Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24209 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/11/2020), n.24209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12229/2015 proposto da:

C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI,

rappresentataa e difesa dall’avvocato ELISEO ALFONSO ALIMENA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 115/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/02/2015 R.G.N. 144/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La CIS (cooperativa italiana servizi) s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 1246/13 del Tribunale di Firenze con cui era stata respinta la sua domanda diretta alla declaratoria di insussistenza del preteso rapporto di lavoro subordinato intrattenuto (quale addetta alle pulizie negli uffici postali (OMISSIS) in appalto alla CIS) con D.C.A. e dei conseguenti contributi previdenziali richiesti dall’INPS.

Con sentenza depositata il 19.2.15, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame, rilevando dall’istruttoria la sussistenza della contestata subordinazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a tre motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ritenendo in sostanza la sentenza impugnata che la subordinazione doveva ritenersi presunta, spettando semmai alla datrice di lavoro provare il contrario.

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

La Corte fiorentina non ha invero accertato alcuna subordinazione nel rapporto di lavoro de quo, pur all’esito di una non univoca prova testimoniale.

L’esistenza di un rapporto di lavoro, tuttavia, non può presumersi di natura subordinata salvo prova del contrario, come ritenuto dalla sentenza impugnata, essendo pur sempre necessaria la prova della soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, estrinsecantesi in disposizioni specifiche (in particolare, come nella specie, con riguardo a mansioni esecutive) inerenti le concrete modalità di esecuzione della prestazione (ex aliis Cass. n. 29646/18, Cass. n. 8444/20, Cass. n. 5436/19).

La sentenza impugnata va dunque cassata, restando assorbiti gli ulteriori due motivi, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, compreso il presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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