Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24211 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 02/11/2020), n.24211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23402/2016 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, e

ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO,

57, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CERZA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 176/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/04/2016 R.G.N. 1894/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale con assorbimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato ENRICO BOURSIER NIUTTA, per delega verbale avvocato

CARLO BOURSIER NIUTTA;

udito l’Avvocato CLAUDIO CERZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di somministrazione stipulato con I.R. ed aveva accertato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra il predetto e la s.p.a. Aviapartner Handling con decorrenza dal 29 aprile 2011, condannando quest’ultima al ripristino del rapporto medesimo ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 20 novembre 2012, data della messa in mora, sino all’effettiva riammissione in servizio.

2. La Corte d’appello di Milano, ritenuto fondato il primo motivo del gravame della società, osservava che il lavoratore era decaduto dall’impugnativa del primo dei contratti, ossia di quello di somministrazione, e che ogni altra questione relativa al lavoro somministrato era assorbita, residuando le ulteriori questioni relative ai successivi contratti a termine. In particolare, osservava che, essendo il contratto di lavoro somministrato cessato prima del 31.12.2011, lo stesso doveva essere comunque impugnato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 1.1.2012, ciò che non era stato fatto dal lavoratore. Aggiungeva che non assumeva rilievo la circostanza che la prestazione lavorativa era stata resa senza soluzione di continuità, non incidendo ciò, in termini impeditivi, sulla decorrenza del termine di decadenza.

2.1. Quanto ai rapporti a termine, la Corte distrettuale rilevava che nessuna decadenza si era verificata, vertendosi in ipotesi di successione di contratti a termine, non contemplata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. d) e che, essendo stato stipulato il secondo di essi a distanza di soli diciannove giorni dalla scadenza del precedente, il rapporto era da considerarsi a tempo indeterminato. Peraltro, alla stessa conclusione doveva pervenirsi, secondo la Corte, analizzando la causale apposta al primo di essi, che non assolveva al requisito di specificità richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per essere le esigenze produttive dedotte prive di ogni specificità, ed, in ogni caso, il datore non aveva assolto l’onere probatorio su di lui gravante, di dimostrare almeno in sede giudiziale l’effettiva ricollegabilità della singola assunzione a termine all’ipotesi prevista.

2.2. Alla rilevata mancanza di specificità della causale conseguivano la conversione del contratto a termine ed il risarcimento del danno, rideterminato, alla luce del disposto della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in nove mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge a far data dalla sentenza di primo grado.

3. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’ I., che ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

3.1. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo nell’adunanza del 4.12.2019, per mancanza dei presupposti di sua trattazione in sede camerale ed è stata quindi fissata la odierna udienza pubblica. La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

IN FATTO: la successione dei vari contratti contempla un contratto di somministrazione part time 29.4/29.5.2011, stipulato per esigenze organizzative connesse all’impossibilità di valutare il reale fabbisogno degli organici a tempo indeterminato in vista di una nuova ripartizione dei carichi di lavoro, a fronte dell’acquisizione di servizi di handling per conto di varie compagnie e della scadenza di contratti con clienti attualmente serviti, contratto prorogato, in virtù di tre successive proroghe, sino al 15.9.2011; un primo contratto a termine 6.10.2011/10.5.2012 con la medesima causale utilizzata per il contratto di somministrazione; un secondo contratto a termine, stipulato il 29.5.2012 per il periodo dall’1.6.2012 al 31.10.2012, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2. Solo dopo la scadenza di tale ultimo rapporto l’ I. ha impugnato tutti e tre i contratti, con lettera del 23.11.2012.

RICORSO PRINCIPALE.

1. Con il primo motivo, la società denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1, 3 e 4, sostenendo che anche l’impugnativa dei contratti a termine era intervenuta a distanza di più dei 60 giorni previsti dalla formulazione all’epoca vigente della L. n. 183 del 2010, art. 32, avendo il ricorrente impugnato tutti i contratti mediante lettera raccomandata del 23.11.2012. Sostiene che, in considerazione della circostanza che il primo contratto era scaduto il 10.5.2012, l’istante è decaduto dalla facoltà di impugnare tale contratto ed osserva, poi, che il giudice del gravame, invece di limitarsi a valutare la legittimità o meno della intervenuta successione tra i due contratti a termine, ha dichiarato l’illegittimità della causale giustificativa del termine apposto al primo dei due contratti, senza rilevare sul punto l’intervenuta decadenza.

Il giudice di secondo grado, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe, invece, dovuto dichiarare la decadenza dall’impugnativa del primo contratto a termine, per poi valutare la legittimità della reiterazione dei due contratti e, ove ritenuta la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, avrebbe al più dovuto disporre la conversione a tempo indeterminato – facendo corretta applicazione del comma 3 del citato articolo – del secondo contratto, in quanto, proprio alla stregua della successione di contratti considerata illegittima (intervallo di soli 19 giorni fra un contratto e l’altro), il primo dei due contratti non entra in alcun modo in gioco e non assume alcun rilievo.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,2 e 5, assumendo che il secondo contratto è stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, laddove l’art. 5 D.Lgs., al comma 3, ratione temporis applicabile, disponeva che: “Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato…..” Rileva l’erroneità della decisione della Corte distrettuale laddove ha ritenuto che la successione di contratti, di cui il primo stipulato ai sensi dell’art. 1 ed il secondo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, rientrasse nella previsione dell’art. 5 nella parte in cui sanziona la nuova assunzione a termine intervenuta a distanza di meno 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 2, e 5, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe potuto vagliare la legittimità del termine apposto al primo contratto intercorso tra le parti, sottoscritto il 3.10.2011 e con decorrenza a partire dal 6.10.2011, stante la maturata decadenza dall’impugnativa. Osserva come la Corte ha, invece, proceduto all’esame della causale di tale contratto e ne ha dichiarato la nullità ritenendone la genericità e sostenendo che le ragioni giustificative dedotte non fossero assistite da alcuna prova.

4. Il quarto motivo ascrive alla decisione impugnata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1230 c.c., assumendo la società che vi sia stata omissione di pronuncia sull’eccezione di novazione formulata dall’azienda in primo grado e reiterata in grado d’appello.

5. Il quinto motivo contiene la denunzia di omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, sostenendo la ricorrente che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l’azienda in data 7.7.2010 aveva stipulato un accordo sindacale di stabilizzazione della manodopera, ritualmente acquisito agli atti, circostanza asseritamente dedotta nella memoria di costituzione di primo grado e ribadita in appello, censurando la sentenza di primo grado che non ne aveva tenuto conto.

6. Per motivi di priorità logico-giuridica, occorre anteporre all’esame dei motivi del ricorso principale l’esame del ricorso incidentale con il quale si contesta l’affermazione dell’avvenuta decadenza dall’impugnativa del contratto di somministrazione, essendo evidente che la diversa soluzione della questione potrebbe inciderebbe in termini di assorbimento dei motivi formulati con il ricorso principale.

6.1. Questa Corte, sia pure con riguardo alla successione di più contratti interinali a termine, ha affermato quanto segue: “In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, poichè l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro – il quale potrà determinarsi solo ex post, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (cfr. Cass. 30.9.2019 n. 24356, con richiamo a precedenti pronunce – Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422 e 2283 del 2019). E’ stato richiamato e condiviso l’orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza n. 2420 del 2016, con cui era stato affermato che il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita, in quanto il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte di tale tipologia di contratto, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizza di per sè il lavoratore a nutrire alcun affidamento. In continuità con tale principio, è stato ritenuto che “la singolarità dei contratti di somministrazione e l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata” (cfr. Cass. 24356/2019 cit.). E’ stato ritenuto non pertinente il richiamo ai fatti impeditivi della decadenza (art. 2966 c.c.), in quanto specificamente previsti e, dunque, non suscettibili di applicazione estensiva ed analogica.

6.2. Ciò è tanto più valido nella presente fattispecie, in considerazione della circostanza che si tratta di unico contratto di somministrazione, quindi di una tipologia diversa dai successivi, e che tra tale contratto ed il primo contratto a termine è intercorso un intervallo maggiore di 20 giorni.

Non può pertanto invocarsi una mancanza di interesse del lavoratore ad impugnare il contratto di somministrazione, in virtù di un possibile affidamento nella stipulazione di ulteriori rapporti a tempo determinato.

7. Respinto il ricorso incidentale, ragioni di priorità logico giuridica impongono il preventivo esame del secondo motivo del ricorso principale, per essere la valutazione della questione nello stesso affrontata assorbente rispetto a quella prospettata nel primo motivo e quindi da anteporre alla stessa in sede di trattazione.

7.1. Per potere valutare la correttezza dell’operato della Corte meneghina, la quale ha esaminato la causale del primo contratto, occorre, invero, valutare se siano state correttamente applicate le norme in tema di decadenza introdotte dal Collegato Lavoro. Non va, peraltro, mancato di rilevare che la stessa Corte ha pure affermato, in termini contraddittori con la rilevata nullità della causale del primo contratto a termine, che si è verificata un’ipotesi di successione, cui non si applicherebbe la disciplina della decadenza, in virtù della mancata menzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, nell’art. 32, comma 4, lett. a) del Collegato Lavoro. In tale evenienza sarebbe, tuttavia, il secondo contratto ad essere considerato a tempo indeterminato, prescindendosi dalla valutazione della causale del primo. Questa potrebbe essere autonomamente valutata solo ove si accedesse a diversa ricostruzione, esulante dalle ipotesi contemplate dall’art. 5, per la quale rileverebbe, tuttavia, la questione della decadenza.

7.2. Con riguardo al contenuto del secondo contratto a termine, nella narrativa e nel corpo del ricorso la ricorrente afferma che la causale è quella di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, che contempla un’ipotesi aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali per la quale si ritiene pacificamente sussistente la ragione giustificativa dell’apposizione del termine in via presuntiva in forza della previsione legalmente predeterminata da parte del legislatore, che ne subordina l’operatività alla sussistenza di precisi limiti temporali ed a percentuali di legge. Il controricorrente non replica all’affermazione, anzi conferma la causale indicata. Se così è, l’ipotesi esula da quella contemplata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, non contemplata dall’art. 32, comma 4 lett. a), a tenore del quale: Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine),

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7.3. La questione dovrebbe essere, allora, affrontata in tale diversa prospettiva dalla Corte distrettuale, cui è riservata la valutazione della incidenza di un’eventuale decadenza dall’impugnativa del primo contratto a termine, con riflessi sulla complessiva diversa valutazione delle questioni scrutinate, anche in termini di assorbimento di quelle che formano oggetto del primo motivo della presente impugnazione.

8. Il terzo motivo è connesso al precedente – ed in quanto tale va considerato congiuntamente all’altro – per essere relativo alla questione della causale del primo contratto a termine, la cui rilevanza è condizionata dall’esito della valutazione da compiersi in tema di decadenza dall’impugnativa del primo contratto a termine, per effetto dell’accoglimento del precedente, essendone evidente l’assorbimento, ove si ritenesse maturata la indicata decadenza.

8.1. Per la parte della censura che attiene al merito della causale, le critiche si palesano in ogni caso generiche e, con riguardo al ritenuto mancato assolvimento dell’onere probatorio, non si riportano i capi di prova e le allegazioni che sarebbero dovute essere oggetto dell’istruttoria orale.

9. il quarto ed il quinto motivo peccano entrambi di specificità, poichè, quanto al quarto, non si trascrivono i passaggi della memoria di costituzione in primo grado, contenenti l’eccezione che si assume reiterata in sede di gravame con il rinvio a tutto quanto scritto dedotto e documentato nella comparsa di costituzione di primo grado, laddove, per il quinto è richiamato un accordo di stabilizzazione della manodopera senza addurre le precisazioni necessarie.

9.1. Ed invero, il rinvio ad una circostanza – esistenza di un accordo di stabilizzazione – asseritamente dedotta nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ed espressamente ribadita in appello attraverso la censura articolata nei confronti della sentenza di primo grado che non ne aveva tenuto conto, pur se in astratto idoneo ad imporne la valutazione al fine di dimidiare l’indennità risarcitoria, secondo quanto previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6, non è stato prospettato con la dovuta specificità. Questa presuppone la possibilità di applicazione in concreto degli accordi in oggetto, con riferimento alla data di emissione della sentenza impugnata, alla posizione del lavoratore, sì da renderne possibile la alternativa adesione alle relative previsioni. In coerenza con tale impostazione, non è sufficiente, ai fini di una valida deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la mera reiterazione in appello della specifica eccezione, senza ulteriori precisazioni.

10. Alle esposte considerazioni consegue che il ricorso incidentale va respinto, che il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale vanno dichiarati inammissibili, laddove il secondo ed il terzo motivo sono da accogliere, con assorbimento del primo.

11. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte distrettuale indicata in dispositivo, che provvederà, alla luce dei principi sopra richiamati in tema di decadenza, a nuovo esame della fattispecie.

12. allo stesso giudice del rinvio è demandata la determinazione

delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, e dichiara inammissibili gli altri; rigetta il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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