Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24217 del 04/10/2018
Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20442/2013 proposto
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
T.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2974/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/04/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
lette le considerazioni del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
S.R. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2974/2012, pubblicata il 5.6.2012, che, confermando la sentenza di primo grado, all’esito dello scioglimento della comunione con T.M., ha assegnato l’immobile in comunione a S. ponendo a carico di quest’ultimo il pagamento di 123.949,65 Euro a titolo di conguaglio.
La T. non si è costituita.
Il P.G. in persona del Dott. Lucio Capasso ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso non è stato ritualmente notificato nel termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c..
Il ricorso non è stato infatti notificato presso il difensore domiciliatario della controparte, avv. Fiore Moauro, in (OMISSIS), peraltro già deceduto il (OMISSIS), bensì all’indirizzo di altro legale, Fiore Mauro, domiciliato in (OMISSIS).
Tale errore è imputabile alla parte e non risulta che la stessa, a fronte del mancato perfezionamento della notifica, si sia tempestivamente attivata per la ripresa del procedimento notificatorio.
Ed invero, pur ritenendo scusabile l’errore del ricorrente in relazione alla prima notifica, questi ebbe contezza del decesso del difensore domiciliatario della controparte, e dunque del mancato perfezionamento della notifica del ricorso, quanto meno con il deposito dell’ordinanza ex art. 373 c.p.c., della Corte d’Appello di Roma, il 19 gennaio 2016; egli peraltro non ha assolto all’onere di attivarsi autonomamente nel termine di 30 gg., quanto meno dalla conoscenza suddetta, limitandosi a depositare presso questa Corte istanza di rinnovazione della notifica, cui fece seguito, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. Ss.Uu. 17352/2009) provvedimento presidenziale di non luogo a provvedere.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso, per tardività.
Considerato che la controparte non si è costituita, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018