Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24207 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/11/2020), n.24207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11111/2015 proposto da:

RAF S.R.L., UNIPERSONALE, (già RAF di R.R. & C.

S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 61/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/01/2015 r.g.n. 1408/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE

Alberto, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’INPS proponeva appello avverso la sentenza n. 623/13 emessa dal Tribunale di Teramo con cui era stata dichiarata illegittima l’iscrizione a ruolo (e la successiva cartella esattoriale n. (OMISSIS)) dei contributi richiesti dall’Istituto in ordine alla posizione del Sig. R.P., dipendente della s.r.l. RAF Unipersonale (già RAF s.n.c.), sul presupposto dell’esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro del detto R. e della ritenuta unitarietà strutturale e funzionale dell’impresa individuale F.G. e della società RAF.

Con sentenza, n. 61/2015 la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la legittimità della detta cartella esattoriale emessa dall’INPS nei confronti della RAF Unipersonale, limitatamente all’importo di Euro 47.376,03 per contributi omessi e somme aggiuntive.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.r.l. RAF Unipersonale, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, mentre l’INPS, anche quale mandatario della SCCI, ha depositato deleca in calce al ricorso notificato.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte nei senso dell’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.; nullità della sentenza oltre ad omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In sostanza lamenta che l’accertato rapporto di parentela tra i membri della società indussero certamente la Corte di merito a ritenere sussistente un unico centro di imputazione giuridica dei rapporto.

Il motivo è infondato in quanto basato su mere congetture ed avendo, piuttosto, la sentenza impugnata basato la sua tesi su ben altri accertamenti di fatto (promiscuità dell’uso dei locali e macchinari tra l’impresa F. e la RAF, promiscuità dell’utilizzo dei dipendenti, unica linea telefonica, etc.). Trattasi di accertamenti non censurabili nel regime di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5.

2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c..

Il motivo è inammissibile in quanto, riportando pedissequamente i verbali di udienza del primo grado e le testimonianze ivi raccolte, censura la sentenza impugnata per aver attribuito maggior rilievo a talune di esse rispetto ad altre. Anche in tal caso vengono infatti inammissibilmente censurati apprezzamenti di fatto del giudice di merito, oltre alla (inesistente, in sentenza, in quanto basata su pregnanti elementi di un unico centro di imputazione giuridica) confusione tra collegamento economico-funzionale ed unicità dell’impresa.

3.- Con terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 230 bis c.c.; artt. 2204 e 2094 c.c.; art. 2697 c.c..

Lamenta in sostanza che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente la natura subordinata del rapporto R., anche ai sensi dell’art. 230 bis c.c..

Il motivo, pur precisato che il rapporto inerente l’impresa familiare non è di per sè subordinato (Cass. n. 11533/20, Cass. n. 19925/14) è parimenti inammissibile in quanto censura apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito a seguito della valutazione delle prove.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla per le spese non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, e dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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