Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24217 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato;

– ricorrente –

contro

D.A.A., rappresentata e difesa, per delega a

margine del controricorso, dall’avv.to COLELLA Alberto che riceve le

comunicazioni di rito a mezzo fax ((OMISSIS)) o a mezzo posta

elettronica ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio 5 presso lo studio dell’avv.to

Mantovani Biancamaria;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Ancona emesso il 17

novembre 2010 e depositato il 17 dicembre 2010 nella procedura

iscritta al n. 408/2010;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 27 ottobre 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Ancona che ha accolto l’impugnazione da parte di D.A.A. della pronuncia di rigetto emessa dal Tribunale di Pesaro sul ricorso contro il provvedimento della Questura di Pesaro che le aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo applicabile lo ius superveniens portato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 che limita i casi di inespellibilità dello straniero convivente con cittadino italiano alle sole ipotesi di parentela entro il secondo grado e non più come per il passato entro il quarto grado;

2. La Corte di appello ha ritenuto preferibile l’interpretazione della normativa di cui alla L. n. 94 del 2009 fornita dallo stesso Ministero dell’Interno con la circolare prot. 5377 del 31 agosto 2009 secondo cui sia i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sia le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari debbano essere definite secondo la normativa vigente al momento dell’instaurazione della procedura amministrativa o del primo rilascio del permesso di soggiorno;

3. Il Ministero ricorrente ex art. 111 Cost. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) affermando che il secondo provvedimento di rinnovo non costituisce una mera fase di un unico procedimento ma rappresenta un titolo autonomo rilasciato all’esito di un nuovo procedimento indipendente dal primo;

4. Si difende con controricorso la A. che ricorre in via incidentale contro il rigetto della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari anche ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. Non è possibile in relazione all’inesistenza di una giurisprudenza consolidata in materia e in relazione alla complessità della questione controversa condividere la relazione in merito alla manifesta infondatezza del ricorso;

2. appare quindi necessario rimettere la causa alla pubblica udienza al fine di valutare se l’interpretazione della Corte di appello sia o meno corretta avendo riguardo ai principi generali in materia di irretroattività della legge specificamente in materia di diritti quesiti e ai principi del diritto comunitario in materia di ricongiungimento familiare (direttiva 2004/38/CE).

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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