Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2421 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12110/2011 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEMIGNAIO

31, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PICCO, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 26/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 25/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PICCO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.M., esercente l’attività di promotore finanziario, propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per l’anno di imposta 2008.

Il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione osservando che “dalla dichiarazione dei redditi per l’anno in questione risultano dipendenti e si rilevano elevati costi inerenti l’attività esercitata e valori relativi ai beni strumentali in misura superiore a quella minima prevista dalla Corte Costituzionale”.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce “Violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che il contribuente, nell’esercizio della propria attività, si fosse avvalso di lavoro dipendente, mentre aveva solo effettuato, nell’anno in questione, in via occasionale, il versamento della somma Lire 16.578,00 in favore di altro promotore finanziario. Sostiene, inoltre, che i beni strumentali utilizzati – oltre ai mobili che arredavano il proprio ufficio, un computer, un telefono cellulare e una autovettura (Jeep), per un valore complessivo di Lire 60.287.000 – non eccedevano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. Censura, infine, la decisione impugnata per aver ritenuto che i costi sostenuti dal contribuente costituissero indice della sussistenza di una autonoma organizzazione.

2. Il ricorso è infondato.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sè, ma la capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio (da ultimo ribadito da Cass., sez. un., 10-052016, n. 9451) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, come “contesto organizzativo esterno”, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.

Va, inoltre, osservato che il contrasto sorto in ordine al trattamento degli agenti di commercio e dei promotori finanziari – in quanto, ad un orientamento che assumeva, anche per questi contribuenti, la necessità del requisito dell’autonoma organizzazione, si contrapponeva quello che li riteneva, per il mero fatto di svolgere attività considerate come d’impresa dall’art. 2195 c.c., sempre soggetti al tributo -, è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con le sentenze coeve del 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111, hanno escluso che gli agenti di commercio e i promotori finanziari siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento dell’imposta. Occorre dunque, anche per costoro, verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, costituendo in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.

Nella specie, tale onere non è stato assolto dal ricorrente.

Invero, gli elementi addotti dal contribuente non consentono di pervenire ad un giudizio difforme da quello espresso dalla C.T.R. circa la sussistenza, nella fattispecie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Segnatamente, il valore dei beni strumentali impiegati nell’anno in contestazione ammonta a complessive Lire 60.287.000, dato in sè significativo nell’ambito della valutazione, riservata al giudice di merito, in ordine all’eccedenza rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.

Del pari rilevante ed incompatibile con la prestazione di lavoro occasionale appare il dato afferente i costi sostenuti dal contribuente per compensi corrisposti (Lire 16.578,00) in favore di altro promotore finanziario.

3. In conclusione, sulla base degli elementi di fatto forniti dallo stesso contribuente, non risulta censurabile l’accertamento in concreto operato dal giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti della fattispecie impositiva.

Il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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