Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24210 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/11/2020), n.24210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18192/2015 proposto da:

CHIRON SCHOOL SCD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. BLUMENSTIHL 55,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFREDO BRAGAGNI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.,

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA

SCIPLINO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A. GRUPPO EQUITALIA S.P.A. AGENTE DELLA

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GROSSETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/05/2015 r.g.n. 1073/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La s.r.l. Chiron School SCD proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale l’INPS richiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 796.566,30, comprensivi di sanzioni, in conseguenza del verbale, di accertamento definito il 19 maggio 2009, a sua volta conseguente l’accertamento compiuto dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto nel febbraio 2009.

In particolare l’INPS aveva iscritto a ruolo i contributi ricalcolati sui compensi maturati da tutti i collaboratori assunti “a progetto” dei quali la società si era avvalsa nel periodo settembre 2004-aprile 2009, riqualificando in termini di subordinazione le loro prestazioni.

La società aveva contestato la cartella esattoriale, denunciandone vizi formali e sostanziali, sostenendo la legittimità e corrispondenza all’effettiva volontà delle parti della tipologia contrattuale adottata.

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 129/13, respingeva le eccezioni formali ma accoglieva l’opposizione nel merito ritenendo non provata la subordinazione.

Proponeva appello l’INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI, mentre la Chiron School SCD restava contumace.

Con sentenza depositata il 12.5.15, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame, ritenendo sussistente la subordinazione dei docenti in questione e respingendo quindi nel merito l’opposizione alla detta cartella esattoriale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Chiron School, affidato a quattro motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del novellato art. 434 c.p.c., esponendo che la Corte fiorentina avesse errato nel non ritenere inammissibile il ricorso in appello.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Deve infatti osservarsi che il nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., non prevede che l’appellante debba proporre “un ragionato progetto alternativo di decisione”, quanto piuttosto di individuare, senza l’adozione di formule particolari, in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 5.2.2015 n. 2143).

Non è dunque più applicabile il principio, esposto da questa Corte con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 434 c.p.c., secondo cui la valutazione dell’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione spetti al giudice di merito, mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito (Cass. 27.5.2014 n. 11828); deve invece oggi ritenersi, valutato il tenore della novella e l’espressa riconducibilità alla categoria dell’inammissibilità dell’atto difforme al modello legale prescritto dal legislatore, che questa Corte possa valutare, quale giudice del fatto processuale (Cass. sez. un. 8077/12, Cass. n. 24481/14), la conformità del ricorso in appello alla luce dei nuovi requisiti.

E’ tuttavia pur vero, come evidenziato dalla medesima pronuncia n. 8077/12, che tale attività da parte della S.C. è subordinata alla condizione che la censura sia stata proposta in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed, in particolare dell’art. 366 c.p.c.. A tal fine la ricorrente si limita a contestare che l’atto di gravame non era conforme al modello legale, censura che risulta alla fine inammissibile non avendo la ricorrente prodotto l’atto di gravame. Nei sensi sopraesposti si veda: Cass. 11013/17.

2- Con secondo motivo la Chiron School denuncia la violazione della L. n. 62 del 2000, art. 1, commi 4 e 5 (in materia di parità scolastica) evidenziando che il mancato rispetto della percentuale del 25% del personale docente assunto con contratto di lavoro autonomo a progetto ivi previsto (nella specie è pacifico che.tale percentuale fosse del 99%), non poteva condurre ad una automatica trasformazione di tali contratti in rapporti di lavoro subordinato.

Il motivo è inammissibile posto che la sentenza impugnata ha comunque accertato la subordinazione sulla base delle effettive mansioni svolte dai docenti in questione e sulla base della illegittimità del progetto, non specifico e non avente carattere autonomo rispetto all’attività svolta dalla Scuola.

3- Con terzo motivo la ricorrente denuncia infatti l’omesso esame di “fatti oggetto di discussione” ed in particolare la specificità dei POF (piani di offerta formativa) e dei progetti individuali in questione.

Anche tale motivo è inammissibile, non avendo la Scuola prodotto tali documenti, come previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e non consentendo in sostanza alla Corte di decidere sulla base delle deduzioni del ricorso e degli atti in suo possesso (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

4- Con quarto motivo la Scuola contesta gli accertamenti di fatto compiuti dalla sentenza impugnata (esistenza di un orario predeterminato, assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, la forma della retribuzione), senza considerare che la pronuncia impugnata si sofferma in particolare sull’assenza di specificità del progetto e della mancanza di autonomia, rispetto all’attività sociale della Scuola, di quest’ultimo.

A parte la contestazione di apprezzamenti di fatto, non consentiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, va detto che la pacifica coincidenza del progetto con quella sociale della datrice di lavoro determina la nullità del progetto (Cass. n. 17636/16: il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committentè, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale; Cass. n. 5418/19); tale considerazione non è inficiata dall’argomento che la Scuola è “una società di capitali (s.r.l.) che ha come proprio oggetto sociale la gestione di istituti paritari..” (pag. 20 ricorso), in quanto la Scuola ivi specifica che essa “fornisce agli utenti un servizio scolastico a fronte del pagamento di un corrispettivo”.

5- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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