Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24207 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24207 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

CUeu_

ORDINANZA
sul ricorso 14417-2012 proposto da:

PIETROS ANTI ENZO PTRNZE55S14L120U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio
dell’avvocato MERLINI MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
VARRONE EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ISABELLA D’ESTE 13, presso lo studio dell’avvocato PETRACHI
GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO
CANTIELLO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1980/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 4.5.2011, depositata 1’8/06/2011;

731.1-

242o7-

Data pubblicazione: 25/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LAN ZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Ricorrente:

Enzo Pietrosanti

Resistente:

Egidio Varrone

La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 1980/2011, depositata in data 8 giugno 2011, la
Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello
proposto da Enzo Pietrosanti avverso la sentenza del Tribunale di
Latina, che ha respinto la domanda di sfratto per morosità, da lui
proposta contro il conduttore, Egidio Varrone.
L’improcedibilità è stata motivata con il fatto che il ricorso in appello —
soggetto al rito previsto per le cause in materia di locazione – è stato
notificato all’appellato, unitamente al decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza di discussione, oltre il termine di dieci giorni

Ric. 2012 n. 14417 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

RG. 14417/2012

dalla comunicazione del decreto, di cui all’art. 435, 2° comma, cod.
proc. civ.
Il Pietrosanti propone due motivi di ricorso per cassazione.

2.- Con i due motivi il ricorrente denuncia violazione dell’art. 435 cod.
proc. civ., e 152, 153 e 154 cod. proc. civ., sul rilievo che il termine di
cui all’art. 435 2° comma è meramente ordinatorio e che la legge
richiede perentoriamente soltanto che sia rispettato il termine a difesa
di cui al terzo comma della norma stessa, per cui debbono intercorrere
almeno 25 giorni fra la data della notificazione e la data dell’udienza di
discussione: termine che nella specie è stato rispettato.
3.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione del resistente di
inammissibilità del ricorso, perché notificato oltre il termine di sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza impugnata, come disposto dall’art.
327 cod. proc. civ., nel testo attualmente in vigore.
Alla controversia in esame si applica, infatti, il testo originario dell’art.
327 cit., che indicava in un anno dalla pubblicazione il termine di
decadenza dall’impugnazione, poiché la modificazione introdotta dalla
legge 18 giugno 2009 n. 69 si applica solo ai processi iniziati dopo la
data dell’entrata in vigore della legge stessa, cioè dopo il 4 luglio 2009
(art. 58, 1° comma, legge n. 69/2009).
4.- Quanto al merito, i motivi sono manifestamente fondati, come
questa Corte ha più volte deciso relativamente a identiche controversie
(cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 6-3, Ord. 6 marzo 2012 n. 3500).

Ric. 2012 n. 14417 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-3-

Resiste l’intimato con controricorso.

La Corte di appello ha erroneamente richiamato a fondamento della
sua decisione il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni
unite con sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda un caso
diverso da quello in oggetto.

ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla
notificazione ed abbia poi richiesto all’udienza di discussione
l’assegnazione di un nuovo termine per procedervi, ai sensi dell’art.
291 cod. proc. civ., sul presupposto che il mero deposito dell’atto
fosse sufficiente ad evitare la decadenza dall’impugnazione.
Tale opinione, prima seguita da una parte della giurisprudenza, è stata
disattesa dalla citata sentenza delle Sezioni unite, con la motivazione
che – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata,
imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo
“ex” art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di
assegnare all’appellante, “ex” art. 421 cod. proc. civ., un termine
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291
cod. proc. civ.
Nel caso in esame, per contro, il ricorrente ha chiesto la notificazione
del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel
rispetto del termine di almeno 25 giorni prima della data dell’udienza di
discussione, di cui al 3 0 comma dell’art. 435 cod. proc. civ., e la
notificazione è stata ritualmente effettuata nel predetto termine, pur se
oltre i dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito, anche
recentemente, che quest’ultimo termine è meramente ordinatorio e che

Ric. 2012 n. 14417 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-4-

Riguarda cioè il caso in cui l’appellante, dopo avere depositato il

la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole
per la parte, poiché non incide su alcun interesse di ordine pubblico
processuale, o proprio dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che, ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto,
deve intercorrere tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza

Idem, 30

dicembre 2010 n. 26489; Cass. civ. Sez. 6- 3, Ord. 12 aprile 2011 n.
8411; Cass. civ. Sez. lav. 31 maggio 2012 n. 8685).
In tal caso non si verifica alcun ritardo nella trattazione e definizione
della causa, poiché l’udienza di discussione non subisce alcuno
spostamento.
4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– Con atto depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013 il ricorrente ha
dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto anche dalla
controparte, per essere intervenuta transazione.
Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rileva che la rinuncia non è
tempestiva, perché depositata successivamente alla comunicazione alle
parti della relazione ai sensi dell’art.380bis cod. proc. civ.
La rinuncia tuttavia, pur se intempestiva, manifesta il sopraggiunto
venir meno dell’interesse a proporre il ricorso e, poiché tale interesse
Ric. 2012 n. 14417 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-5-

di discussione (Cass. civ. Sez. Lav., 15 ottobre 2010 n. 21358;

deve sussistere anche alla data della decisione, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile (Cass. civ. S.U. 16 luglio 2008 n. 19514).
Le spese del presente giudizio si compensano, come da concorde

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 10 ottobre 2013.

richiesta delle parti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA