Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24210 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24210 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15395-2012 proposto da:
MINICHINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO
GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PELOSI NICOLA,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA quale impresa designata per la
Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in
persona del procuratore generale GBS GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS S.c.p.A.-società soggetta alla direzione e coordinamento
di Assicurazioni Generali SpA in persona dei suoi procuratori speciali,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,
presso lo studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO, rappresentata

Data pubblicazione: 25/10/2013

e difesa dall’avvocato MAGALDI RENATO, giusta procura in calce al
controricorso;

contraricorrente

avverso la sentenza n. 347/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI –

06/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Tiziana Piccioli (delegata
oralmente art. 4 L. 247/12), che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 15395 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

Sezione Distaccata di PORTICI dell’1.6.2011, depositata il

17) R. G. n. 15395/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Trib. Napoli, Sede distaccata di Portici,
06/06/2011) ha, per quanto qui rileva, confermato la sentenza emessa dal

Giudice di Pace di Portici, ritenendo infondata la domanda di risarcimento

Spa, quale impresa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada, per
essere stato investito da un veicolo che non si fermava a prestargli soccorso.
2. — Ricorre per Cassazione il Minichini con due motivi di ricorso; resiste
con controricorso Ass.ni Generali Spa. Le censure lamentate dal ricorrente
sono:
2.1 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 990/69;
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c. n.
3 e 5, per avere il giudice d’appello ritenuto negligente la condotta del
Minichini, perché le dichiarazioni del teste, Nunzia Colato, non avrebbero
dimostrato la diligenza dell’odierno ricorrente, nell’individuare il veicolo
investitore; sostiene, inoltre, che la presentazione della denuncia-querela,
pur presentata 94 giorni dopo il sinistro, non è condizione dell’azione;
2.2 — Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., art. 2054 c.c.;
insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. n.
3 e 5, per avere il Tribunale di Portici rilevato l’inattendibilità del teste
escusso, nonostante la coerenza della deposizione con la narrazione dei fatti
prospettata dall’attore e con le risultanze di altre prove, come la CTU.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. La violazione di legge
dedotta dall’odierno ricorrente non è prospettabile in quanto i giudici
d’appello hanno adeguatamente precisato il ruolo della mancata
presentazione della denuncia all’autorità competente, valutando come non
diligente il comportamento del danneggiato, tenendo conto di tutte le
risultanze di causa, non solo di tale mancanza. Tale decisione è in armonia
con l’orientamento di questa S.C. per cui in caso di azione proposta per il
risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei
confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della
3

dei danni proposta da Giuseppe Minichini nei confronti di Ass.ni Generali

strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato
effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta
mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti
autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere
la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da
veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia
affermarla, in mancanza della stessa.( Cass. n. 4480/2011; n. 18532/2007).

giorni dopo l’incidente e che, pur non essendo condizione dell’azione, fosse
strumentale all’identificabilità del veicolo investitore, per cui la sua
presentazione a distanza di tanto tempo si rivelava inutile allo scopo,
valutando così negligente la condotta dell’odierno ricorrente. Pertanto, il
giudice d’appello non ha attribuito alla mancata presentazione della querela
valore di condizione dell’azione, ma ha valutato complessivamente gli
elementi emersi dall’istruttoria, tra cui l’inattendibilità delle dichiarazioni
rese dal teste.
Senza contare che, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro
dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e
della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro
eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al
sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal
punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto
specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova
liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n.
15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10
luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre
2002, n. 15809). Pacifico quanto precede, atteso che il ricorrente, lungi dal
prospettare, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e
rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si limita a
sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa è palese
l’inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.
4

Il Tribunale di Portici ha osservato che la querela era stata presentata 94

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1800,00, di cui Euro 1600,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

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