Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2421 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2421 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 5305-2008 proposto da:

RECREB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01021841000), in persona del
suo liquidatore Sig. BARBAGALLO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO GIOVANNI CARACCIOLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MILETO DOMENICO (MTLDNC65C221333V), elettivamente domiciliato

21b4

in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 136, presso lo studio
dell’avvocato QUARTUCCIO ROCCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato TRIPODI ANTONINO giusta delega in atti;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso la sentenza n. 642/2007 del TRIBUNALE di PALMI,
depositata il 28/8/2007, R.G.N. 401/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato ROCCO QUARTUCCIO per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza resa pubblica il 28 agosto 2007, il
Tribunale di Palmi accoglieva l’opposizione all’esecuzione
mobiliare proposta da Domenico Mileto nei confronti della
Recreb s.r.l. in liquidazione e dichiarava l’inesistenza
della notificazione del titolo esecutivo da quest’ultima
vantato.
Il Tribunale, anzitutto, qualificava l’azione del Mileto
come opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.,
siccome volta alla contestazione del diritto del creditore di
procedere ad esecuzione forzata, essendo in discussione
l’esistenza stessa della notificazione del decreto
ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Il giudice del merito riteneva, poi, che l’opponente
avesse fornito prova contraria sulla circostanza di non esser
stato lui a rifiutare la notifica del titolo esecutivo,
benché «l’attestazione dell’agente postale facesse
riferimento ad un rifiuto espresso dal “vero” destinatario»,
a tal fine, trattandosi di contenuto intrinseco
dell’attestazione, non necessitando la querela di falso. Il
Tribunale osservava, infatti, che sulla relata di notifica si
leggeva testualmente: “aperto erroneamente dalla moglie di
Mileto Domenico abitante prima in corso Umberto 1-3 la quale
non interessa. Il vero destinatario abitante adesso in c.so
Umberto I -3 la rifiuta”, là dove l’opponente (come emergeva
dal relativo certificato) non risiedeva in Corso Umberto I n.
3 (al quale indirizzo era diretta la notificazione), bensì in
2

ricorso.

Corso Umberto I n. 13, int. 6 e ciò, peraltro, in epoca
(1991) successiva a quella della notifica del titolo
esecutivo (1989). Inoltre, l’opponente aveva prodotto il
certificato di stato civile dal quale risultava lo “stato
libero” e la madre del medesimo, assunta come testimone,
aveva confermato che “lo stesso fosse addirittura fuori zona
nel periodo d’interesse”.

Recreb s.r.l. in liquidazione sulla base di un unico
articolato motivo.
Resiste con controricorso Domenico Mileto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Preliminarmente, va respinta l’eccezione di
“inammissibilità” ed “improcedibilità” del ricorso, avanzata
dal controricorrente in base all’assunto che la sentenza del
Tribunale di Palmi, resa in sede di opposizione
all’esecuzione nel regime introdotto dalla legge n. 52 del
2006, sarebbe ricorribile per cassazione soltanto ai sensi
dell’art. 111 Cost., ma non già ai sensi del n. 3 del primo
comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e, tanto meno, del n. 5
della stessa disposizione.
Posto, infatti, che la denuncia ai sensi del n. 3 del
citato art. 360 cod. proc. civ. riguarda proprio il vizio di
violazione di legge che, in linea di principio, è dato
veicolare tramite l’art. 111 Cost., quanto alla censura di
cui al n. 5 dello stesso art. 360 del codice di rito, essa trattandosi di sentenza pubblicata il 28 agosto 2007 e,
dunque, nella vigenza del testo del medesimo art. 360 cod.
proc. civ. novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 – è
ammissibile in forza dell’estensione dell’ambito operativo
dell’intero primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (e,
dunque, anche del suo n. 5) nei confronti delle sentenze
(come quella impugnata in questa sede) e dei provvedimenti
diversi dalle sentenze “contro i quali è ammesso ricorso per
cassazione per violazione di legge”, disposta dal novellato
3

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la

quarto comma del medesimo art. 360, introdotto dal citato
d.lgs. n. 40 del 2006.
2. – Con l’unico motivo, idoneamente assistito da
quesiti ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., è
denunciata “violazione e falsa applicazione delle norme di
diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia in

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che,
nella specie, si vertesse in ipotesi di notificazione
inesistente del titolo esecutivo e non già solo di nullità
della stessa, essendo coinvolte nella vicenda la madre del
destinatario e «lui medesimo (“vero destinatario”)», per
cui l’unico rimedio in tal caso sarebbe stata l’opposizione
tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 cod.
proc. civ.
Peraltro, il giudice di appello avrebbe errato anche
nell’escludere che fosse necessaria la querela di falso per
superare l’attestazione “vero destinatario” apposta
dall’agente postale nella relata di notifica, ritenendo
sufficiente la prova contraria, documentale ed orale.
Il Tribunale di Palmi, dunque, avrebbe erroneamente
applicato le norme concernenti la notificazione ai sensi
dell’art. 149 cod. proc. civ., in un caso di nullità della
notificazione del titolo esecutivo costituito da un decreto
ingiuntivo, cui sarebbe dovuto conseguire un’opposizione ex
art. 650 cod. proc. civ. e non già ai sensi dell’art. 615
cod. proc. civ.
La sentenza impugnata sarebbe, infine, affetta da vizio
di motivazione, non avendo tenuto in nessun conto le difese
della società opposta in ordine alla situazione familiare del
Mileto, figlio di Giuseppe Domenico Mileto e Concetta
Gaglioti, genitori con i quali il primo, al momento della
notificazione del decreto, abitava “nello stesso domicilio”,
per cui, ivi rintracciato successivamente alla prima
4

relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5″.

