Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2421 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 20/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11275-2005 e sul ricorso 15344-2005:

S.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso l’avv. DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALONE ENRICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEMANIO, MINISTERO DIFESA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in

persona dei rispettivi ministri pro tempore elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 515/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato ELEFANTE Amedeo, per l’Avvocatura Generale,

difensore del resistente e ricorrente incidentale, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso

incidentale condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, ricorso incidentale assorbito; in subordine per

l’accoglimento del ricorso principale; restando assorbito il ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – S.I. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, con atto notificato in data 22.7.1996, il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Finanze, per far accertare l’intervenuta usucapione di una striscia di terreno sito in (OMISSIS), (in catasto al F. 28, mappale 16) di mq. 80 circa, originariamente appartenente all’Amministrazione Finanziaria.

L’attore affermava di aver posseduto, in modo pacifico ed ininterrotto, per oltre vent’anni il predetto terreno e di averlo utilizzato per realizzarvi un capannone per il ricovero delle imbarcazioni e per ili deposito di materiali. Chiedeva, inoltre, la declaratoria di nullità dell’ordinanza di sgombero del terreno fondata sull’erroneo presupposto della natura demaniale del bene, anche perchè confinate con altro terreno, pur separato con recinzione, sul quale si trovava un fabbricato dell’Amministrazione Militare.

Le Amministrazioni convenute deducevano la natura demaniale dell’immobile e la sua inusucapibilità.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 710/2002, accoglieva la domanda di usucapione e rigettava la domanda di accertamento della nullità dell’ordinanza di sgombero per difetto di giurisdizione. Il primo Giudice riteneva non provata la natura demaniale del bene, affermando invece provato il possesso ventennale, pacifico ed ininterrotto.

2. – Le Amministrazioni impugnavano la sentenza del Tribunale (atto notificato il 18.2.2003) con tre motivi di censura, deducendo: a) la imprecisione e lacunosità della CTU, sulla quale si era fondata la sentenza; b) la natura demaniale del terreno; c) la mancata prova in ordine al possesso del terreno utile per l’usucapione, dovendosi individuare il dies a quo dell’eventuale inizio del possesso tra le fine del 1993 e l’inizio del 1994 e non dal 1961.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza 515 del 2004, rigettava tutte le domande proposte dal S.. Il Giudice del gravame: a) riteneva usucapibile il terreno perchè non ricompreso tra i beni del demanio necessario di cui all’art. 822 c.c., comma 1, ma tra quelli, di cui al secondo comma, la cui indisponibilità discende dal doppio requisito della destinazione ad uso pubblico per atto amministrativo e dell’effettivo utilizzo ed attuale destinazione al pubblico servizio del bene stesso; b) affermava l’insussistenza dei presupposti per l’usucapione sia per non aver posseduto il S. in proprio, ma in nome e per conto di soggetti terzi che si erano succeduti nel tempo, in ragione della sua posizione all’interno degli stessi (socio della originaria società concessionaria, presidente della Lega Navale Italiana, legale rappresentante della Silles s.a.s.); sia per il mancato decorso del tempo necessario, non potendo collocarsi l’inizio del possesso al 1961 (data in cui al S. venne data in concessione l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della sede nautica di (OMISSIS), nello svolgimento dei quali era andato ad occupare il terreno non previsto nella suddetta concessione), dovendosi invece far riferimento al 1981, e cioè un ventennio dopo la protratta inutilizzazione da parte dell’Amministrazione, essendo a tale epoca cessata la qualità di bene indisponibile e potendo quindi iniziare il decorso del termine utile per l’usucapione, termine comunque interrotto dal provvedimento di sgombero dell’area emesso dall’Amministrazione Militare nel 1996.

