Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24212 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24212

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10037-2016 proposto da:

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE CALATI

100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ELVIRA MATARAZZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

BARONE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1457/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/02/2016 R.G.N. 3629/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BIAGIO GIARDIELLO per delega verbale Avvocato ELVIRA

MATARAZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, adita dalla s.p.a. Alto Calore Servizi con reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva dichiarato l’illegittimità del recesso intimato dalla società ad A.A. in quanto quest’ultimo alla data del 31.12.2011 aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24.

2. La Corte territoriale ha evidenziato che la norma sopra richiamata, interpretata autenticamente dal D.L. n. 101 del 2013, art. 2, comma 4, mira a garantire il diritto di accesso al trattamento pensionistico, sulla base della normativa previgente, ai lavoratori che entro l’anno 2011 avessero maturato i requisiti necessari per la pensione di anzianità, ma non sancisce alcun obbligo di cessazione del rapporto di lavoro e lascia inalterata la distinzione fra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia, con la conseguenza che, ove il lavoratore non chieda di essere collocato a riposo, continua ad operare l’età limite ordinamentale prevista per la permanenza in servizio dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 4.

3. Nella fattispecie, pertanto, il recesso non poteva essere esercitato in quanto l’ A., nato il (OMISSIS), avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia solo il 1 settembre 2015.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.p.a. Alto Calore Servizi sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso A.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, commi 3 e 4, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Premesso che l’ A. alla data del 31 dicembre 2011 aveva maturato la cosiddetta “quota 96”, sostiene la società ricorrente che la facoltà di recesso era stata legittimamente esercitata ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, nel testo applicabile ratione temporis, perchè il legislatore, nel prevedere la applicabilità del regime pensionistico previgente, non aveva consentito al lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto. Aggiunge, inoltre, che il dipendente, al quale la volontà della società era stata anticipata con una prima nota del 19.11.2013, nulla aveva obiettato al riguardo.

2. Il ricorso è infondato.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di “rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo” e, quindi, di realizzare il contenimento dei costi richiesto dalle Istituzioni Europee (il capo 4^ intitolato “Riduzioni di spesa. Pensioni” si inserisce nel titolo terzo che detta disposizioni per il “Consolidamento dei conti pubblici”), oltre ad estendere il cosiddetto regime contributivo, ha previsto nuovi e diversi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ed a quella anticipata, tenendo conto, da un lato, delle “variazioni della speranza di vita”, dall’altro della necessità di armonizzare e semplificare i regimi delle diverse gestioni previdenziali.

In questo contesto si inserisce la disposizione dettata dall’art. 24, comma 3 secondo cui “il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.”.

La norma, di carattere transitorio, ha la chiara finalità di mantenere fermo il previgente regime previdenziale per coloro che alla data indicata, immediatamente successiva a quella di pubblicazione del decreto legge, avrebbero potuto accedere alle prestazioni pensionistiche e detta finalità, già desumibile dal testo del D.L., è stata meglio esplicitata dal D.L. n. 101 del 2013, art. 2, che al comma 4, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha interpretato autenticamente l’art. 24, comma 3, nel senso che “il conseguimento… di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all’entrata in vigore del predetto art. 24”. Il successivo comma 5, ha, poi, interpretato, sempre limitatamente ai dipendenti della P.A., il secondo periodo del comma 4 del richiamato art. 24 (secondo cui: “Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.”) precisando che “il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”.

2.1. La disciplina previdenziale, quindi, per i dipendenti pubblici, solo in relazione alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, conseguibile al raggiungimento del limite di età ordinamentale, prevede l’obbligo di cessazione del rapporto, obbligo che, invece, non è previsto con riferimento alla pensione di anzianità, per la quale la disciplina transitoria ha la sola finalità di garantire l’accesso alla prestazione secondo il regime previgente.

L’obbligatorietà imposta dal legislatore in sede di interpretazione autentica va, infatti, riferita alla individuazione della disciplina previdenziale applicabile ed è finalizzata ad escludere la necessità di una opzione da parte del dipendente interessato. La stessa, invece, non può essere collegata alla cessazione del rapporto, non menzionata dall’art. 24, comma 3, ed imposta dalla legge di interpretazione autentica nei soli casi di raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la maturazione della pensione di vecchiaia, secondo il previgente regime.

Prima di detta data, pertanto, il recesso dal rapporto in tanto può essere ritenuto legittimo in quanto previsto da altre fonti normative che lo consentano.

2.2. Rileva, quindi, per le pubbliche amministrazioni il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito in L. 6 agosto, n. 133, che nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis (il recesso è stato nella specie esercitato il 21 marzo 2014 in data antecedente l’entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) consentiva agli enti menzionati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale “a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5… fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici”.

Rispetto all’esercizio della facoltà di recesso disciplinata dalla norma richiamata la sopravvenuta normativa dettata in tema di trattamenti previdenziali ha un’incidenza solo indiretta perchè la norma richiama sia “la massima anzianità contributiva di quaranta anni” sia la decorrenza dei trattamenti pensionistici, sui quali ha inciso il D.L. n. 201 del 2011.

Le due normative vanno, quindi, armonizzate ed a tal fine rilevano la disposizione transitoria e la legge di interpretazione autentica perchè il raggiungimento della massima anzianità contributiva, che è requisito imprescindibile per l’esercizio della facoltà, è condizionato dalla normativa previdenziale applicabile, in quanto quella successiva ha innalzato il limite minimo previsto per l’accesso alla pensione anticipata (non a caso lo stesso D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 20 stabilisce che “resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72,…con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo”).

Il requisito resta quello di quarant’anni previsto dall’art. 72, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 (e non quello di 42 anni e 1 mese stabilito dal richiamato art. 24, comma 10), per coloro che alla data del 31.12.2011 avrebbero maturato, a qualsiasi titolo, il diritto alla pensione di anzianità, perchè detta maturazione ha, come si è visto, consolidato nei loro confronti la disciplina previgente. Solo a detti limitati fini rileva il raggiungimento della cosiddetta quota ‘96 prevista dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 6, lett. c), come modificato dalla L. n. 247 del 2007, che consentiva l’accesso a domanda dell’interessato al trattamento pensionistico a prescindere, oltre che dal limite di età, anche dalla massima anzianità contributiva fissata dalla normativa vigente all’epoca.

In tal senso le disposizioni che qui vengono in rilievo sono già state interpretate da questa Corte con la sentenza n. 12488 del 2015, con la quale, appunto, si è attribuito rilievo alla maturazione del requisito previsto dalla L. n. 243 del 2004, non per sostenere che detta maturazione fosse sufficiente a fondare il diritto di recesso, bensì per individuare il regime previdenziale applicabile e, quindi, la massima anzianità contributiva, in un’ipotesi in cui l’amministrazione, preso atto del raggiungimento della quota ‘96 alla data del 31.12.2011, aveva poi atteso il compimento di quarant’anni di contribuzione per esercitare il potere previsto dall’art. 72.

2.3. Nel caso di specie, al contrario, è incontestato che la ricorrente abbia preteso di esercitare il diritto di recesso dal rapporto solo perchè l’ A. aveva maturato il requisito di accesso alla pensione di anzianità ai sensi della legge n. 243 del 2004, e successive modificazioni, senza attendere il compimento della “massima anzianità contributiva” nè il raggiungimento dell’età limite ordinamentale.

Nel ricorso, infatti, si fa esclusivo riferimento alla “quota ‘96” non alla massima anzianità contributiva che, tra l’altro, era stata espressamente esclusa dal giudice di primo grado il quale aveva ritenuto illegittimo il recesso, oltre che per le medesime considerazioni poi espresse dalla Corte territoriale sulla interpretazione del D.L. n. 201 del 2011, anche per la insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 72.

Il potere è stato, quindi, esercitato in difetto delle condizioni richieste dalla legge perchè, lo si ripete, solo il D.L. n. 112 del 2008, art. 72 (non già il D.L. n. 201 del 2011) consente il recesso anticipato, ma lo subordina non alla maturazione di un qualsiasi diritto alla prestazione pensionistica bensì al raggiungimento della anzianità contributiva massima.

Poichè il richiamato art. 72 è stato invocato non a ragione dalla società ricorrente, il ricorso deve essere per ciò solo rigettato a prescindere dalla questione, non affrontata dai giudici del merito e sulla quale le parti nulla hanno dedotto, della applicabilità della normativa alle sole amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. In ragione della soccombenza le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della s.p.a. Alto Calore nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla società ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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