Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24213 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26486-2012 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

MEDIANT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26.9.2011 la CTR Toscana ha inteso respingere l’appello di Equitalia Centro s.p.a., che si era doluta delle determinazioni assunte dal giudice di primo grado riguardo all’impugnazione di sette tra avvisi di mora e atti di intimazione proposta dalla Mediant s.r.l., delle quali il predetto aveva disposto l’annullamento non essendo stata provata la notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

Reiterando il medesimo convincimento, il giudice territoriale ha respinto l’argomento del concessionario circa i limiti temporali dell’obbligo di conservazione, osservando che “la norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, deve essere interpretata nel senso che l’esattore è esonerato dall’obbligo della conservazione della documentazione oltre i cinque anni nell’ipotesi in cui le obbligazioni da essa derivanti siano esaurite o non vi siano procedimenti in corso”, diversamente la loro conservazione divenendo “indispensabile per poter dare la prova dell’avvenuta notifica a dimostrazione della fondatezza del provvedimento medesimo”.

Per la cassazione di detta decisione il concessionario si affida ad un solo motivo di ricorso a cui non ha replicato la parte.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso Equitalia deduce l’errore di diritto consumato dal giudice d’appello nel dare applicazione all’art. 115 c.p.c., posto che se la CTR avesse preso in debita considerazione i documenti nn. 2, 3 e 4 prodotti in sede di appello dalla ricorrente comprovanti la notifica delle cartelle presupposte “certamente avrebbe ritenuto legittime le conseguenziali intimazioni di pagamento”, fermo invero che la CTR aveva il preciso dovere di esaminare la documentazione prodotta, traendone le relative conseguenze.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. E’ principio affermato ultimamente da questa Corte – a cui il collegio intende adeguarsi – che “in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (11892/16).

Ed invero, come pure la decisione in rassegna non manca di osservare, il principio dispositivo, che regola l’attività probatoria delle parti ed obbliga il giudice a decidere iuxta probata partium, preclude che, salvo i fatti notori e le nozioni di comune esperienza il giudice possa porre a fondamento della propria decisione fatti non provati dalle parti, fermo peraltro che nella valutazione di essi secondo il suo prudente apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova. Non si può dunque argomentare la violazione del principio consacrato nell’art. 115 c.p.c., se il giudice, tenendo conto delle risultanze probatorie scaturite dall’attività istruttoria delle parti e valutandole alla stregua dell’art. 116 c.p.c., ometta di considerarne alcune per attribuire portata dirimente ad altre, poichè in questi termini il suo giudizio si esercita entro i confini esattamente indicati dalle norme e nessun errore di diritto ne inficia la decisione che egli ha inteso perciò assumere, che semmai sarà censurabile solo sotto l’aspetto motivazione ove, ben’inteso, la tacitazione di talune delle prove offerte dalle parti mini la logicità del ragionamento decisorio, evidenziando una lacuna di giudizio nell’apprezzamento di un fatto decisivo ovvero un giudizio incoerente nell’apprezzamento che di esso è stato fatto.

2.4. Nessun addebito è dunque imputabile sotto il profilo qui denunciato alla sentenza impugnata per aver omesso di tenere conto di talune acquisizione istruttorie, giacchè la CTR, pronunciandosi nei riferiti termini, non ha violato il principio dispositivo di cui all’art. 115, ponendo a fondamento del proprio deliberato prove acquisite in sua violazione, ma ha ritenuto di poterne prescindere, formulando un giudizio che non si presta a censure nella forma qui denunciata.

3. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso.

Cosi deciso in Roma. nella Camera di Consiglio della 5 sezione civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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