Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24214 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24214

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12652-2012 proposto da:

B.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO FAGGELLA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F. (OMISSIS), UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, I.T.C. “FRANCESCO SAVERIO

NITTI” DI POTENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/03/2012 R.G.N. 497/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ENZO FAGGELLA.

Fatto

FATTO DI CAUSA

1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza n 72/2012, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da B.C. nei confronti del M.I.U.R., dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza e dell’I.T.C. “F.S. Nitti” di Potenza, avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’assegnazione, presso il predetto Istituto scolastico, dello spezzone di nove ore, costituito dal completamento dell’orario di lavoro di cui all’art. 40, comma 7 CCNL, dalla data di accettazione della proposta (8.11.2009) fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010.

2. La ricorrente aveva prospettato che l’assegnazione in suo favore di tale spezzone di nove ore avrebbe dovuto essere reso compatibile dal Dirigente scolastico con il contratto a tempo determinato per altre nove ore che ella aveva in corso di svolgimento presso un Istituto scolastico di Melfi. Il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda osservando che non sussisteva alcun obbligo del Dirigente scolastico di modificare l’orario interno dell’Istituto al fine di realizzare tale compatibilità.

3. La Corte territoriale ha confermato tale soluzione, osservando che:

– la ricorrente era stata destinataria di un preavviso di nomina, ugualmente inviato ad altri docenti inclusi nella graduatoria d’istituto, per supplenza temporanea di diciotto ore, cioè di una mera comunicazione di interpello e non di una formale proposta di nomina;

– secondo l’art. 40, comma 7, CCNL comparto Scuola 2006/2009, il personale con orario settimanale inferiore alla cattedra ordinaria ha diritto, “in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o comunque all’elevazione del medesimo orario settimanale”; tale disposizione deve essere interpretata alla luce delle norme sul completamento di orario dei docenti di cui al D.M. n. 131 del 2007; secondo tale decreto, sostanzialmente riproduttivo di analoga disposizione (art. 4) del D.M. n. 201 del 2001, il docente cui viene conferita la supplenza ad orario non intero “conserva titolo”, in relazione alle posizioni utili occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario di insegnamento fino al raggiungimento di quello obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo;

– il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5, (Regolamento sull’autonomia scolastica), nel fare riferimento ad una flessibilità di orario, la prevede in funzione di una programmazione settimanale, ma certo non impone un adattamento dell’orario in ragione del completamento dell’orario di un docente supplente;

– in altri termini, la disciplina di riferimento impone al Dirigente scolastico di interpellare anche i docenti che abbiano già accettato una supplenza ad orario ridotto, ma non gli impone di modificare, specie ad anno scolastico già iniziato, l’orario delle lezioni al fine di rendere compatibile lo spezzone di ore assegnabile con la prestazione lavorativa dell’aspirante;

– caso specifico, a quasi due mesi dall’inizio dell’orario scolastico, l’orario delle lezioni era stato già formato in via definitiva e ogni modifica avrebbe inevitabilmente inciso sull’assetto degli orari già programmati;

– in conclusione, nessun diritto poteva vantare l’appellante ad ottenere una modifica dell’orario da parte del Dirigente dell’I.T.C. “F.S.Nitti” tale da consentirle di raggiungere il completamento delle diciotto ore settimanali.

4. La Corte di appello ha altresì respinto il motivo di gravame avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di primo grado, in quanto la formulazione dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, richiede, ai fini della compensazione delle spese, l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi nella motivazione, ragioni che nella specie non ricorrevano.

4. Per la cassazione di tale sentenza B.C. propone ricorso affidato nove motivi.

5. Preliminarmente, quanto all’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, deve rilevarsi la nullità della notifica del ricorso eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato; a fronte di tale nullità, è ammissibile la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, (ex plurimis, Cass.. S.U. n. 608 del 2015, nonchè Cass. nn. 19702 e 9411 del 2011, n. 22767 del 2013, n. 22079 del 2014, n. 710 del 2016).

5.1. Tuttavia, poichè il ricorso deve essere respinto per le ragioni che verranno di seguito esposte, l’esigenza di speditezza nella definizione del giudizio giustifica l’omissione degli adempimenti funzionali alla regolarizzazione del contraddittorio, i quali implicherebbero un prolungamento dei tempi processuali senza alcuna incidenza sull’esito del giudizio medesimo.

5.2. Questa Corte ha più volte affermato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, il secondo, il quarto motivo denunciano omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte di appello: a) omesso di motivare in ordine alla questione relativa alla qualificazione del fonogramma 4 novembre 2009, da ritenere vera e propria proposta di lavoro e non mero preavviso di nomina; b) erroneamente qualificato la proposta quale preavviso di nomina, attribuendole quindi una valenza di atto pubblicistico, mentre si verteva in materia di assunzioni di personale scolastico contrattualizzato e la proposta di lavoro costituisce atto prodromico all’instaurazione del rapporto; c) omesso di chiarire e di valutare in concreto gli effetti dei mutamenti di orario a seguito dell’assunzione della ricorrente, limitandosi invece ad una generica asserzione vertente sulla compromissione della funzionalità delle scuole coinvolte.

2. Il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 40, u.c. CCNL comparto Scuola, anche con riferimento alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362,1366,1367 e 1369 c.c.. Si assume che: a) la norma contrattuale assoggetta il diritto alla coesistenza di due condizioni, la titolarità dello spezzone orario (ossia la titolarità di un contratto a tempo determinato con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria) e la presenza della disponibilità di ore che consentono al docente di completare l’orario contrattuale; in presenza di queste due condizioni, si perfeziona il diritto dell’avente titolo a fruire del completamento, se del caso anche imponendo al Dirigente scolastico di adottare i necessari aggiustamenti nella combinazione delle ore all’interno dell’orario di lavoro; b) il principio di conservazione del contratto imponeva al Dirigente, prima di rifiutare la prestazione della ricorrente, di adoperarsi per tentare di conservarla almeno in parte, per esempio valutando la possibilità dell’attribuzione almeno parziale dello spezzone di completamento; c) il principio di buona fede avrebbe imposto al Dirigente Scolastico di adoperarsi per tentare di consentire alla ricorrente di soddisfare il suo diritto alimentare alla retribuzione sufficiente costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.); d) la norma contrattuale avrebbe dovuto essere interpretata nel senso più conveniente alla natura dell’oggetto del contratto, essendo clausola negoziale finalizzata a regolare il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, al fine di garantire il medesimo trattamento dei docenti di ruolo, in ottemperanza principio di non discriminazione; e) l’interpretazione offerta dalla Corte di appello non tiene conto della necessità di realizzare l’equo contemperamento degli interessi delle parti, avendo sacrificato completamente l’interesse della ricorrente.

3. Il nono motivo denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per mancata compensazione delle spese di lite di primo e di secondo grado, avendo la sentenza impugnata trascurato di considerare la novità delle questioni interpretative, l’esistenza di prassi applicative di segno diverso, l’assenza di precedenti giurisprudenziali.

4. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è infondato.

5. L’art. 40 (rapporti di lavoro a tempo determinato), comma 7 CCNL comparto Scuola 2006/2009, così dispone: “Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale”.

5.1. La norma non prevede un diritto incondizionato al completamento, o comunque all’elevazione, dell’orario settimanale. La locuzione “in presenza della disponibilità delle relative ore” lascia intendere che il docente assunto a tempo determinato può esercitare tale diritto nell’ambito delle disponibilità che gli vengono offerte, senza alcuna facoltà di stabilire la collocazione o la distribuzione del monte ore, nè possibilità di condizionare a propria scelta l’organizzazione e la pianificazione dell’orario dell’Istituto scolastico o addirittura di imporne una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio. Il diritto al completamento (o all’elevazione) dell’orario settimanale del docente a tempo determinato esige infatti un coordinamento con le regole che, all’interno dell’ordinamento scolastico e della pianificazione dell’offerta formativa, presiedono all’organizzazione dell’orario delle lezioni.

6. Il D.M. n. 131 del 2007, recante il regolamento delle supplenze dei docenti, all’art. 4 (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico), primo comma, prevede che il docente “conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario…. fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo…” e che tale completamento “può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità….”. Si conferma così che il diritto al completamento dell’orario va esercitato entro le “disponibilità” (termine che con la stessa valenza ricorre anche nell’art. 40 del contratto collettivo di comparto) esistenti presso i diversi istituti scolastici e può essere realizzato anche mediante frazionamento orario, ma nel rispetto dei limiti contemplati dalla stessa norma (“… salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno” e “…con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità”).

7. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 del 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21), all’art. 5 (Autonomia organizzativa), a sua volta prevede: “1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138, comma 1, lett. d).

3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa”.

7.1. Dunque, in ciascuna istituzione scolastica l’articolazione delle modalità di impiego dei docenti è prevista in funzione delle eventuali differenziazioni dovute alle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile in funzione delle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa. Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la flessibilità dell’orario è in funzione della programmazione delle varie discipline e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell’orario di un docente supplente.

8. Nè risulta in alcun modo allegato, nè tanto meno dimostrato che il Dirigente scolastico dell’Istituto convenuto abbia fatto un uso distorto dei poteri e delle facoltà conferitigli dalla disciplina legale e contrattuale.

9. In conclusione, va affermato il principio che segue: L’art. 40, comma 7, CCNL comparto Scuola 2006/2009, nel prevedere che il personale docente con rapporto a tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale va coordinato con le regole che, all’interno dell’ordinamento scolastico, presiedono alla programmazione dell’offerta formativa e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell’orario di un docente supplente.

10 Anche il nono motivo, afferente al capo con cui la Corte di appello ha rigettato impugnazione avverso la statuizione di primo grado recante la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, è infondato.

10.1. Premesso che trova applicazione ratione temporis l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (il giudizio di primo grado risulta iniziato nell’anno 2010), va osservato che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha escluso che potessero configurare “gravi ed eccezionali ragioni” i riferimenti, fatti dalla parte ricorrente, alla “particolarità della materia” o alla “minimalista difesa” dell’Amministrazione.

10.2. Al riguardo è sufficiente ribadire il principio, già più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato; la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà. Pertanto, la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame la eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. nn. 1898, 10861, 16012 del 2002, n. 1274 del 2003, nn. 11318, 13071 e 14473 del 2004, nn. 9260, 14276 e 15030 del 2005; SU. n. 14989 del 2005, Cass. n. 28492 del 2005, n. 7607 del 2006).

11. In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva delle Amministrazioni convenute.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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