Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24218 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13944-2011 proposto da:

FINILEASING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO AVAGNINA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO UFFICIO

TERRITORIALE DI MILANO (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

MILANO (OMISSIS) SEZIONE STACCATA ATTI GIUDIZIARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato AVAGNINA che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.La società Finileasing s.r.l., in data (OMISSIS), vendeva a P.G. e B.R. due immobili. Gli acquirenti contestualmente stipulavano contratto di mutuo con la Banca Popolare di Varese e Luino e la società Finileasing s.r.l. prestava fideiussione a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione assunta dagli acquirenti con detto contratto. La venditrice e gli acquirenti, con distinta scrittura privata non autenticata, convenivano che entrambi i contratti di compravendita si sarebbero risolti di diritto in caso di mancato pagamento, ad opera degli acquirenti, anche di una sola rata del mutuo contratto con la banca. In seguito, non avendo gli acquirenti pagato alcune rate del mutuo, la società Finileasing s.r.l. chiedeva la risoluzione dei contratti ed il tribunale di Milano dichiarava risolti entrambi i contratti di compravendita. A seguito di tale sentenza l’agenzia delle entrate notificava alla società venditrice avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro determinata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, comma 2, ritenendo che con la risoluzione del contratto si fosse verificata la retrocessione degli immobili dagli acquirenti all’originario alienante. Avverso l’atto impositivo la società Finileasing s.r.l. proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Milano lo respingeva con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che la pattuizione relativa alla risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo non costituiva una clausola risolutiva espressa del contratto perchè non risultava stipulata nella stessa data del contratto di compravendita e neppure nei due giorni successivi, non avendo essa data certa.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Finileasing s.r.l. svolgendo cinque motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, comma 2. Sostiene la ricorrente che la norma citata prevede che in ogni altro caso, diverso da quelli previsti dal primo comma, l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione; dal che si dovrebbe dedurre che l’imposta di registro è dovuta per le prestazioni derivanti dalla fattispecie solutoria e non per le prestazioni derivanti dal contratto oggetto della risoluzione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1456 e 1458 c.c.. Sostiene la ricorrente che la risoluzione del contratto, comportando lo scioglimento del negozio precedentemente intercorso tra le parti, produce solo effetti risolutori, estintivi e dissolutori del precedente contratto, con conseguenti effetti restitutori e non mai effetti traslativi o di retrocessione.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20. Sostiene la ricorrente che il presupposto dell’applicazione dell’imposta di registro è costituito dagli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, a prescindere dagli effetti economici, e, nel caso di specie, l’effetto giuridico consisteva nella risoluzione con efficacia retroattiva del contratto concluso, di talchè non si dava luogo a retrocessione.

6. Con il quarto motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR esplicitato le ragioni secondo cui, per effetto della risoluzione del contratto, si era verificata un’operazione di retrovendita tra le parti, non avendo considerato gli effetti giuridici risolutori ed estintivi della risoluzione contrattuale.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR, nel ravvisare un’operazione di retrovendita nel caso di risoluzione del contratto verificatasi per effetto della clausola risolutiva espressa, ha violato i canoni normativi di ermeneutica contrattuale in base ai quali si deve considerare innanzitutto il senso letterale delle parole e, in via sussidiaria, il comportamento dei contraenti anche successivo alla conclusione del contratto. Nel caso di specie le parti intendevano esclusivamente disciplinare la risoluzione del contratto ed i conseguenti effetti restitutori e risarcitori, senza alcun riferimento a un’eventuale operazione di retrovendita.

8. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, regola due diverse ipotesi di tassazione di atti risolutivi di negozi giuridici, a seconda che trovino fonte in clausole o condizioni risolutive espresse contenute nel negozio da risolvere (oppure stipulate con negozio autonomo ma entro il secondo giorno successivo a quello di conclusione del negozio da risolversi) ovvero in ogni altro atto di volontà. In relazione a questa seconda ipotesi la norma prevede che l’imposta “è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione”. Nella specie di causa è pacifico che non si versi in fattispecie annoverabile nella prima ipotesi, dato che il contratto sottoposto a registrazione, essendo stato stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata, non ha data certa.

Tale contratto, con il quale le parti hanno previsto la risoluzione delle vendite in conseguenza del mancato pagamento di rate del mutuo, non costituisce un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma produce esso stesso l’effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione del bene all’originaria proprietaria e rientra nel novero dei contratti di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario e con efficacia ex nunc (cfr. Cass. n. 4134 del 02/03/2015; Cass. n. 18859 del 10/07/2008; Cass. n. 17503 del 30/08/2005). Perciò il contratto di cui si tratta rientra nella categoria residuale contemplata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, comma 2 e va tassato in misura proporzionale al valore del bene retrocesso alla originaria venditrice.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA