Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2421 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.r.g. 24784/12 proposto da:

DE.PA. COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e D.C.P. entrambi elettivamente domiciliati in

Caserta, Viale degli Aranci 20, presso lo studio dell’Avv. Attilio

Gallo che li rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso.

– ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n.194/48/2012 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 1 giugno 2012.

e sul ricorso iscritto a r.g.n. 24785/2012 proposto da:

DE.PA. COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e D.C.P. entrambi elettivamente domiciliati in

Caserta, Viale degli Aranci 20, presso lo studio dell’Avv. Attilio

Gallo che li rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 193/48/2012 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 1 giugno 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 novembre 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con distinti avvisi di accertamento, notificati alla DE.PA. Costruzioni s.r.l. e a D.C.P., l’Agenzia delle entrate rettificò ai fini dell’IRES, dell’IVA e dell’IRAP anno di imposta 2003, il reddito dichiarato dalla Società, avendo constatato che i valori dichiarati di alcune vendite immobiliari erano nettamente inferiori agli importi erogati da Istituti agli acquirenti, a seguito di contratti di mutuo.

Venne, anche, emessa anche cartella per somma pari a 1/3 dell’importo totale di quello ritenuto dovuto.

Il ricorso proposto dalla Società e da D.C.P. avverso gli avvisi di accertamento venne rigettato dall’adita Comissione Tributaria Provinciale, e l’appello, proposto dai contribuenti, avverso tale decisione venne dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, preliminarmente, rigettò la richiesta di sospensione del processo, per essere in corso procedimento di querela di falso (avverso il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza).

Per la cassazione di tale sentenza la Società e D.C.P. hanno proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

L’analogo ricorso proposto contro la cartella venne anch’esso rigettato dalla C.T.P. e l’appello avverso tale decisione dichiarato inammissibile dalla C.T.R. della Campania con sentenza di contenuto identico a quella resa per l’avviso di accertamento.

Avverso detta sentenza ricorrono la Società e D.C.P. con ricorso su tre motivi, cui resiste con controricorso la Società.

Diritto

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, trattandosi di ricorsi avverso sentenze gemelle rese, una, sull’impugnazione dell’avviso di accertamento e, l’altra, sulla conseguenziale cartella, appare opportuno disporne la riunione. I motivi dei ricorsi riuniti sono di identico tenore e, quindi, saranno trattati congiuntamente.

2.Con il primo motivo (di entrambi i ricorsi) si deduce la violazione di legge perpetrata dalla C.T.R. per non avere disposto la sospensione del processo ai sensi del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 39, ed avere applicato il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva omesso di pronunciare sul chiesto, ovvero sull’applicazione degli imponibili secondo la perizia svolta nel parallelo giudizio penale;

4. Con il terzo motivo si denunzia la sentenza impugnata di l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio laddove la C.T.R., nel ritenere inammissibile l’appello, aveva omesso di pronunciare nel merito.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo il Giudice di appello statuito, correttamente, sull’impossibilità di sospendere il giudizio per l’irrilevanza della proposta querela di falso, in applicazione dei principi fissati da questa Corte.

5.1. Si, è, infatti costantemente e condivisibilmente affermato che “in materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.39, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure “incidenter tantum”; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione”.

5.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono, invece, inammissibili non attingendo, in alcun modo, la ratio decidendi su cui si fondano le sentenze impugnate, ovvero la declaratoria di inammissibilità degli appelli per carenza di specificità;

6.In conclusione, in ragione delle considerazioni svolte, i ricorsi vanno rigettati con condanna, in solido, dei ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate.

PQM

Riuniti i ricorsi, li rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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