Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24211 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24211 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17437-2012 proposto da:
CECATI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato PERRI NATALE,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente Contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – già NUOVA TIRRENA
SPA a seguito di fusione per incorporazione e contestuale
cambiamento di denominazione sociale in persona del suo procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 25/10/2013

nonchè contro
RUBECA RINO;

intimato

avverso la sentenza n. 2623/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Natale Perri che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Fabio Alberici che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 17437 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

ROMA, depositata il 15/05/2012;

18) R. G. n. 17437/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Roma, 15/05/2012, non
notificata), riteneva “non superata” la presunzione di pari responsabilità di
cui all’art. 2054 c. 2 c.c., come già riconosciuto dal Giudice di primo grado,

particolare, le incertezze nelle deposizioni testimoniali, inidonee ad operare
un’esatta ricostruzione del sinistro. Per quanto qui rileva, la medesima Corte
riteneva non meritevole di pregio la censura con cui l’allora appellante
denunciava la tardività della prova testimoniale formulata dalla Nuova
Tirrenia Assicurazioni, osservando che tale prova, indicata nella memoria,
era, in realtà, soltanto una “prova contraria”, con indicazione di un nuovo
teste rispetto alle prove testimoniali dirette richieste dall’attore.
2. – Ricorre per cassazione Massimo Cecati, sulla base di due motivi di
ricorso; resiste con controricorso Groupama Assicurazioni S.p.a. (già Nuova
Tirrena S.p.a.).
3. – Col primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2054 c. 2 c.c. e difetto di motivazione in ordine alla
ritenuta applicazione di tale articolo”. In particolare, censura

l’iter

ricostruttivo dei Giudici di merito nella parte in cui non tengono conto che
egli avrebbe fornito la prova che lo scontro era dipeso dal solo
comportamento colposo dell’altra parte e di aver fatto tutto il possibile per
evitare l’impatto. Di conseguenza, non era meritevole di alcun rimprovero
in merito alla causazione dell’incidente, avendo egli tenuto una condotta di
guida irreprensibile. — Col II motivo di ricorso, censura la sentenza per
“violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c.”. La corte territoriale
avrebbe tardivamente ammesso la prova richiesta dalla Nuova Tirrenia oltre
il termine perentorio previsto dalla norma di cui s’invoca la violazione.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — Con riferimento al primo motivo di ricorso, giova ribadire che,
secondo l’ormai consolidato orientamento di questa S. C., in tema di
responsabilità da sinistri derivanti da circolazione stradale, la ricostruzione
3

in merito al sinistro stradale in causa. I Giudici d’appello condividevano, in

delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta
dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione
della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i
comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti
giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se, come nella
specie, il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da
completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico

diversa lettura delle risultanze probatorie già acquisite e ritenute
insufficienti dai Giudici di merito nella ricostruzione delle modalità del
sinistro.
4.2 — Anche la seconda doglianza è priva di pregio.
Ribadito che l’art. 184 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), non
solo prevede l’eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui
dedurre prove e produrre documenti, ma espressamente stabilisce il carattere
perentorio di detto termine (v. Cass. n. 5539/2004), dagli atti di causa risulta
che il giudice di primo grado, all’udienza del 13/07/2005, aveva concesso
alle parti i predetti termini (fino al 7/10/2005, con possibilità di replica fino
al 15/11/2005). Deve condividersi l’applicazione della norma pretesa violata
operata dai Giudici di merito, poiché la prova, ritenuta “irritualmente
proposta”, non rappresentava una prova diretta come evidenziato dal
ricorrente (e come tale non proponibile), bensì prova contraria rispetto alle
prove testimoniali dirette richieste dall’allora attore e come tale
ammissibile ai sensi dell’art. 184 c.p.c..
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;

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(Cass. n. 4009/2006, n. 1028/2012). Il ricorrente, si limita a proporre, una

le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita; nulla
per le spese nei confronti degli altri intimati, non avendo questi svolto
attività difensiva in questa sede.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, a favore della Groupama, che liquida in Euro 2600,00=,

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

di cui Euro 2400,00= per compensi, oltre accessori di legge.

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