Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24215 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14878-2012 proposto da:

B.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO D’AMBROSIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FERMIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MARCONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MICHELA UBALDI, GIULIANA RIBERTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 973/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/12/2011 R.G.N. 146/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LEONARDO BRUSCHETTI per delega verbale Avvocato

ENRICO D’AMBROSIO;

udito l’Avvocato CHIARA PESCE per delega Avvocato NICOLA MARCONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 14878/2012, ha confermato la pronuncia del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Urbino, che aveva respinto l’impugnativa proposta da B.S., Agente di Polizia Municipale, avverso due sanzioni disciplinari conservative irrogatele dal Comune di Fermignano, suo datore di lavoro, per violazione del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale.

2. I provvedimenti erano stati adottati il 28 e il 29 maggio 2009 all’esito di un procedimento disciplinare attivato, mediante contestazione di addebito, dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale. La ricorrente aveva dedotto la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, (nel regime vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009) e del L. n. 300 del 1970, art. 7, sostenendo che il Comandante poteva limitarsi ad una mera segnalazione dei fatti all’Ufficio del procedimento disciplinare presso il Comune di Fermignano, ma non poteva formulare la contestazione di addebito, in quanto organo incompetente a tal fine.

3. La Corte di appello di Ancona ha osservato:

– che la contestazione disciplinare ha la finalità di consentire al dipendente incolpato di esercitare il suo diritto di difesa ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, e sotto tale profilo la stessa interessata non aveva sollevato alcuna obiezione;

– che, dal lato datoriale, l’Ente aveva regolamentato l’attività dei dipendenti adibiti a mansioni di Agenti di Polizia Urbana demandando la responsabilità del servizio al Comandante del Corpo, costituito con un Ufficio Associato di Polizia Municipale, e gli atti assunti da tale Comandante erano stati convalidati implicitamente dal Comune.

4. Per la cassazione di tale sentenza B.S. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste il Comune di Fermignano con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con entrambi i motivi di ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, (art. 360 c.p.c., n 3), sostiene che le contestazioni degli addebiti erano state formulate da un organo incompetente, ossia dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Associato “(OMISSIS)”, il quale – contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte – non era stato investito di tale potere dal Regolamento del Corpo Associato.

1.1. Deduce la ricorrente che l’art. 19 di detto Regolamento, nel prevedere che le procedure disciplinari “attivate dal Comandante proseguono e si concludono dei singoli Comuni di appartenenza dei dipendenti destinatari dei provvedimenti”, si riferisce sostanzialmente all’attività di impulso della procedura disciplinare, cui fa seguito l’avvio formale del procedimento presso gli uffici dei singoli Comuni datori di lavoro. Rileva, inoltre, che le norme del Regolamento di ente pubblico non potrebbero comunque porsi in contrasto con la fonte normativa di rango superiore, per cui, ove tale norma fosse interpretata nel senso prospettato dal Comune, le statuizioni adottate in forza della sua applicazione sarebbero comunque illegittime.

2. Preliminarmente, questa Corte osserva che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino la decadenza dall’impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, (Cass. n. 8642 del 2010).

3. La questione che si pone nel presente giudizio è se la contestazione disciplinare dovesse provenire, non dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ma dall’Ufficio competente per il procedimento disciplinare, che ha poi condotto a termine l’iter procedimentale e adottato le sanzioni (di natura conservativa).

4. Come rilevato dal Comune resistente, il Testo Unico degli Enti locali consente una gestione associata del servizio di polizia municipale e nel caso di specie era stato istituito il Corpo unico di Polizia locale (OMISSIS). Questo Corpo unico si era dato un Regolamento, che all’art. 19 – secondo quanto allegato dalle parti – prevede che “le procedure disciplinari attivate dal comandante proseguono e si concludono dei singoli comuni di appartenenza dei dipendenti destinatari dei provvedimenti”. La ricorrente contesta che il concetto di “attivazione”includa il potere di “contestare” l’addebito; la denuncia si incentra dunque sull’erronea interpretazione della disciplina prevista da detto Regolamento e sulla compatibilità delle relative previsioni con la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009).

5. Al riguardo, giova innanzitutto richiamare Cass. n. 9767 del 2011, che, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato nel regime anteriore al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (come nel caso in esame), ha affermato che la regolamentazione di fonte legale (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 55 e 56) poteva essere integrata dalla contrattazione collettiva, nonchè dall’eventuale Regolamento di disciplina dell’amministrazione pubblica datrice di lavoro.

6. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che, anche a voler prescindere dalla considerazione (comunque rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso) che era onere dell’attuale ricorrente rappresentare in quali termini fosse stata devoluta in appello la questione della difformità – o comunque della non compatibilità – della disciplina regolamentare rispetto a quella legale, atteso che la Corte di appello non fa cenno a tale questione nella sentenza impugnata, è determinare rilevare il mancato adempimento, da parte ricorrente, degli oneri di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con riguardo alla produzione del Regolamento del Corpo unico di Polizia locale (OMISSIS), sulle cui previsioni si incentrano i motivi di impugnazione.

7. Questa Corte ha chiarito (Sezioni Unite, n. 25038 del 2013 e n. 6171 del 2010; v. pure, ex plurimis, Cass. 22726 del 2011 e molte altre successive) che l’onere sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benchè, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

8. L’attuale ricorrente non ha chiarito se ed eventualmente in quale fase del giudizio di merito detto Regolamento fosse stato prodotto, nè se a tale produzione avesse provveduto il Comune di Fermignano, nè – in quest’ultima ipotesi – dove il documento sarebbe rinvenibile. In ogni caso la parte non ha provveduto cautelativamente a riprodurlo, non sopperendo a tal fine il controricorso. Il mancato adempimento, da parte dell’attuale ricorrente per cassazione, di siffatti oneri non consente a questa Corte di verificare se le censure svolte siano fondate.

9. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile e le spese del giudizio di legittimità, regolate secondo soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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