Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24206 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24206 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA

G-Cte

.242oG

sul ricorso 11714-2012 proposto da:
IMMOBILIARE DEMO SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO FABIO,
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente 4

contro
IN VIDEO SRL in liquidazione in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 6, presso lo studio degli avvocati SCIUTO FILIPPO e
ELISABETTA DURANTE, che la rappresentano e difendono, giusta
mandato a margine del controricorso;

– controrícorrente –

949R 0

23

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso la sentenza n. 1813/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 21.4.2011, depositata il 18/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.

PIERFELICE PRATIS.

RG. 11714/2012
Ricorrente:

S.r.l. Immobiliare Demo

Resistente:

S.r.l. In Video in liquidazione

La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 1813/2011, depositata il 18 maggio 2011, la Corte
di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla
s.r.l. Immobiliare Demo avverso la sentenza del Tribunale di Roma
che ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato dalla stessa
con la s.r.l. In Video in liquidazione.
L’improcedibilità è stata motivata con il fatto che il ricorso in appello —
soggetto al rito previsto per le cause in materia di locazione – è stato
notificato all’appellata, unitamente al decreto presidenziale di
Ric. 2012 n. 11714 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

fissazione dell’udienza di discussione, oltre il termine di dieci giorni
dalla comunicazione del decreto, di cui all’art. 435, 2° comma, cod.
proc. civ.
La Immobiliare Demo propone ricorso per cassazione.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 435
cod. proc. civ. e di altre, sul rilievo che il termine di cui al secondo
comma della citata disposizione è meramente ordinatorio e che la legge
richiede perentoriamente soltanto che sia rispettato il termine a difesa
di cui al terzo comma, per cui debbono intercorrere almeno 25 giorni
fra la data della notificazione e la data dell’udienza di discussione:
termine che nella specie è stato rispettato.
3.- Il motivo è manifestamente fondato, come questa Corte ha più
volte deciso relativamente a identiche questioni (cfr. fra le tante, Cass.
civ. Sez. 6-3, Ord. 6 marzo 2012 n. 3500).
La Corte di appello ha erroneamente richiamato a fondamento della
sua decisione il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni
unite con sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda un caso
diverso da quello in oggetto.
Riguarda cioè il caso in cui l’appellante, dopo avere depositato il
ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla
notificazione ed abbia poi richiesto all’udienza di discussione
l’assegnazione di un nuovo termine per procedervi, ai sensi dell’art.
291 cod. proc. civ., sul presupposto che il mero deposito dell’atto
fosse sufficiente ad evitare la decadenza dall’impugnazione.
Ric. 2012 n. 11714 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-3-

Resiste l’intimata con controricorso.

Tale opinione, prima seguita da una parte della giurisprudenza, è stata
disattesa dalla citata sentenza delle Sezioni unite, con la motivazione
che – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata,
imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo
“ex” art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di

perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291
cod. proc. civ.
Nel caso in esame, per contro, la ricorrente ha chiesto la notificazione
del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel
rispetto del termine di almeno 25 giorni prima della data dell’udienza di
discussione, di cui al 3 0 comma dell’art. 435 cod. proc. civ., e la
notificazione è stata ritualmente effettuata nel predetto termine, pur se
oltre i dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito, anche
recentemente, che quest’ultimo termine è meramente ordinatorio e che
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole
per la parte, poiché non incide su alcun interesse di ordine pubblico
processuale, o proprio dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che, ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto,
deve intercorrere tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza
di discussione (Cass. civ. Sez. Lav., 15 ottobre 2010 n. 21358; Idem, 30
dicembre 2010 n. 26489; Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 12 aprile 2011 n.
8411; Cass. civ. Sez. lav. 31 maggio 2012 n. 8685).
In tal caso non si verifica alcun ritardo nella trattazione e definizione
della causa, poiché l’udienza di discussione non subisce alcuno
spostamento.
Ric. 2012 n. 11714 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-4-

assegnare all’appellante, “ex” art. 421 cod. proc. civ., un termine

Il richiamo della sentenza impugnata ad un asserito “deficit
informativo” in danno dell’appellato circa la pendenza del processo,
che comporterebbe l’alterazione della parità delle parti, appare
artificioso e sostanzialmente irrilevante.

mera conoscenza della pendenza dell’impugnazione, al di là di quello
inerente alle esigenze di difesa dell’appellato, che sono adeguatamente
garantite dal rispetto del termine di comparizione di cui al citato art.
435, 3° e 4° comma, cod. proc. civ.
Tanto più quando si consideri che, nel caso in esame, il ritardo nella
notificazione del ricorso in appello è stato di soli tre giorni, a fronte di
un’udienza di discussione fissata a distanza di oltre otto mesi
(l’appellante ha ricevuto comunicazione dalla Cancelleria del deposito
del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione il 6
maggio 2010; ha notificato il ricorso in appello con il pedissequo
decreto il 19 maggio successivo, in vista di una udienza di discussione
fissata per 11 27 gennaio 2011).
Le argomentazioni attinenti alla lesione dei diritti dell’appellato
all’informazione risultano pertanto palesemente inattendibili.
Va soggiunto che, in ogni caso, la valutazione negativa circa la
rilevanza di un tale interesse alla tempestiva informazione
dell’appellato è implicita nel principio per cui il termine di dieci giorni,
di cui al secondo comma dell’art. 435 cod. proc. civ., deve ritenersi
meramente ordinatorio: principio più volte affermato e ribadito da
questa Corte, con la giurisprudenza sopra citata.

Ric. 2012 n. 11714 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-5-

Non è infatti logicamente prospettabile alcun rilevante interesse alla

4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.

Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, affinché — ritenuta
l’ammissibilità dell’appello — esamini e decida la vertenza nel merito.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 10 ottobre 2013.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

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