Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24214 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24214 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24925-2012 proposto da:
GIANGRANDE

ANTONIO

GNGNTN32A11F839M,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SANTUCCI ETTORE, giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
RUSSONIELLO MARIA GRAZIA RSSMGR47A41I264N,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO TANA 16, presso lo
studio dell’avvocato MANZO CLELIA, che la rappresenta e difende,
giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso la sentenza n. 2124/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 13.6.2012, depositata il 21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 24925 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Clelia Manzo che si riporta

68) R. G. n. 24925/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Napoli 12/07/2012, non
notificata), dichiarava inammissibile l’appello spiegato dall’odierno
ricorrente, per mancato rispetto del termine breve di proposizione dello

dell’odierna controricorrente, al Giangrande, presso il suo procuratore
costituito nel giudizio di primo grado, ai sensi degli art. 170 e 285 c.p.c., in
data 27/05/2011. Tale notificazione, indipendentemente dal fatto che la
sentenza stessa fosse stata notificata, a fini esecutivi, alla parte
personalmente in data 19/4/2011, ai sensi dell’art. 326 c.p.c. era idonea a far
decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione dell’appello.
Trattandosi di controversia sottoposta alle norme del processo del lavoro,
essendo il ricorso notificato solo il 23/12/2011, ne derivava il passaggio in
cosa giudicata della sentenza di primo grado. Il fatto che la sentenza
notificata non era stata registrata e, quindi che la copia notificata era stata
rilasciata dalla cancelleria senza il rispetto delle previsioni normative che
consentono il rilascio di copie di provvedimenti non registrati solo a fini
esecutivi, non era ritenuta circostanza idonea ad incidere sulle precedenti
conclusioni. Difatti, se da un lato tali norme vedono come destinatari i soli
funzionari addetti al rilascio delle copie, per esigenze di eminente carattere
fiscale, dall’altro non dispongono, l’inutilizzabilità o la perdita di efficacia
di copie rilasciate nonostante la presenza del divieto.
2. — Ricorre per cassazione il Giangrande, sulla base di due motivi di
ricorso. Resiste con controricorso la Russoniello;
3. — Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: “Violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 170 e 285
cpc, in relazione agli artt. 325 e 326 c.p.c. — Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 in relazione all’art. 66 D.P.R. 131/86 ed
alla Circolare Ministeriale DAG 14/3/2006 n. 0029405 Min. Giustizia Civile
Ufficio I — ERROR IN PROCEDENDO — ERROR IN JUDICANDO”. La
Corte territoriale avrebbe, ai fini della ricorrenza del termine breve di
3

stesso. La sentenza di primo grado, risultava infatti notificata, su istanza

impugnazione, riconosciuto valida la notifica effettuata dall’odierna contro
ricorrente, pur se questa non aveva assolto all’onere della previa
registrazione ex art. 66 D.P.R. 131/86. In tal modo non si sarebbe tenuto
conto che la Russoniello, avrebbe aggirato norme inderogabili, atteso che le
copie della sentenza a quest’ultima rilasciate, non potevano essere utilizzate
per la notificazione ex art. 285 c.p.c. per il decorso del termine breve di
impugnazione, proprio perché il cancelliere poteva rilasciare copia ed

registrati. — Con il secondo motivo di ricorso censura la liquidazione delle
spese di giudizio, dovendo le stesse essere ripartite, secondo il principio
della soccombenza, all’esito definitivo del giudizio.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — Con riferimento al primo motivo, la soluzione operata dalla Corte
territoriale merita condivisione, essendo conforme al principio enunciato da
questa S. C., secondo cui ai sensi dell’art. 66 del d.p.r. 26 aprile 1986, n.
131, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il
decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in
quanto l’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine
alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si
porrebbe in contrasto anche con l’art. 6 della CEDU e con l’art. 111 della
Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo (Cass. n.
14393/2012). Il motivo perciò è privo di pregio, essendo la sentenza esente
dai lamentati vizi.
4.2 — Analoga sorte merita il secondo motivo di ricorso, che oltre ad essere
inammissibile, poiché solo enunciato e non argomentato, è privo di pregio
anche nella sostanza, avendo fatto i giudici di appello corretta applicazione
del criterio della soccombenza.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
4

estratti degli atti soggetti a registrazione solo dopo che gli stessi siano stati

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1500,00=, di cui Euro 1300,00= per

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

compensi, oltre accessori di legge.

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