notificazione, rifiutava di ricevere il plico, ciò integrando
“notifica effettuata a mani proprie”.
3. – Il motivo va accolto per quanto di ragione.
3.1. –

Esso è

fondato là dove denuncia l’errore del

giudice del merito nell’aver escluso che fosse necessaria la
querela di falso – e sufficiente, invece, la prova dontraria
– in ordine all’identità del soggetto che ebbe a rifiutare la

raccomandato da parte dell’agente postale.
La stessa sentenza impugnata riporta la dicitura,
presente sul plico da notificare, recante: “aperto
erroneamente dalla moglie di Mileto Domenico abitante prima
in corso Umberto 1-3 la quale non interessa. Il vero
destinatario abitante adesso in c.so Umberto 1-3 la rifiuta”.
Il Tribunale di Palmi ha, quindi, ritenuto che potesse essere
dato riscontro a mezzo di prova orale e documentale della
circostanza che “non fu lui” (cioè l’ingiunto Domenico
Mileto) «a rifiutare la notifica del titolo esecutivo benché
l’attestazione dell’agente postale facesse riferimento ad un
rifiuto espresso dal “vero” destinatario». Ciò sul
presupposto che si trattasse di prova contraria “diretta
contestare il contenuto intrinseco di quanto riportato
dall’agente postale”.
3.2. – Va, anzitutto, rammentato che nella notificazione
mazzo

del ~Vizio

postale, l’attività legittimamente

delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in
forza del disposto dell’art. l della legge n. 890 del 1982
gode della medesima fede privilegiata dell’attività
direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario ed ha lo
stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della
notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni
contenute nel codice di rito sulle persone a cui l’atto può
essere legittimamente notificato, e ad attestare la
dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto,
indicativa delle propria qualità (Cass., 23 luglio 2003, n.
5

notifica del titolo esecutivo tramite la consegna del piego

n. 11452). Sicché, trova applicazione anche nel caso della
notificazione effettuata dall’agente postale il principio per
cui la relata di notificazione di un atto fa fede fino a
querela di falso per le attestazioni che riguardano
l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la
constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il
ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al

pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto
della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di
informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da
altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da
presunzione di veridicità che può essere superata solo con la
prova contraria (tra le tante, Cass., 11 aprile 2000, n.
4590).
Devesi, inoltre, ricordare che in materia di notifica
degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, la
disciplina generale posta dalla legge n. 890 del 1982
prevede, all’art. 7, come regola generale, la consegna del
piego a mani proprie del destinatario (Cass., 20 maggio 2005,
n. 10657) e che, in caso di rifiuto del destinatario o della
persona abilitata al recapito di ricevere in consegna il
piego raccomandato, non è richiesta dall’art. 8, primo comma,
della citata legge, la menzione sull’avviso di ricevimento
del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua
qualità, giacché l’identificazione del soggetto e
l’indicazione della sua qualità sono necessarie soltanto
nell’altra ipotesi regolata dall’art. 8, primo comma,
riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di
firmare l’avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla
ricezione del piego (Cass., 4 febbraio 2011, n. 2755).
3.3. – Alla luce di quanto premesso, si deve ritenere
che l’attestazione dell’agente postale notificante circa il
rifiuto del “vero destinatario” di ricevere detto piego è
assistita da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’art.
6

loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da

2700 cod. civ. anche per ciò che riguarda l’identità del
destinatario stesso della notificazione, attenendo a
circostanza frutto della diretta percezione del pubblico
ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto
cui è rivolta la notificazione dell’atto (per l’appunto, il
“vero destinatario”, che, nella specie, era l’ingiunto
Domenico Mileto, al quale era diretta la notificazione del

evidenziato – che di questi siano specificate le generalità.
Dunque, detta attestazione può essere messa in
discussione soltanto attraverso lo strumento processuale
della querela di falso e non già tramite prova contraria,
come invece ha erroneamente reputato il giudice del merito.
4. – Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati
e la sentenza impugnata cassata con rinvio allo stesso
Tribunale di Palmi, in persona di diverso magistrato, il
quale, nel decidere sull’opposizione all’esecuzione promossa
dalla Recreb s.r.l. in liquidazione, si atterrà al principio
di diritto enunciato al § 3.3. che precede e provvederà anche
alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa al Tribunale di Palmi, in persona di diverso
magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 3 dicembre 2013.

titolo esecutivo), non essendo necessario – come già

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA