Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24209 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24209
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.L. (OMISSIS), L.F.
(OMISSIS), P.C. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 4 6/48, presso lo studio
dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che li rappresenta e difende, giusta
procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 924/08 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
17.4.09, depositata l’1/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Francesca Romana Fuselli (per
delega avv. Gabriele De Paola) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.C., G.L. e L.F., con ricorso del 16 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 1 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del P., del G. e del L. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezzà del ricorso -, ha rigettato il ricorso;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 -per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 19 novembre 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) il P., il G. ed il L., asseritamente titolari del diritto alla indennità militare, avevano adito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con ricorso del 22 dicembre 1994; b) il Tribunale adito aveva pronunciato decreto di perenzione, per tardiva presentazione dell’istanza di prelievo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9 in data 19 dicembre 2008;
che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver affermato l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008 – ha respinto la domanda per mancata prova della sussistenza del danno non patrimoniale richiesto, tenuto conto sia del fatto che la tardiva presentazione dell’istanza di prelievo attesta proprio l’indifferenza all’esito del giudizio, sia del fatto che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, non era stata presentata alcuna istanza sollecitatoria della definizione del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa i decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento a ciascun ricorrente della somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 2.050,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011