La Corte territoriale rigettava, infine, le domande proposte dal S., ritenendo infondata, anche se ammissibile, la domanda di accertamento della nullità dell’ordinanza di sgombero, stante l’appartenenza del bene alla p.a., ed infondata anche la domanda relativa alla condanna al rilascio da parte della P.A. della effettiva superficie del terreno oggetto della controversia, considerata maggiore rispetto a quella accertata nella sentenza di primo grado.

3. – Ricorre avverso tale sentenza S.I., formulando sei motivi di censura. Resistono con controricorso le Amministrazioni intimate, che avanzano anche ricorso incidentale condizionato con un motivo. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Motivi del ricorso principale.

1.1 – Con il primo motivo si deduce: “Vizio di ultrapetizione:

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” (pag. 11 del ricorso). La Corte di appello, violando il principio che gli imponeva di “attenersi strettamente ai motivi di impugnazione non potendo egli criticare e censurare la sentenza appellata per aspetti non specificamente prospettati dall’appellante” (pag. 12) – aveva integralmente riformato la sentenza impugnata “sulla base di fatti, argomentazioni e principi … mai dedotti dalle Ammin.ni appellanti”. Il Giudice del gravame aveva ritenuto non intervenuta l’usucapione, poichè il S. avrebbe occupato l’area non in proprio ma per conto di altri soggetti, e, poichè, inoltre, non sarebbe, comunque, maturato il tempo necessario per usucapire, decorrendo il valido possesso dal 1981. Aveva così utilizzato argomentazioni completamente diverse dai motivi d’impugnazione contenuti nell’atto d’appello (natura demaniale del bene, inadeguatezza della CTU anche in relazione alla posizione del terreno limitrofo ad altro demaniale, possesso del S. esercitato solo dal 1993 e comunque non uti dominus, per aver richiesto l’area in questione come accomandatario della Silles s.a.s.

all’Amministrazione militare.

1.2 – Il secondo motivo di ricorso è articolato nelle seguenti censure: “2.1 – La documentazione posta a base della decisione è citata in modo del tutto generico: insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Afferma il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto che dalla documentazione di causa sarebbe risultato che il S. “avrebbe effettivamente posseduto il bene fin dal 1961, ma non in proprio, bensì a nome e per conto di altri soggetti giuridici da lui rappresentati” (società formata insieme a L.M., Lega Navale Italiana, Silles sas, pag. 19 del ricorso). Il richiamo a tale documentazione era del tutto generico a fronte di una copiosa produzione di documentazione nei due gradi di giudizio, anche in relazione alla eccepita inammissibilità della produzione di una parte della documentazione. L’esatta individuazione della documentazione utilizzata per la decisione era, quindi, necessaria anche ai fini della valutazione della eccezione di inammissibilità.

“2.2 – La documentazione posta a base della decisione era inammissibile e non poteva essere utilizzata per la decisione:

violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

In primo grado l’Amministrazione aveva effettuato produzioni tardive, oltre i termini assegnati dal giudice ex art. 184 epe (termini scaduti il 20 giugno 2007, produzioni del 28 giugno 2000). Tale documentazione era stata poi nuovamente prodotta in appello. Anche in tale grado vi era stata la tempestiva eccezione di inammissibilità.

“2.3 – La documentazione posta a base della decisione e la prospettazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione in primo grado non dimostrano affatto che il S. avrebbe posseduto il bene per cui è causa a nome e per conto di altri soggetti giuridici:

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Le prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado dimostrano che il S. ha posseduto il bene in contesa in proprio e non a nome e per conto di altri soggetti: insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

