Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24207 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32993-2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO

FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2047/3/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di intimazione per IRPEF e altro relativo all’anno di imposta 2015, lamentando l’omessa notifica dell’atto presupposto consistente nella cartella di pagamento;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente, ritenendo correttamente provata la notifica della cartella di pagamento sottesa all’atto impugnato e non ammissibile il disconoscimento effettuato dal ricorrente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente affermando da un lato che l’Amministrazione finanziaria ha esibito gli avvisi di ricevimento ed ogni altro atto idoneo a dimostrare l’avvenuta comunicazione all’interessato degli atti impugnati e dei loro presupposti e dall’altro che l’onere di disconoscere la conformità tra gli originali di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non necessitando l’uso di formula sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive;

la parte contribuente propone ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza deposita memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo d’impugnazione, dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale, a fronte di una contestazione circa l’esistenza stessa degli originali e del conseguente avvenuto specifico disconoscimento dei documenti prodotti da parte dell’Agenzia delle entrate, avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali da parte dell’Agente della riscossione della copia fotostatica di alcuni documenti contenenti l’estratto di ruolo e l’avviso di ricevimento relativi alla presunta notifica della cartella di pagamento sottesa all’atto impugnato quando invece l’Ufficio non ha depositato la documentazione in originale ma solo mere riproduzioni fotostatiche.

2. Il motivo di impugnazione è fondato.

Considerato infatti che, secondo questa Corte:

in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la Cassazione, in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso: Cass. n. 16657 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018).

in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 12730 del 2016), con la precisazione che “Una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia (…) è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale” (Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 7775 del 2014), come è avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente.

3. In ordine alle conseguenze dell’operato disconoscimento deve in primo luogo ricordarsi che, in tema di produzione in giudizio delle copie fotostatiche delle relate di notifica prive dell’asseverazione di conformità all’originale, “L’agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poiché l’autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 c.c.” (Cass. n. 1974 del 2018).

4. Ne discende “che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” e ciò in quanto “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 24, perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. n. 12737 del 2018; v. anche Cass. n. 7960 del 2003 e n. 13425 del 2014).

5. Tale principio, come correttamente rilevato da Cass. n. 21054 del 2020, non è scalfito da quanto espresso nelle seguenti pronunce:

a) Cass. n. 14804 del 2014, perché anche in questa si afferma a chiare lettere che “(…) la contestazione di cui all’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21.4.2010, n. 9439)”, per poi chiarire che solo “ove la copia fotostatica o fotografica riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la parte interessata deve necessariamente produrre in giudizio il contratto in originale o in copia autenticata al fine della dimostrazione della sua esistenza e del suo contenuto e può avvalersi della prova per testimoni o per presunzioni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale (cfr. Cass. 21.1.1985, n. 212; cfr. altresì Cass. 19.10.1999, n. 11739)”;

b) Cass. n. 22770 del 2006, perché, diversamente da quanto risulta dalla massima ufficiale (secondo cui “In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del citato art. 22, comma 5”), nella motivazione si afferma che tale disposizione “poneva al giudice l’obbligo di disporre” la produzione dei documenti originali ma solo “ove necessaria”;

c) Cass. n. 19891 del 2017, che richiama espressamente il principio affermato da Cass. n. 13425 del 2014 (già sopra citata), secondo cui il disconoscimento della conformità della copia al suo originale “onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde”; nella fattispecie, infatti, la Corte, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale perché ordinasse l’esibizione degli originali, evidentemente per non aver accertato la conformità del documento all’originale “attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” ovvero “aliunde” (come insegnano Cass. n. 12737 del 2018 e Cass. n. 13425 del 2014).

d) Cass. n. 5077 del 2017, che richiama il principio affermato da Cass. n. 13425 del 2014, sopra citata, nonché da Cass. n. 19680 del 2008 e n. 1525 del 2004, di analogo tenore.

6. Orbene, i suddetti principi non sono stati correttamente applicati dal giudice di merito, il quale non ha effettuato alcuna valutazione circa la conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dall’agente della riscossione ai presunti originali, non rinvenendosi alcunché nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Commissione Tributaria Regionale si limita ad affermare che, per quanto attiene il disconoscimento della documentazione prodotta, l’Amministrazione finanziaria ha esibito gli avvisi di ricevimento ed ogni altro atto idoneo a dimostrare l’avvenuta comunicazione all’interessato degli atti impugnati e dei loro presupposti, riferendosi però sempre alle fotocopie disconosciute dalla parte contribuente. La sentenza impugnata avrebbe invece dovuto procedere ad un raffronto tra fotocopie e presunti originali, mediante una valutazione che i predetti giudici avrebbero dovuto effettuare in concreto, prendendo in considerazione gli eventuali specifici elementi di difformità oggetto della contestazione, sulla base degli elementi istruttori disponibili, ed utilizzando anche elementi presuntivi (Cass. n. 23092 del 2017; Cass. n. 24323 del 2018), e, in mancanza, avrebbero appunto dovuto ordinare all’agente della riscossione la produzione in giudizio degli originali dei documenti contestati, rilevanti ai fini del giudizio, proprio al fine di procedere al suddetto confronto.

7. Da quanto detto discende l’accoglimento del motivo di ricorso nei termini di cui si è detto sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Commissione Tributaria Regionale che riesaminerà la questione alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

 

 

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