Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24208 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20518-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NELLO SILVESTRI, SAVINA BOMBOI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE P.S. ONLUS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GRIECO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABINO DE BLASI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/02/2015 R.G.N. 355/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione. udito l’Avvocato BRUNO COSSU;

udito l’Avvocato STEFANO DE BLASI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 14.12.2012 il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento della domanda formulata da D.M. nei confronti della Fondazione ” P.S.” Onlus, volta al conseguimento dell’indennità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, a seguito dell’esercizio di opzione esercitato il 28.2.2009, condannava la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, sia della somma di Euro 38.239,90, corrispondente alla detta indennità, sia della somma di Euro 76.465,80 e di quelle successive maturande sino all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra, oltre agli accessori di legge.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Fondazione, sostenendo di aver eseguito correttamente il pagamento dell’indennità sostitutiva mediante assegno circolare non trasferibile intestato al lavoratore e che l’obbligazione pecuniaria su di essa gravante doveva comunque ritenersi limitata al pagamento delle 15 mensilità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, non potendo viceversa estendersi al periodo successivo a quello in cui era stato esercitato il diritto di opzione.

Con sentenza depositata il 24.2.15, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Fondazione al pagamento della sola somma corrispondente all’indennità sostitutiva della reintegra, con gli accessori di legge.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la Fondazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso il diritto del D. alle retribuzioni dovute successivamente all’esercizio del diritto di opzione, accertato dal Tribunale, senza che sul punto vi fosse stata alcuna censura ad opera della datrice di lavoro in appello.

Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente, nel riportare in sintesi i motivi di gravame proposti dalla Fondazione espone che, con il settimo motivo (pagg. 30 – 31), essa aveva censurato la sentenza per aver condannato la resistente al pagamento “sia della somma di Euro 38.239,90, sia della somma di Euro 76.465,80, sia delle somme successive maturande sino all’effettivo pagamento della indennità sostitutiva della reintegra”; che l’adempimento effettuato dalla Fondazione aveva effetto liberatorio per cui il rapporto doveva ritenersi risolto dalla data in cui la Fondazione aveva effettuato l’adempimento secondo le modalità convenute (pag. 12 attuale ricorso).

Prescindendo dalla questione del pagamento attraverso assegno circolare di cui più non si discute, ritiene dunque la Corte perfettamente condivisibile l’affermazione contenuta a pag. 6 della sentenza impugnata (e riportata nello storico di lite) secondo cui la Fondazione lamentava dinanzi al giudice di appello “che l’obbligazione su di lei gravante doveva ritenersi circoscritta al pagamento delle 15 mensilità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, non potendo viceversa estendersi al periodo successivo a quello in cui era stato esercitato il diritto di opzione” (cfr. pag. 12 del presente ricorso).

La sentenza impugnata non risulta dunque aver violato l’art. 112 c.p.c., invocato dal lavoratore, confermando peraltro, sul piano sostanziale e nei limiti delle allegazioni delle parti, il noto principio di diritto statuito in materia da Cass. sez. un. n. 18353/14.

2. – Con secondo, subordinato, motivo il D. denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante la circostanza che con nessuno dei motivi di appello controparte aveva censurato la statuizione del Tribunale sotto il profilo che l’esercizio del diritto di opzione comportava di per sè l’estinzione del rapporto di lavoro.

Il motivo è inammissibile per censurare quale vizio motivo un altro dedotto vizio di extrapetizione.

In ogni caso deve ribadirsi quanto sopra detto, e cioè che secondo lo stesso ricorrente, la datrice di lavoro si era doluta in appello che con l’adempimento dell’obbligazione inerente l’indennità sostitutiva della reintegra, “il rapporto doveva ritenersi risolto da tale data”, quella cioè in cui la Fondazione aveva effettuato l’adempimento (pag. 12 odierno ricorso).

3. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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