Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24218 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. II, 02/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 23882/2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Elia Valentini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna n. 3201-2019

in data 13 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 luglio 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.M., cittadino del (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, notificato in data 26 gennaio 2019, con il quale era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di protezione internazionale, in quanto reiterativa di richiesta di protezione già rigettata dalla medesima Commissione in data 14 luglio 2015 e senza che fossero addotti nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

A sostegno dell’opposizione, il D. deduceva che la Commissione territoriale non aveva considerato nè valutato la situazione personale del ricorrente in Italia, con l’iniziato percorso di integrazione socio-lavorativa, a fronte della situazione del Paese di provenienza, tale da giustificare il riconoscimento della protezione richiesta.

2. – Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 13 luglio 2019, ha rigettato l’opposizione, in difetto di elementi nuovi addotti dal ricorrente e, comunque, dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e di seri motivi di vulnerabilità attuale del ricorrente, tali da giustificare la protezione umanitaria.

Il Tribunale ha osservato che il D. ha ribadito, a sostegno della riproposizione della domanda di protezione internazionale, fattori essenzialmente economici, e la volontà di non rientrare nel suo Paese per l’assenza di opportunità lavorative.

Il Tribunale, esaminando le più recenti ed accreditate fonti con riguardo alla situazione del Mali, ha quindi rilevato che tali fonti danno atto di una situazione complessivamente peggiorata nel Mali centrale ma sostanzialmente invariata nella regione del Kayes da cui proviene il ricorrente.

Con specifico riferimento alla protezione umanitaria, il Tribunale ha premesso che, ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, è necessaria la configurabilità di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine ma direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto insussistenti nella specie tali requisiti, trattandosi di cittadino maliano che non ha problemi di salute e con rapporti con i familiari nel Paese di origine e non apparendo ravvisabile alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare, in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo; ed ha escluso che lo svolgimento dell’attività di lavoro – pur certamente meritevole – costituisca elemento tale da evidenziare un radicamento del ricorrente sul territorio o da integrare un fattore ostativo al suo rientro in patria.

3. – Per la cassazione del decreto del Tribunale D.M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 luglio 2019, sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nella formulazione vigente alla data della presentazione della prima istanza di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria presentata il 14 luglio 2015) il ricorrente si duole che non sia stata accolta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe valutato la situazione geo-politica del paese di provenienza del D., al fine di stabilire se nello stesso siano garantite al ricorrente, in caso di rimpatrio, condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelle strettamente connesse al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa. Il primo giudice, inoltre, non avrebbe considerato la situazione socio-economica e personale raggiunta dal richiedente negli ultimi tre anni, nel periodo, cioè, intercorrente tra la reiezione della prima domanda di protezione internazionale e la presentazione della nuova richiesta. Infine, ad avviso della difesa del D., il Tribunale non avrebbe posto in comparazione la situazione economica e sociale raggiunta in Italia dal ricorrente con la situazione a cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rimpatrio, e quindi non avrebbe verificato se questa possa costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

2. – Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che come hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459) – la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, ed assodato che il Tribunale di Bologna ha correttamente scrutinato la domanda del D. sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione della domanda, va considerato che il Tribunale ha escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente, e avendo dato rilievo alla mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo. Il giudice del merito ha altresì evidenziato: che tutti i riferimenti familiari del richiedente si collocano nel Paese di provenienza; che il D., di giovante età, non ha problemi di salute; che lo svolgimento dell’attività di lavoro sul territorio italiano, pur certamente meritevole, non evidenzia di per sè un radicamento ostativo al rientro in patria del ricorrente, il quale ha riferito di non voler fare rientro nel suo Paese per l’assenza di opportunità lavorative.

Il decreto del Tribunale di Bologna si appalesa esente dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente.

Al di là della formale deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, il motivo finisce con il sollecitare il riesame di apprezzamenti di fatto adeguatamente e incensurabilmente compiuti dal giudice del merito.

Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi, di per sè, al percorso di integrazione intrapreso dal D. in Italia. Questa Corte ha infatti chiarito (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non può dunque essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., Sez. VI-1, 28 giugno 2018, n. 17072).

3. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, giacchè il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

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