Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24212 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5723/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza in atti della CTR Puglia che, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione che in primo grado, su ricorso del contribuente, aveva annullato il diniego di rimborso di un credito IVA opposto dall’amministrazione sul rilievo che la relativa istanza era stata presentata oltre il termine biennale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Nel motivare il rigetto del gravame la CTR ha osservato che “nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, il contribuente ebbe a riportare il credito di imposta nella prima dichiarazione utile, evitando così la decadenza biennale”.

Il mezzo erariale si fonda su un unico motivo senza repliche avversarie.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, in quanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d’appello, la decadenza biennale del diritto di rimborso è legata alla “mancata indicazione del rimborso in dichiarazione a cui, come nel caso di specie, non segue apposita domanda di restituzione di detto credito nel termine suddetto”, sicchè, posto che nella specie il presupposto del rimborso era maturato nell’anno 1995, il contribuente avrebbe dovuto chiedere a rimborso il credito compilando il quadro VR” e non averlo fatto perime la domanda presentata il 23.3.2005.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che “in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.” 20255/15).

Rettamente perciò il giudice d’appello, rilevando l’osservanza nella specie del termine biennale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ha ritenuto che il contribuente, avendo invero esposto il credito nella prima dichiarazione utile, non dovesse essere gravato di alcun ulteriore adempimento onde vedersi riconosciuto il diritto al rimborso dell’eccedenza di imposta di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, atteso che il diritto risulta perfetto all’atto della sua esternazione e su di esso non influisce la presentazione del citato mod VR, che attiene solo all’esigibilità del credito (6784/12).

3. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA