Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24210 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 07/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29090/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BO SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO TRINCHI, CLAUDIO

SANTANDREA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BONTEMPI per delega

dell’Avvocato TRINCHI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.1.2011 la CTR Lombardia ha respinto il gravame dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione che in primo grado aveva disposto l’annullamento di un avviso di rettifica notificato alla parte, in dipendenza dell’indebita fruizione del regime del margine relativo all’acquisto di autoveicoli usati, sul rilievo che l’atto, richiamando un p.v.c. redatto a carico di terzi, ne aveva tuttavia omesso l’allegazione.

La CTR ha motivato il pronunciato rigetto osservando che la CTP aveva annullato l’atto impositivo ritenendo che il p.v.c. redatto a carico di terzi “fosse presupposto essenziale della motivazione stessa con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale si era trovato nella impossibilità di contestarne i contenuti”. Nel merito, peraltro, la CTP aveva esaminato la controversia e l’ufficio non ne aveva “contestato la decisione”, mentre nessuna rilevanza poteva attribuirsi al giudicato intervenuto riguardo al terzo “non essendo stata prodotta la sentenza, nè è dato sapere se la stessa sia passata in giudicato nè il motivo per cui è stato respinto il ricorso”.

Avverso detta decisione ricorre ora l’Agenzia sulla base di due motivi ai quali replica la parte con controricorso.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso – alla cui ammissibilità non si frappongono pregiudizialmente le eccezioni di parte in ragione della diversa modulazione del diritto intertemporale disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, ovvero perchè i quesiti sono defunti con riferimento “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il riscorso per cassazione è stato pubblicato” dopo il 4.7.2009 (art. 58, comma 5) e perchè la riduzione del termine si applica “i giudizi instaurati” dopo il 4.7.2009 (art. 58, comma 1) – l’Agenzia ricorrente si duole della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, poichè pronunciando nei riferiti termini, è palese l’errore in cui è incorsa la CTR atteso che “il provvedimento impositivo conteneva gli elementi della pretesa e il riferimento alle fonti di prova”, mentre la parte nulla aveva mai dedotto circa “la necessità che la motivazione fosse integrata specificatamente dagli elementi che pur diceva assenti”.

2.2. Il motivo è fondato.

Premesso che, a mente della norma citata in rubrica e dell’adesiva giurisprudenza di questa Corte, “l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (21870/16; 21284/16; 9032/13), l’evidenziato errore di diritto è inoppugnabile. Invero come la ricorrente si dà cura di rappresentare, provvedendo anche ai fini dell’autosufficienza del motivo di ricorso, alla trascrizione del testuale tenore dell’atto impositivo impugnato, nessuna violazione dell’obbligo motivazionale è nella specie effettivamente rilevabile poichè, seppur l’oggetto delle contestazioni mosse alla contribuente è in larga parte mutuato alla stregua di attività di verifica esperite nei confronti di soggetti terzi e trasfuse negli atti istruttori redatti a carico dei medesimi, nondimeno la motivazione dell’atto impositivo qui opposto riproduce i passaggi salienti di detti atti istruttori, ripercorrendo in modo analitico l’iter investigativo, rappresentando le risultanze probatorie conseguite e specificando gli ulteriori elementi di fatto in guisa dei quali anche l’odierna contribuente era stata identificata quale parte attiva del meccanismo evasivo attuato nella specie. Nessun pregiudizio alle prerogative difensive della parte era perciò nella specie obiettivamente sostenibile, atteso che le enunciazioni motivazionali contenute nel detto atto impositivo erano in grado non solo di rendere la parte puntualmente edotta delle ragioni dell’addebito, indicando in base a quale attività di verifica si era pervenuti a accertarne il coinvolgimento nella riscontrata attività evasiva, ma pure offrivano alla parte, indicando segnatamente le fonti probatorie emerse a carico della stessa, di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa.

E’ conseguentemente errato il diverso convincimento fatto proprio dalla CTR onde la statuizione della medesima in parte qua merita doverosa cassazione.

3.1. Il secondo motivo mette capo ad un vizio di extrapetizione o di ultrapetizione in quanto la CTR, nell’occuparsi della rilevanza riguardo alla specie al suo esame del giudicato intervenuto nei confronti del terzo, “ha statuito su questioni che non facevano parte del giudizio di secondo grado e nemmeno di quello di primo grado”, vero che la CTP aveva accolto il ricorso in adesione alla buona fede allegata dal ricorrente e che l’ufficio aveva impugnato la detta decisione motivando l’inconferenza dell’argomento riguardo all’oggettività della disciplina del margine.

3.2. In disparte dalla questione di merito – al vaglio delle SS.UU. – che qui non rileva, il motivo è fondato.

Il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre, com’è noto, quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronuncia limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.

Nella specie, rigettando l’appello erariale con l’argomento secondo cui la tesi dell’ufficio non poteva ritenersi confermata dalla sentenza intervenuta nella lite che lo opponeva al terzo fornitore, sebbene l’ufficio avesse motivato il gravame eccependo l’irrilevanza dell’elemento soggettivo nella configurazione del fatto evasivo connesso all’indebito sfruttamento del regime del margine, la CTR ha visibilmente alterato gli elementi costitutivi della fattispecie, conferendo portata dirimente ad un fatto estraneo al perimetro della domanda, in quanto non dedotto nè quale fonte di cognizione istruttoria nella determinazione iniziale della pretesa nè tantomeno quale specifico motivo di appello, costituendo seminai l’allegazione della circostanza mera deduzione difensiva formulata ad ulteriore supporto della pretesa.

4. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va conseguentement cassata e la causa va rinviata avanti alla CTR ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

QPM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Lombardia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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