Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24212 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24212 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17669-2012 proposto da:
CAMPANELLA LUCA TOMASO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LUPIS
STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VEZZOLI
MASSIMO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIS CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato LA
RUSSA VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– controrkorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 25/10/2013

REA PASQUALE, REA PAOLA;
– intimati avverso la sentenza n. 1514/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 3.5.2011, depositata il 24/05/2011;

09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Stefano Lupis (per delega avv.
Massimo Vezzoli) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 17669 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

43) R. G. n. 17437/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Milano 24/05/2011, non
notificata), confermava quella di primo grado con cui il Tribunale di
Milano, concludeva per la responsabilità concorrente tra il Campanella e

causa. Secondo i Giudici territoriali, l’accertamento dell’evidente colpa
della Rea (mancato rispetto del segnale semaforico di arresto), non era
circostanza da sola sufficiente a superare la presunzione posta dall’art. 2054
c. 2, non avendo il Campanella dimostrato di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno. Per quanto qui rileva, respingeva la domanda risarcitoria
per perdita di

chance di ulteriori incarichi professionali, ritenuta

“eventualità possibile, ma non dotata di un apprezzabile grado di concreta
probabilità”. La Corte Territoriale riconosceva palesemente infondata la
pretesa in merito al risarcimento del danno esistenziale, essendo, le voci
specificate sotto tale voce già ricompresi dal Tribunale sotto le altre voci di
danno (biologico, morale, da lucro cessante).
2. — Ricorre per cassazione il Campanella, con cinque motivi di ricorso;
resistono con controricorso Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a,
Paola e Pasquale Rea.
3. — Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “Errata e
contraddittoria motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att.
c.p.c., con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.”. A suo giudizio, sarebbero
ravvisabili contraddizioni tra la sentenza di primo grado, a cui la Corte
territoriale affermerebbe di volersi conformare e i risultati raggiunti con la
sentenza impugnata; – Con il II motivo di ricorso, lamenta “Nullità del
procedimento e/o della sentenza per violazione dell’art. 118 disp. att. con
riferimento all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione alla prova della
responsabilità”. La sentenza dei giudici di appello risulterebbe censurabile
anche sotto l’aspetto dell’omessa e/o insufficiente motivazione, essendo
errato l’iter logico della decisione, conseguente alla non corretta valutazione
dei mezzi di prova depositati in atti. — Con il III motivo di ricorso lamenta
3

l’odierna intimata Paola Rea, in merito al sinistro da circolazione stradale di

”violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 secondo comma c.c., in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.”. La Corte territoriale, avrebbe errato ad
applicare la presunzione di pari responsabilità di cui alla norma pretesa
violata, non considerando che, dalle prove prodotte, “emergerebbe senza
possibilità di equivoco che l’incidente è occorso solo ed esclusivamente a
causa del comportamento della Rea”. — Col IV motivo di ricorso deduce
“nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione dell’art. 118

quantificazione del danno”. I Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere
insussistenti i danni da perdita di opportunità lavorative scaturenti dal
sinistro, con una valutazione in totale contrasto con le prove fornite. — Con
l’ultimo motivo di ricorso lamenta “Violazione o falsa applicazione degli
art. 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.”, censurando il
mancato riconoscimento del danno esistenziale, ritenendolo assorbito nelle
altre voci di danno e non considerando in tal modo i precedenti di questa
Corte che riconoscono tale danno come “una distinta voce della più generale
categoria del danno non patrimoniale”.
4. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — Quanto al primo motivo di ricorso, è bene ribadire che secondo la
giurisprudenza di questa Corte, il vizio di contraddittorietà della
motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da
non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il
“decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria
allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su
quella che è stata la volontà del giudice (SS. UU. 25984/2010). Nel caso di
specie, non può dirsi sussistente il lamentato vizio, emergendo con
chiarezza la rado decidendi e considerando che la pretesa contraddittorietà
sarebbe tra le argomentazioni a sostegno della decisione e una pretesa
volontà conformativa dei giudici di appello ai ragionamenti dei giudici di
prime cure che però non è riscontrabile nella decisione impugnata.
4.2 — Il secondo motivo è inammissibile, lamentando il ricorrente “nullità
del procedimento e/o della sentenza” (vizio di cui all’art. 360 c. 1 n. 4
ma limitandosi nel corpo del ricorso a censurare l’iter logico seguito
del giudice e la pretesa erroneità nella valutazione delle prove. È, infatti,
inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia
4

disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione alla

erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., il vizio che
ha inteso denunciare, esigendo la tassatività e la specificità del motivo di
censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle
ipotesi tassative enucleate dal codice di rito (Cass. 8585/2012). Nel caso di
specie, non è ravvisabile alcuna ipotesi che possa dar luogo ai vizi
denunciati, risolvendosi il motivo in un’inammissibile richiesta di
rivalutazione di risultanze istruttorie, già apprezzate dai Giudici del merito.

con esso il ricorrente ad offrire null’altro che una diversa ricostruzione delle
modalità del sinistro. Al riguardo, è invocabile l’orientamento consolidato di
questa S. C., secondo cui in materia di responsabilità da sinistri derivanti
dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto
generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che
vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o
l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti
e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti
al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni
sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista
logico-giuridico (Cass. n. 4009/2006; n. 13085/2007; n. 1028/2012).
Riguardo al motivo in esame, non è neanche stata posta in discussione la
bontà della motivazione, che in ogni caso, risponde ai criteri di cui
all’orientamento da ultimo richiamato.
4.4 — Anche il quarto motivo di ricorso è privo di pregio, limitandosi il
ricorrente a contestare in questa sede, sotto il canone

procedendo,

dell’error in

valutazioni del giudice di merito. Oltre ai profili

d’inammissibilità, derivanti dalla non corretta individuazione del vizio
denunciato nei motivi tassativamente previsti dal codice di rito e su cui
possono richiamarsi le considerazioni già sviluppate con riferimento al II
motivo del ricorso in esame, lo stesso è infondato anche nel merito. Deve
ribadirsi, che in tema di risarcimento del danno da invalidità personale,
l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità
lavorativa specifica, non comporta automaticamente l’obbligo del
danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla
riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della
predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai
5

4.3 — Parimenti privo di pregio si rivela il terzo motivo di ricorso, tendendo

fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta
dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un
effettivo pregiudizio economico (Cass. n. 3290/2013). Nel caso di specie, la
Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta tale prova, evidenziando
l’assoluta aleatorietà della chance di ulteriori incarichi professionali
invocata dai ricorrenti.
5. — Anche l’ultimo motivo è privo di pregio, offrendo il ricorrente una

SS.UU. n. 26972/2008, che contrariamente a quanto sostenuto dal
medesimo, ha espressamente statuito la “non ammissibilità nel nostro
ordinamento, dell’autonoma categoria di danno esistenziale” ricompresa nel
danno non patrimoniale (sul punto si vedano anche le più recenti Cass. n.
3290/2013; n. 3718/2012; n. 25575/2011).
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria; le argomentazioni in essa
contenute non inficiano i motivi in fatto ed in diritto posti a base della
relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della Systema Compagnia di assicurazioni, che
liquida in Euro 7200,00=, di cui Euro 7000,00= per compensi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

propria interpretazione della giurisprudenza di questa Corte, in particolare dì

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA