Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24217 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13943-2011 proposto da:

FINILEASING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO AVAGNINA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato AVAGNINA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La società Finileasing s.r.l. impugnava la cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute a causa della tardività dei versamenti effettuati per il perfezionamento dell’istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9. La commissione tributaria provinciale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Proposto appello da parte della società, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo rigettava sul rilievo che il ricorso originario era stato tardivamente proposto, che l’appello era inammissibile per difetto di specificità dei motivi e che nel merito, comunque, l’appello era infondato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Finileasing s.r.l. svolgendo tre motivi. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha dato atto che avverso la cartella di pagamento notificata 14 marzo 2008 l’appellante aveva proposto un primo ricorso in data 9 maggio 2008 ed un secondo ricorso in data 15 maggio 2008. Sennonchè la CTR ha tenuto in considerazione solo il ricorso del 15 maggio 2008 per affermarne la tardività e, contraddittoriamente, ha poi affermato che ” il riferimento ad un ricorso integrativo di cui, peraltro, si appalesa l’inesistenza non può essere preso in considerazione atteso che uno solo può essere il ricorso”. Dato il tenore della sentenza non era, dunque, possibile ripercorrere l’iter logico – giuridico seguito dal giudice di secondo grado sulla base dei documenti prodotti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 342 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto la CTR ha affermato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove, invece, l’appellante si era doluta dell’unica statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, riguardante l’inammissibilità del ricorso per tardività, ed aveva poi riproposto i motivi di merito che non erano stati esaminati dalla commissione tributaria provinciale, con ciò assolvendo pienamente all’obbligo di esporre le ragioni in fatto ed in diritto su cui si fondava l’impugnazione.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 16 e dei principi informatori di cui alla L. n. 212 del 2000 in quanto ha errato la CTR nell’affermare che non si ravvisava errore scusabile nel fatto che la società avesse effettuato tardivamente i versamenti per il perfezionamento dell’istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9. Ciò in quanto corrispondeva al vero che la società aveva effettuato i versamenti in tre rate anzichè nelle due previste, ma ciò era dovuto al fatto che il D.M. 8 aprile 2004 aveva rideterminato i termini per i versamenti inducendo, così, in errore la contribuente.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che il primo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile in quanto la ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della omessa motivazione limitatamente alla parte in cui non contiene motivazione alcuna circa la tempestività del primo ricorso proposto il 9 maggio 2008. Di poi la ricorrente svolge la censura di motivazione contraddittoria in quanto la CTR, pur avendo preso in considerazione il solo ricorso del 14 maggio 2008 per affermarne la tardività, ha argomentato circa la inammissibilità dell’integrazione dei motivi; la ricorrente ha, così, censurato distinta parte della sentenza impugnata. Ne deriva che la denunzia di omessa motivazione, pur se formulata congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, non è affetta da insanabile contrasto logico in quanto ciascuna denunzia riguarda distinte parti della decisione. Il motivo è, poi, fondato in quanto da un lato la CTR non ha dato conto del ricorso del 9 maggio 2008, pur avendone affermato la sussistenza, dall’altro non si comprende la ragione per la quale i giudici di appello hanno fatto riferimento alla inammissibilità dei motivi aggiunti, pur avendo considerato il solo ricorso del 14 maggio 2008.

8. Il secondo motivo è parimenti fondato. Invero, in materia di appello, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, occorre l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. n. 12280 del 15/06/2016). Nel caso che occupa l’appellante, come emerge dalla sentenza impugnata, aveva sottoposto a critica la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, che costituiva la sola decisione adottata dalla CTP, ed ha legittimamente riproposto i motivi di merito che non erano stati esaminati in quanto ritenuti assorbiti.

9. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, ritenuto assorbito il terzo, deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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