Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24217 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. II, 02/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 23559/2019 proposto da:

I.H., rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudine

Pacitti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n.

1191-2019 in data 9 aprile 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 luglio 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – I.H., cittadino della (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, notificato in data 3 agosto 2015, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 29 marzo 2017, rigettava la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato e non ravvisava gli estremi per la concessione della protezione sussidiaria nè per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie. A tale esito il Tribunale perveniva sulla base di un conclusivo giudizio di non credibilità soggettiva delle dichiarazioni del richiedente, basate sul timore che, se avesse fatto ritorno nel suo Paese, sarebbe stato ucciso dal padre a causa del rifiuto di aderire alla setta che questi seguiva ((OMISSIS)).

2. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 aprile 2019, ha rigettato il gravame dell’ I..

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la non credibilità soggettiva del racconto dell’ I., e ha sottolineato che l’appellante non ha confutato e contrastato le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione.

Secondo la Corte di Bologna, la statuizione di non credibilità di I.H. esclude il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, anche quella umanitaria, perchè non consente di formulare una valutazione di vulnerabilità del richiedente.

La Corte d’appello ha anche condiviso il richiamo del primo giudice alle fonti dirette ad escludere la sussistenza in Nigeria, in particolare nella zona di provenienza del richiedente asilo (Edo State), di una situazione di violenza indiscriminata integrante la condizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Infine, il giudice del gravame ha escluso che l’allegata condizione lavorativa dell’ I. sia sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria, e ciò in mancanza di elementi – stante appunto la ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo – sui quali fondare la comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello I.H. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 luglio 2019, sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente – premesso che la situazione di violenza e di instabilità diffusa della Nigeria è desumibile dalle fonti ufficiali (il rapporto annuale di Amnesty International del 20 maggio 2016 e il sito web viaggiare sicuri del Ministero degli affari esteri) – si duole che non sia stata riconosciuta la protezione internazionale, non potendosi la Nigeria considerare un Paese sicuro per coloro che debbono rientrarvi. Il grave rischio cui l’ I. andrebbe incontro in caso di rientro in quel Paese emergerebbe anche dal racconto del ricorrente. La sentenza della Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato il racconto del ricorrente; diversamente, non si sarebbe potuto ritenere non credibile il suo racconto, assolutamente rispondente alla situazione di fatto del contesto del Paese di provenienza. Avrebbe errato la Corte del gravame a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’ I., trattandosi di dichiarazioni ben circostanziate e dettagliate che concretizzano una situazione del tutto plausibile. Il ricorrente richiama il principio secondo cui sul richiedente incombe un onere probatorio più attenuato stante l’impossibilità materiale per l’interessato di fornire prove certe; e deduce di avere precisato al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale di non poter fare rientro nel Paese di origine a causa di una situazione personale molto grave, tanto più che in Nigeria si sta combattendo una silenziosa ma costante guerra che miete vittime soprattutto tra i civili e che rientra tra le guerre civili che determinano insicurezza e instabilità diffusa. Ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto di non poter rilasciare neppure un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza considerare, per un verso, l’attuale situazione critica del Paese di origine del ricorrente e la compromissione dei diritti garantiti dall’art. 2 Cost., e, per l’altro verso, la circostanza che l’ I. si è perfettamente integrato in Italia e nel contesto sociale, dove ha frequentato vari corsi di alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana e ha trovato una occupazione lavorativa.

2. – La complessiva doglianza è infondata e, in parte, inammissibile.

2.1. – La sentenza impugnata motiva ampiamente sulla inattendibilità del racconto del dichiarante e sulla inidoneità delle dichiarazioni rese a comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda, a tale riguardo sottolineando:

– che l’ I. non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, avendo egli reso dichiarazioni generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati;

– che – come già affermato dal Tribunale – il racconto del richiedente, oltre che superficiale e privo di approfondimento negli elementi rilevanti, risulta per certi versi anche inverosimile, giacchè, in particolare, il ricorrente non ha minimamente chiarito perchè, pur convivendo egli con il padre, il quale sarebbe stato anche a conoscenza della sua fede cristiana, questi avrebbe avuto bisogno, per ucciderlo o in qualche modo vendicarsi del figlio, di farlo rapire dai suoi adepti, tanto più che il padre stesso non avrebbe avuto alcun problema a sgozzare anni prima la madre con le sue mani;

– che, nell’interporre appello avverso l’ordinanza del Tribunale, l’ I. non ha in alcun modo confutato e contrastato le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione di non credibilità soggettiva del richiedente la protezione internazionale.

Ora, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340).

La statuizione della Corte d’appello circa la non attendibilità del racconto del dichiarante non risulta censurata in conformità con i suindicati principi, in quanto ci si limita a dedurre che le dichiarazioni del ricorrente sono ben circostanziate e dettagliate e concretizzano una situazione del tutto plausibile nonchè rispondente alla situazione di fatto del Paese di provenienza.

Va pertanto ribadito che la valutazione di credibilità dell’istante per la protezione internazionale costituisce un giudizio demandato al giudice del merito, non censurabile sollecitando una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

2.2. – La Corte d’appello, condividendo la valutazione effettuata sul punto dal Tribunale, ha poi affermato che dalla consultazione delle COI più aggiornate nella zona di provenienza del richiedente la protezione internazionale (Edo State) non si riscontra una situazione riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vale a dire una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

In relazione alla censura di mancata valutazione del contesto di violenza e di instabilità diffusa in Nigeria, deve rilevarsi che la Corte distrettuale ha correttamente esaminato la situazione della zona di provenienza del richiedente, come evincibile da report ufficiali aggiornati, puntualmente citati in motivazione (v. pagina 5 della sentenza), ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che in Edo State non sono riscontrabili situazioni di conflitto armato interno e internazionale.

Da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata compiuta e la sottostante valutazione attiene al merito.

Il ricorrente si duole che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di quanto risulta dal rapporto annuale di Amnesty International 2015-2016 e dal sito web “viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri.

Sennonchè, la censura articolata dal ricorrente attiene al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, com’è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 32665).

2.3. – La ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria è stata esclusa dalla Corte d’appello in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva del richiedente, sul rilievo che l’allegata integrazione lavorativa dell’ I. sul suolo italiano non è di per sè sufficiente, in mancanza di elementi concernenti la privazione, nel Paese di provenienza, della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

A tale esito decisorio il giudice del merito è pervenuto sia sulla base di una ponderata valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente.

La sentenza della Corte d’appello si appalesa esente dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente.

E’ evidente, infatti, che l’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolgono un ruolo importante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel Paese di origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5191).

Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi, di per sè, al percorso di integrazione intrapreso dall’ I. in Italia. Questa Corte ha infatti chiarito (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non può dunque essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., Sez. VI-1, 28 giugno 2018, n. 17072).

3. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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