In definiva il ricorrente, in riferimento alle considerazioni della Corte di Appello circa il fatto che egli non avrebbe usucapito l’immobile in questione, contesta, in primo luogo, la genericità con cui la Corte d’Appello ha effettuato il richiamo alla documentazione di causa per dimostrare che non avrebbe operato in proprio ma nell’interesse di soggetti giuridici distinti; in secondo luogo, assume, richiamandola, specificamente, la eccezione svolta nei precedenti gradi di giudizio, secondo la quale parte della documentazione posta alla base della decisione doveva ritenersi inammissibile in quanto originariamente prodotta oltre i limiti perentori di cui all’art. 184 c.p.c. già in primo grado e, successivamente, allegata anche in appello; in terzo luogo, contesta la statuizione con la quale la Corte ha ritenuto che il possesso del S. non si era realizzato in nome proprio ma per conto di soggetti giuridici terzi, poichè fondata su argomentazioni apodittiche, illogiche, perplesse e basate, comunque, su documentazione generica e non probante la circostanza che il ricorrente avrebbe posseduto sempre quale organo dei diversi soggetti giuridici dei quali aveva fatto parte nel corso degli anni, documentazione della quale si lamenta una illogica, contraddittoria ed arbitraria valutazione.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce che “non esiste alcuna norma che stabilisca che il termine per l’usucapione dei beni pubblici indisponibili che abbiano cessato la loro pubblica destinazione debba essere superiore ai vent’anni: violazione e falsa applicazione degli arti. 1158 e 828 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3”. Il ricorrente contesta la statuizione della Corte d’Appello secondo la quale, per iniziare un valido possesso ai fini dell’usucapione di un bene pubblico indisponibile, sarebbe necessario che tale bene risulti inutilizzato a fini pubblici da almeno un ventennio, periodo questo, idoneo a far cessare la qualità di bene indisponibile rendendo lo stesso usucapibile. L’utilizzo, invece, in modo esclusivo, del terreno, da parte del S., già dal 1961, dimostrerebbe la cessazione della destinazione pubblicistica dell’area già da tale data, con conseguente compimento dell’usucapione in un ventennio, decorrente dal 1961 e non dal 1981, come erroneamente stabilito dalla Corte.

1.4 – Con il quarto motivo si lamenta che “la Corte di Appello ha erroneamente disatteso il primo motivo di appello incidentale proposto dal S.; violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 2 e ss. allegato E”. Il ricorrente chiede l’annullamento della statuizione con la quale la Corte d’Appello, avendo rigettando la domanda di usucapione, ha respinto – pur ritenendo ammissibile la domanda innanzi al G.O. – il primo motivo di ricorso incidentale in forza del quale era stata domandata la declaratoria di nullità dell’ordinanza di sgombero.

1.5 – Con il quinto motivo si lamenta che “la Corte di Appello ha erroneamente disatteso anche il secondo motivo di appello incidentale proposto dal S.: omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento del motivo d’appello sul punto, in relazione all’erronea indicazione, nella sentenza di primo grado, relativa all’effettiva misura della superficie del terreno per cui è causa, pari a 126 mq. – come accertato nella relazione del C.T.U. – e non a 80 mq. come, invece, indicato in sentenza.

1.6 – Infine, con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, il S. censura la sentenza della Corte di Appello di Cagliari relativamente alla parte in cui pone a suo carico le spese del doppio grado di giudizio.

2. – I motivi del ricorso incidentale condizionato.

2.1 – Le amministrazioni deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 822, 823, 826 e 828 in tema di beni demaniali nonchè omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione in ordine alla attuale natura demaniale dell’area oggetto della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non appartenente al demanio necessario l’area in questione, pur in presenza della prova fornita secondo la quale tale terreno costituiva “pertinenza del fabbricato adibito ad alloggio per militari a servigio di installazioni militari e come tale anch’essa assoggettata al regime di cui all’art. 823 c.c., comma 1, in quanto posto in modo durevole a servigio di bene demaniale, al quale era connesso per la sua destinazione funzionale” (pagina 35 in fondo). Osservano poi le amministrazioni ricorrenti in via incidentale che anche a voler accedere ai requisiti ritenuti necessari dalla corte per giungere alla sdemanializzazione tacita del terreno, era stato invece in concreto provato il contrario, essendo mancati “atti e fatti che evidenzino in maniera del tutto inequivocabile la volontà dell’amministrazione di sottrarre il bene a detta destinazione” (pagina 38). Al riguardo le amministrazioni osservano che la corte territoriale non aveva adeguatamente valutato l’avvenuta recinzione del terreno su cui sorge il fabbricato adibito ad alloggio militare, con il quale l’amministrazione ha “ulteriormente evidenziata e manifestato la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico” (pagina 37), nonchè l’aver l’amministrazione escluso il terreno in questione dalla concessione ad altri soggetti, come aveva fatto invece per i terreni adiacenti, mostrando così l’intenzione di riservarsene la disponibilità.

3. – Il ricorso principale è fondato quanto ai primi tre motivi, restando assorbiti gli altri, mentre il ricorso incidentale condizionato è infondato per quanto di seguito si chiarisce.

3.1 – Il ricorso principale.

Occorre osservare in primo luogo che la Corte di appello, dopo aver affermato che il bene in questione non apparteneva al demanio necessario e che era risultata provata la protratta, per oltre quaranta anni, mancata destinazione a servizio pubblico, ha escluso l’intervenuta usucapione del bene, non essendo decorso il tempo necessario e valutando, ai fini del possesso utile, la posizione rivestita dall’odierno ricorrente all’interno di alcuni soggetti estranei al giudizio, che occupavano legittimamente le aree destinate alla sede nautica di (OMISSIS), contigue al terreno in questione. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, occorre rilevare che la Corte (pag. 7 e 8 della sentenza) ha affermato che doveva ritenersi che l’odierno ricorrente “si immise nel possesso del bene” in virtù delle posizioni rivestite nel tempo nella società formata col L., quale presidente della Lega Navale e quale socio accomandatario della Silles sas, ciò sulla base della documentazione “in atti” e di quella “prodotta”, senza fare alcun specifico riferimento alla medesima, anche con riguardo al periodo di tempo considerato. La Corte ha così ritenuto “le deposizioni esaminate inidonee a dimostrare l’esistenza di un valido possesso … dal momento che i riferimenti in esse contenuti alla costante presenta di lui sui luoghi sin dal 1961 e sugli atti di disposizione da lui compiuti debbono necessariamente essere correlati alle risultante documentali dalle quali emerge con chiarezza che l’attività in esame non sia mai stata svolta in proprio ma via via quale socio della Società concessionaria, quale presidente della sede di Cagliari della Lega Navale Italiana e, infine, quale legale rappresentante della SILLES sas”.

La Corte, quindi, non ha fatto alcun riferimento specifico alla documentazione utilizzata e richiamata per escludere la rilevanza della prova testimoniale, così anche omettendo di esaminare l’eccezione di inammissibilità delle produzioni tardive pure effettuata.

La motivazione adottata non consente di valutare il contenuto della documentazione che sarebbe da sola idonea a qualificare il possesso nel modo indicato dalla Corte. Sicchè sussiste il vizio motivazionale dedotto col secondo motivo. L’esatta individuazione della documentazione utilizzata ai fini del giudizio consentirà poi di valutare la fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità per tardività avanzata dall’odierno ricorrente, oggetto della denuncia di violazione di legge avanzata con la seconda censura del secondo motivo.

La Corte, inoltre, ha posto a fondamento della sua decisione una prospettazione dei fatti mai dedotta dalle Amministrazioni, che non avevano nemmeno addotto un esercizio del possesso da parte del S. in nome e per conto di altri, quanto meno dal 1961.

Risulta, quindi, fondato in tali limiti il primo motivo di ricorso.

Parimenti è fondato anche il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale affermato un non condivisibile principio, secondo il quale l’esercizio del possesso utile all’usucapione di un bene pubblico di fatto non destinato a pubblico servizio può avere inizio solo dopo il decorso di almeno un ventennio di protratta inattività dell’amministrazione, così da consolidare e mostrare una chiara volontà tacita di non voler utilizzare il bene secondo la destinazione pubblica risultante dal titolo. Tale principio però non risulta affermato in alcuna normativa speciale ed è contrario ai principi generali in materia.

