Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24218 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
UNIVERSALE SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 87/2007 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:”La CTR della Toscana ha accolto l’appello della Universale s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha motivato la decisione ritenendo provato che l’inizio dei rapporti di lavoro irregolare era avvenuto in coincidenza con la riapertura della discoteca per la quale lavoravano il 25 settembre 2002.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita;
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate contesta, deducendo vizio di motivazione, l’accertamento di fatto della durata del rapporto nell’anno, precisa che avendo la società ammesso che l’esercizio era stato aperto dal 1 gennaio 2002 al 31 maggio 2002 e riaperto in data 25 settembre 2002, la durata dei rapporti di lavoro doveva computarsi dal 1 gennaio e non dal 25 settembre.
La censura appare infondata in quanto del ricorso e dalla sentenza non risulta neppure dedotto che il lavoratori in attività al momento dell’accertamento il 29.11.2002 avessero lavorato per la società nel periodo precedente alla lunga interruzione estiva, consegue che non appare illogico l’accertamento di fatto che il rapporto fosse iniziato nel settembre. La prova che il datore di lavoro deve fornire per vincere la presunzione (semplice) di legge di inizio al 1 gennaio è che il rapporto sia iniziato in data successiva ed essa è stata fornita con la prova della riapertura dell’esercizio nel settembre.”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Nulla per le spese non essendo costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011