Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24209 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24209 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

L

ORDINANZA

elle 4-2

sul ricorso 17272-2011 proposto da:
BUSATTI MARIA LUISA BSTMLS29E59H501F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. SOGLIANO 70, presso lo studio
dell’avvocato AMETRANO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CIPPARONE FABIO, CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE
DI PIETRO BELLUCCI, LEVI RAFAEL;

Intimati

avverso la sentenza n. 4172/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 14/10/2010, depositata il 23/02/2011;

o Ct

Data pubblicazione: 25/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2011 n. 17272 sez. 3 – ud. 1O-)O-2013
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza n.20899/2009 il Tribunale di Roma ha condannato Maria
Luisa Busatti, quale erede dell’avv. Pietro Bellucci al pagamento in favore di Fabio
Cipparone della somma di € 19.324,99, a titolo di indennità di occupazione
relativamente ad immobile già locato al Bellucci per studio professionale, nonché

€ 598,00 per rimborso della spesa di nomina del curatore dell’eredità giacente; ha
condannato, inoltre, Rafael Levi, terzo chiamato in garanzia, al pagamento in
favore di Maria Luisa Busatti della somma di € 7.218,00 pari all’indennità di
occupazione nel periodo ottobre 2005/febbraio 2006.
1.1.

Proposta impugnazione in via principale dalla Bellucci e in via

incidentale dal Levi, con sentenza 14.10.2010/23.02.2011 la Corte di appello di
Roma dichiarava improcedibile l’appello principale, compensando tra le parti le
spese del grado; rigettava l’appello incidentale, condannando il Levi al pagamento
delle spese del grado in favore della Busatti.
Per quanto interessa in questa sede la Corte territoriale ha applicato la sanzione
di improcedibilità in considerazione del fatto che la difesa della Busatti aveva
provveduto alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto oltre il termine
di cui all’art. 435 co.2 cod. proc. civ., avendo avviato il procedimento di
notificazione in data 23.04.2010, pur avendo avuto comunicazione del
provvedimento presidenziale «ricevuto via fax in data 9.4.2010».
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Luisa Busatti
formulando un unico motivo.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile.

al pagamento della somma di € 2.145,39 per oneri accessori e di quella ulteriore di

4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione
dell’art. 435 comma 1 cod. proc. civ., per esser essere la statuizione di
improcedibilità per tardiva notificazione basata su una comunicazione via fax mai
ricevuta. Secondo parte ricorrente vi sarebbe incertezza della comunicazione, per
la precarietà del mezzo adottato e per la mancanza di richiesta di accettazione e
della completa ricezione del fax.

comma 3, nel testo applicabile ratione ternporis (conseguente alle modifiche
apportate dalla L. 263 del 2005) — si osserva che il motivo è prospettato sul
presupposto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza (laddove si dà
atto dell’avvenuta ricezione del fax in data 9 aprile 2010), la comunicazione di
cancelleria non sia stata ricevuta o almeno che non vi sia prova di siffatta
ricezione. In tali termini la censura postula un errore di percezione e non già di
valutazione, che, al di là della qualificazione come violazione di legge, integra un
vizio revocatorio, denunciabile, sussistendone i presupposti, innanzi allo stesso
giudice che vi è incorso a norma dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., con
conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.
L’inammissibilità del ricorso preclude ogni ulteriore considerazione.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

4.1. Orbene — precisato che la comunicazione via fax era prevista dall’art. 136

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