In relazione all’accoglimento di detti motivi e risultando infondato, per quanto di seguito si chiarisce il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata per nuovo esame al giudice del merito, restando così assorbiti gli altri tre motivi del ricorso principale.

3.2 – Il ricorso incidentale.

Le Amministrazioni formulano un unico, seppure articolato motivo, che appare infondato, circa la qualificazione del bene e il vizio di motivazione in ordine alla avvenuta tacita sdemanializzazione dello stesso.

Occorre osservare in primo luogo che la Corte territoriale ha correttamente qualificato la natura giuridica del terreno in questione, rilevando in punto di fatto che esso era collocato in adiacenza ad altro terreno sul quale insisteva una costruzione della amministrazione militare destinata ad alloggio di servizio. Ha, quindi, rilevato ancora correttamente che in primo luogo esso non poteva rientrare nel cosiddetto “demanio necessario” di cui all’art. 822 c.c., non potendo essere ricompreso in alcuna delle categorie e delle elencazioni ivi elencate. La Corte territoriale ha poi escluso che si trattasse di un bene pubblico indisponibile, mancando il duplice requisito necessario della manifestazione di volontà dell’ente titolare del bene di destinarlo ad un pubblico servizio e la effettiva ed attuale sua destinazione a tale servizio. Ha osservato infatti che il bene in questione era costituito da “una piccola area adiacente alla foresteria del Comando del genio militare, attualmente separata da una rete metallica” e che era risultato provato un “prolungato ritardo da parte dell’amministrazione nel ripristino della funzione del bene”, avendo i testi escussi univocamente dichiarato che “da un lato l’area sia stata utilizzata in via esclusiva dell’odierno appellato sino dal 1961, come passaggio e come deposito di materiali nautici, dall’altro che la medesima, nel corrispondente periodo di tempo, non sia stata mai utilizzata dai militari”. La corte territoriale sulla base di tali elementi di fatto ritenuti provati ha concluso che fosse stata acquisita al giudizio la prova di “un prolungato disinteresse dell’amministrazione nei confronti del bene oggetto della controversia, protrattosi per un periodo di tempo talmente lungo, quasi quarantanni, da configurare indubbiamente una rinuncia alla utilizzazione del bene a fini pubblici”. Di qui le corrette conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale secondo la quale per il bene in questione era venuta “a cessare la qualifica di indisponibilità nonostante che esso, in funzione del tipo d’acquisto, sia sempre iscritto tra i beni indisponibili dello Stato”.

Non sussiste, quindi, la violazione di legge denunciata, dovendosi escludere che si tratti di bene appartenente al demanio necessario e non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione quanto alla avvenuta sdemanializzazione, posto che ad un comportamento del tutto omissivo protratto nel tempo si contrappone un evidente uso del terreno al di fuori della sua funzione pubblica. Nè i due comportamenti evidenziati dall’Amministrazione, consistenti nell’aver disposto di terreni adiacenti e nell’aver recintato il terreno a servizio della foresteria, assumono significati univoci, potendo invece essere valutati esattamente nel senso contrario rispetto a quello indicato dalle Amministrazioni. Non sussiste quindi alcuna illogicità o vizio della motivazione. In definitiva le odierne ricorrenti in via incidentale prospettano una diversa interpretazione del quadro probatorio con conseguente giudizio di merito inibito in questa sede.

4. – Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato nei limiti dei motivi accolti. La causa va rimessa per nuovo esame alla Corte di appello di Cagliari in altra composizione, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi tre motivi del ricorso principale nei sensi di cui alla parte motiva, assorbiti gli altri;

rigetta il ricorso incidentale e rinvia alla Corte di appello di Cagliari in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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