Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24212 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 25/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24/04/09, depositato il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Fuselli Romana Francesca (delega avvocato De Paola

Gabriele), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso principale e

l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che I.V., con ricorso del 28 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 16 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dello I. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo I.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 – per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 9 gennaio 2009 – era fondata sui seguenti fatti: a) lo I., asseritamente titolare del diritto alla indennità militare, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con ricorso del 22 dicembre 1994; b) il Tribunale adito aveva pronunciato decreto di perenzione, per tardiva presentazione dell’istanza di prelievo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9 in data 19 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver affermato l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008 – ha respinto la domanda per mancata prova della sussistenza del danno non patrimoniale richiesto, tenuto conto sia del fatto che la tardiva presentazione dell’istanza di prelievo attesta proprio l’indifferenza all’esito del giudizio, sia del fatto che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, non era stata presentata alcuna istanza sollecitatoria della definizione del processo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che con i due motivi di censura del ricorso principale viene criticato il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sottolineando l’irrilevanza della definizione del processo presupposto con decreto di perenzione, in quanto tale esito non incide sulla sussistenza dell’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio nel merito;

che con l’unico motivo del ricorso incidentale viene censurato il decreto impugnato, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008;

che il ricorso incidentale – il quale deve essere esaminato per primo per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica – non merita accoglimento;

che, infatti, questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito in legge, con modificazioni, della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 1), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr. , ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr.

la sentenza n. 6619 del 2010);

che sulla base dei medesimi principi il ricorso principale merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 22 dicembre 1994 e si è concluso con il decreto di perenzione del Tribunale regionale amministrativo adito in data 19 dicembre 2008, durando complessivamente circa quattordici anni, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in dieci anni circa;

che la fattispecie è inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza della ritardata presentazione, da parte del ricorrente, della cosiddetta “istanza di prelievo” nel corso del giudizio presupposto;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, tuttavia – caratterizzata anche dalla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato, per il ricorrente, in Euro 7.000,00 per i quattordici anni circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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