevalenza all’indicazione della PEC anche ai fini delle notificazioni, sono entrambe riferite ad un assetto normativo successivo alla modifica dell’art. 125 c.p.c. vigente all’epoca della notifica della sentenza nel caso in esame.).

Nella specie l’espressa limitazione, in comparsa di risposta di primo grado, dell’indicazione della PEC agli avvisi ed alle comunicazioni di cancelleria (tale dovendosi intendere il riferimento all’art. 133, comma 3, art. 134, comma 3 e art. 176, comma 2, in quanto tutte le dette norme facevano riferimento a comunicazioni o ad avvisi a cura della cancelleria) faceva permanere, ai fini della notifica della sentenza, la domiciliazione per legge presso la cancelleria del giudice adito.

Il primo mezzo è, pertanto, rigettato.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 153 c.p.c., comma 2, ed all’art. 294 c.p.c., commi 2 e 3 e, altresì, ai sensi del n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c., comma 1 per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Su detto secondo versante di censura si rinvia a quanto scritto sull’inammissibilità del primo motivo di ricorso alla stregua del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: anche in questo caso manca, infatti, un’esatta individuazione di specifico fatto e, in ogni caso, la sentenza in scrutinio è adeguatamente motivata (pag. 4) in ordine all’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini.

Con riferimento al profilo relativo alla mancata rimessione in termini, che, in tesi, sarebbe stata giustificata in quanto l’Ufficio del Giudice di Pace di Novafeltria soltanto dieci giorni prima della notifica della sentenza era stato accorpato – con provvedimento del Tribunale di Rimini – all’Ufficio del Giudice di Pace di Rimini, si rileva, inoltre, che non è indicato quando il beneficio venne richiesto e segnatamente nella prima difesa in corso di causa.

Risulta incontestato, viceversa, che la rimessione venne richiesta soltanto in sede di comparsa conclusionale (pag. 6 della memoria difensiva di legittimità), e, quindi, tardivamente.

Il secondo motivo è, pertanto, inammissibile.

Il terzo motivo è mosso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 91 c.p.c. e della L. 28 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha introdotto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cd raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale o dichiarazione di integrale inammissibilità dell’impugnazione).

Il mezzo è infondato.

Alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello il Tribunale ha fatto conseguire del tutto coerentemente l’onere delle spese processuali e il raddoppio del contributo unificato.

Sull’importo delle spese non è mossa alcuna specifica censura, esse sono state addossate all’ente pubblico sulla base della soccombenza.

Dall’inammissibilità integrale dell’appello è derivata, per legge, la misura del raddoppio del contributo.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, e sono distratte in favore del difensore della controricorrente, che ha reso la dichiarazione di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’integrale rigetto dell’impugnazione, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge, da distrarsi in favore dell’Avvocato M. Battazza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione sezione III civile, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA