Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24214 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Maria – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26919-2010 proposto da:

D.S.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO MELITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO ROSSI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELITI che si riporta agli atti;

udito per il resistente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.S.T. impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 23 gennaio 2007 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 98.267,72 per Invim relativa all’atto di compravendita di un immobile stipulato il (OMISSIS). La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso rilevando che era intervenuta decadenza dell’ufficio e prescrizione decennale del diritto alla riscossione. Avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate e la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva rilevando che l’appellante aveva prodotto un avviso di liquidazione ritualmente notificato al contribuente il 9 giugno 1999 e, conseguentemente, da tale data decorreva il termine prescrizionale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, per l’iscrizione a ruolo delle imposte definitivamente accertate.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1. Sostiene che nel giudizio di appello l’ufficio appellante ha proposto una domanda nuova, consistente nel rilievo dell’interruzione della prescrizione conseguente alla notifica dell’avviso di liquidazione effettuata il 9 giugno 1999, ed ha prodotto solo con l’atto d’appello tale documento. L’esistenza di detto atto impositivo non poteva essere dedotta e provata dall’amministrazione finanziaria per la prima volta in grado di appello, equivalendo ciò la proposizione di una domanda nuova inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e art. 58, comma 2. Sostiene il ricorrente che, nel caso in cui si volesse configurare la modifica del titolo posto a fondamento della pretesa tributaria non come una domanda nuova ma come una nuova eccezione, la stessa sarebbe comunque inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in quanto l’eccezione di interruzione della prescrizione, che mira a paralizzare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, è una eccezione in senso stretto e, come tale, non può essere rilevata d’ufficio. In ogni caso, quand’anche si volesse ritenere che l’eccezione di interruzione della prescrizione fosse rilevabile d’ufficio dal giudice, il fatto interruttivo dovrebbe comunque risultare dagli atti processuali poichè la rilevabilità d’ufficio non si estende al potere-dovere di allegazione del fatto interruttivo che spetta solo alla parte e soggiace alle preclusioni previste dalle norme procedurali.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 890 del 1982, artt. 3,4 e 8. Sostiene il ricorrente che la notifica dell’avviso di liquidazione asseritamente effettuata nei confronti del contribuente il 9 giugno 1999 era inesistente in quanto dalla relata predisposta in calce all’atto da notificare non emergevano la data della notificazione, il numero della raccomandata e la sottoscrizione dell’ufficio postale consegnatario. Inoltre l’agente postale non aveva dato notizia al destinatario con separata raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità eseguite e del deposito dell’impiego presso l’ufficio postale. Infine l’avviso di ricevimento della raccomandata del 9 giugno 1999, restituito all’ufficio del registro per compiuta giacenza del 22 luglio 1999 recava la dicitura “atto non ritirato” e ciò non era idoneo ad integrare le formalità richieste dalla L. n. 890 del 1932, art. 8, comma 2, consistente nell’indicazione, nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente, della menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che le hanno determinate.

6. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono entrambi infondati.

Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente dall’eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, purchè sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo ed il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte; esso è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino ritualmente acquisiti agli atti, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass, Sez. U, n. 10531 del 07/05/2013; Cass, Sez. U, n. 15661 del 27/07/2005; Cass. n. 6921 del 19/01/2011; Cass. n. 18602 del 05/08/2013). Va considerato, poi, che il processo tributario, pur avendo ad oggetto un rapporto che vede il contribuente nella veste di soggetto passivo, trae origine da un’azione costitutiva, volta all’annullamento di un atto autoritativo, il cui esercizio da parte del contribuente non fa assumere all’Amministrazione finanziaria la qualità di attrice in senso sostanziale, pur essendo tenuta essa a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. Nel contenzioso tributario, pertanto, costituisce eccezione in senso stretto lo strumento processuale attraverso il quale si faccia valere un atto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, non potendo essere considerata tale – e non comportando pertanto il divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 – la nuova deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice, della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle censure mosse dal contribuente all’atto impugnato con il ricorso ed alle quali rimane circoscritta la indagine rimessa al giudice. Se dunque la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, invocata dal ricorrente comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni nuove e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in “mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa” con conseguente ampliamento del “thema decidendum”, ne segue che, avuto riguardo all’oggetto del contendere come definito dal ricorso in primo grado del contribuente – individuato nella decadenza in cui era incorso l’Ufficio e nella prescrizione del diritto – le contrarie allegazioni dell’Ufficio volte ad affermare la avvenuta notifica dell’avviso di liquidazione nel termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, quale atto che escludeva la decadenza e fermo restando che la cartella era stata notificata nel termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non introducono alcun elemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivo(cfr. (cfr. Cass. N. 6921 del 19.1.2011; Cass. n. 15546 del 12.8.2004; Cass. n. 10112 del 11.7.2002).

Ne consegue che l’eccezione volta a paralizzare il rilievo della decadenza e delle prescrizione in cui era incorso l’Ufficio risulta ritualmente proposta a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, così come la produzione documentale sottesa all’eccezione stessa è stata legittimamente acquisita al processo a norma dell’art. 58, comma 2, dello stesso decreto.

7. Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Esso è inammissibile nella parte in cui si sostiene che l’inesistenza della notifica dell’avviso di liquidazione del 9 giugno 1999 deriva dal fatto che l’agente postale non aveva dato notizia al destinatario con separata raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità eseguite e del deposito dell’impiego presso l’ufficio postale e nella parte in cui si sostiene che mancava l’indicazione, nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente, della menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che le hanno determinate. Ciò in quanto il ricorrente, come si evince dalla narrativa del ricorso, non ha svolto tali eccezioni nel precedente grado di giudizio, essendosi colà limitato ad eccepire che la relata di notifica non recava la sottoscrizione dell’agente postale nè il numero della raccomandata, di talchè le questioni risultano inammissibilmente introdotte per la prima volta in questo giudizio di legittimità. Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui si sostiene che l’inesistenza della notifica deriva dal fatto che dalla relata predisposta in calce all’atto da notificare non emergeva la data della notificazione ed il numero della raccomandata. Invero, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ciò si evince dal dettato dell’art. 14 citato, secondo cui “Sono fatti salvi i disposti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 26, 45 e seguenti e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonchè le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in calce all’atto notificando. (cfr. Cass. n. 14501 del 15/07/2016).

Pertanto è rituale la notifica effettuata a mezzo posta in quanto, come accertato dalla CTR con valutazione in fatto, l’avviso di ricevimento risulta spedito con raccomandata postale A/R il 9.6.1999 e restituito per compiuta giacenza al mittente il 22.7.1999.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 4.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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