Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24208 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24208 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA

Lott,

242o

sul ricorso 28775-2012 proposto da:
PAOLA FRANCESCO PLAFNC63T09 H501L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso il proprio
studio, rappresentato e difeso dall’avvocato 1\LkSCARO PAOLO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PARTITO DELLA LEGA NORD, in persona del Segretario
Federale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BARBETTA TIZIANO giusta procura a margine dell’atto introduttivo
del giudizio di opposizione;

– resistente –

V99295-

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso l’ordinanza n. R.G. 3238/11 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 31/10/2012, depositata il 05/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;

Mascaro) difensore del ricorrente;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte,
Premesso in fatto:
– Il Sostituto Procuratore generale, cons. dott. Sergio Del Core ha
clepol;itato in Cancelleria la seguente relaAotrie (ti ge

agi

delPart. 380,0i:v

cod. proc. civ.:
“Il sostituto Procuratore generale
rileva
L’avv. Francesco Paola ottenne dal Tribunale di Lamezia Terme
decreto a carico del partito della Lega Nord ingiuntivo del pagamento
di somme a titolo di onorari professionali, ma poi aderì all’eccezione di
incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano sollevata
dall’ingiunto opponente.
Il giudizio di opposizione tuttavia proseguì davanti al tribunale
lamertino che, dopo averlo in un rimo tempo sospeso con
provvedimento poi annullato dalla cassazione, ne ordinò in seguito la
cancellazione dal ruolo revocando l’ingiunzione.
Il giudizio fu riassunto da Lega Nord davanti al tribunale di Milano,
che rigettò nel merito tutte le pretese formulate dal legale nel ricorso
monitorio.

Ric. 2012 n. 28775 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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è solo presente l’Avvocato Paolo De Caterini (delega avvocato Paolo

Il Paola propose appello e, nel corso del relativo giudizio, presentò
istanza ex art. 39 c.p.c., in quanto presso la Corte di appello di
Catanzaro pendeva la causa in cui aveva chiesto dichiararsi l’avvenuta
estinzione del giudizio di opposizione a d.i. svoltosi davanti al tribunale
di Lamezia Terme, il cui provvedimento di cancellazione della causa

inefficace, perché adottato dopo due anni e mezzo dalla rituale
adesione

all’eccezione

di incompetenza per territorio

e

successivamente all’annullamento della precedente ordinanza di
sospensione dello stesso giudizio da parte della Corte di cassazione.
Disposta la comparizione delle parti la Corte di appello di Milano, con
ordinanza riservata resa pubblica il 5 novembre 2012, rigettò l’istanza,
escludendo sussistere identità fra i due giudizi e confermò l’udienza già
fissata per la precisazione delle conclusioni.
Detta ordinanza venne impugnata con regolamento di competenza dal
Paola.
Replica il partito della Lega Nord.
Osserva

L’istanza si rivela innanzitutto inammissibile.
Come risulta dalla lettura degli atti il Paola, in data 16 luglio 2012,
reiterò un’istanza con la quale domandò alla Corte di appello di
Milano, che aveva già invitato le parti a precisare le definitive
conclusioni, di dichiarare la litispendenza fra il giudizio davanti ad essa
e il processo pendente davanti ala Corte di appello di Catanzaro in cui
si dibatte sulla legittimità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal
ruolo e revoca del decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme.

Ric. 2012 n. 28775 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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dal ruolo e revoca del decreto ingiuntivo doveva considerarsi nullo e

Con decreto del successivo giorno 19, la Corte dispose la
comparizione delle parti per il giorno 30 ottbre 2012 assegnando
all’ostante termine fino al 29 settembre per la notifica di rito.
All’udienza stabilita si riservò di decidere e, con ordinanza resa
pubblica il successivo giorno 5 novembre, rigettò l’istanza e confermò

E’ dunque pacifico, e lo sottolinea lo stesso ricorrente, che è mancato
l’invito alle parti a precisare le conclusioni, prima di provvedere
sull’istanza. I fatti come sopra richiamati escludono che al
provvedimento della Corte, qui impugnato ex art. 42 c.p.c., possa
essere attribuita natura di pronuncia definitiva sulla (litispendenza)competenza.
Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n.
14693/2005, il giudice che intende pronunciare separatamente sulla
giurisdizione o sulla competenza (quindi anche sulla litispendenza), ai
sensi dell’art. 189, comma 2, c.p.c. applicabile al giudizio di appello ex
art. 359 c.p.c., è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni
anche di merito (vedi Cass. ord. Nn. 10593/2006; 16754/2006;
22737/2012).
Conseguentemente, in mancanza della precisazione delle conclusioni
definitivee, anche di merito, come è avvenuto nel caso di specie,
all’ordinanza emessa non può attribuirsi alcuna efficacia preclusiva di
statuizione sulla litispendenza.
Né la conclusione muta per effetto delle novellazioni apportate al
codice di rito dalla legge n. 69/2009, in virtù delle quali la decisione
sulla competenza che non definisca il giudizio deve rivestire la forma
dell’ordinanza. Il cambiamento della forma della decisione non ha
inciso infatti sul procedimento che può portare alla decisione. Esso
presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi
Ric. 2012 n. 28775 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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l’udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni definitive.

dell’art. 189 c.p.c. e 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189, in
relazione all’art. 281quinquies per il procedimento di decisione del
giudice monocratico).
Ne deriva che anche nel regime della legge n. 69/2009 conserva piena
validità la giurisprudenza della Corte di cassazione a sez. unite n.

ravvisare decisioni sulla competenza i provvedimenti in realtà privi del
carattere formale della sentenza.
Pertanto, qualora il giudice si sia riservato in ordine ad un’istanza di
litispendenza presentata in corso di causa, deve prima di decidere
invitare le parti a precisare le conclusioni anche di merito; altrimenti
alla decisione sull’istanza non può attribuirsi efficacia di pronunzia
definitiva sulla competenza, ma solo quella della delibazione sommaria,
allo stato degli atti, della relativa eccezione, sulla quale pronuncerà con
statuizione definitiva dopo che le parti avranno precisato le
conclusioni.
L’istanza è comunque infondata (sia detto per mera completezza).
Dalla lettura degli atti emerge che oggetto del giudizio pendente
dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro è la declaratoria di nullità
dell’ordinanza con cui il Tribunale di Lamezia Terme, anziché
dichiarare l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e revocato il decreto
ingiuntivo.
Il giudizio pendente davanti ala Corte di appello di Milano ha per
oggetto la sussistenza o meno del credito professionale dell’Avv. Paola
nei confronti della Lega Nord, già veicolato con il ricorso monitorio
accolto dall’ingiunzione in seguito revocata.
Sfugge francamente come si possa ravvisare un’identità di petita e di
causae petendi fra i due giudizi.
Ric. 2012 n. 28775 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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11657/2008, che ha abbandonato l’orientamento un tempo incline a

Conclude
Va dichiarata inammissibile o comunque rigettata l’istanza.
Roma 21 marzo 2013.
Il Sostituto Procuratore Generale Cons. Sergio Del Core”.
-La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.

letto il parere del pubblico ministero ed esaminati gli atti, condivide la
soluzione e gli argomenti circa l’inammissibilità del ricorso, prospettati
dalla relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella
memoria non valgono a disattendere.
L’istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di litispendenza è stata
depositata dal ricorrente non all’udienza di precisazione delle
conclusioni, affinché venisse decisa sulla base della completa
cognizione di tutte le questioni dedotte in giudizio, con provvedimento
definitivo e suscettibile di impugnazione con il ricorso per regolamento
di competenza. E’ stata invece depositata nelle more fra l’ultima
udienza di trattazione e l’udienza di precisazione delle conclusioni
(rinviata ad oltre tre anni di distanza).
Se pure è comprensibile il desiderio del ricorrente di affrettare il
giudizio sul punto, resta il fatto che, promuovendo sulla questione un
giudizio meramente interlocutorio, egli ha dato avvio ad un
procedimento e ad una decisione interinali, quindi privi del carattere di
definitività che assiste la sentenza conclusiva del giudizio e la rende
suscettibile di impugnazione.
Le argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata in
replica alla relazione del P.G. — secondo cui la questione della
litispendenza dovrebbe considerarsi oggetto di domanda separata e
separabile da quelle aventi ad oggetto le questioni di merito — appare

Ric. 2012 n. 28775 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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Il Collegio,

meramente artificiosa e strumentale rispetto all’esigenza di superare
l’eccezione di inammissibilità.
Autonomia e separazione fra le due domande non sono mai state fatte
valere nel corso del giudizio; non sono state prospettate con la
proposizione dell’istanza di decisione sulla litispendenza e su di esse

Quanto poi alle vicissitudini giudiziarie della vertenza fra l’avv. Paola e
la Lega Nord, che appaiono indubbiamente singolari e deplorevoli per
complicazioni e ritardi, da un lato esse non offrono argomento per
alterare il giudizio sulla questione qui discussa; dall’altro lato sono
imputabili al comportamento ed alla litigiosità di entrambe le parti
contendenti, ivi incluso il ricorrente.
Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in C 4.200,00, di cui C 200,00 per spese ed C
4.000,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di
legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

Il Funzionario Giudiziario

non è stata richiesta pronuncia con efficacia di sentenza.

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