Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24206 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 340-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SADURNY, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

BORSANI, giusta delega in atti;

– controricorrente – avverso la sentenza n. 676/2011 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2011 R.G.N. 1438/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;

udito l’Avvocato GIANNA COLASANTI delega verbale Avvocato CLAUDIO

SADURNY e PAOLO BORSANI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame svolto da C.A. avverso la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda diretta al pagamento, da parte del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, della somma di Euro 6.680,65 a titolo di T.F.R., ai sensi della L. n. 197 del 1982, art. 2, in favore del predetto C., dipendente della società (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Como, con sentenza del 26.2.2007.

2. La Corte territoriale, nel richiamare la disciplina per l’accesso al Fondo di garanzia, ha precisato che il lavoratore aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare (in data 4 aprile 2007), dimostrando il proprio credito, con la produzione del CUD, e che il curatore fallimentare aveva chiesto al Tribunale, che aveva deciso di conseguenza, che ai sensi della L.Fall. art. 102, non si facesse luogo a procedimento di accertamento del passivo, stante la totale assenza di attivo fallimentare; e che in data 24 ottobre 2007 era stata dichiarata la chiusura del fallimento.

3. Per la Corte di merito, intervenuta, nella specie, la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, ciò che era mancato era la successiva procedura fallimentare per la verifica del credito, residuando il problema dell’accertamento del credito, vantato dal lavoratore, nei confronti del datore di lavoro non tornato in bonis e venendo meno, per richiedere l’intervento del Fondo, il presupposto dell’esperimento dell’esecuzione forzata da parte del singolo lavoratore nei casi in cui, come nella specie, ciò ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza; muovendo da tali premesse, la Corte del gravame ha, quindi, proceduto all’accertamento del credito, incidenter tantum, recuperando la propria competenza funzionale, sulla base del CUD, relativo all’anno 2005, prodotto dal lavoratore.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso ulteriormente illustrato con memoria, articolato in un unico motivo, cui resiste C., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’INPS osserva che il lavoratore, prima dell’instaurazione della presente controversia e prima di richiedere l’intervento del Fondo di garanzia, non aveva esperito alcuna azione esecutiva individuale nei confronti del datore inadempiente, tornato in bonis con la chiusura del fallimento, in conformità ai principi affermati da consolidata giurisprudenza di legittimità; assume, inoltre, l’Istituto la sussistenza dell’onere, per il lavoratore, di provare la realizzazione di un duplice requisito: 1) che sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento; 2) che il credito vantato sia ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare oppure, in caso di chiusura del fallimento per assenza di attivo senza formazione di stato passivo, che il credito del lavoratore risulti comunque da titolo giudiziale azionato in una procedura esecutiva individuale nei confronti del medesimo datore di lavoro.

6. Il ricorso è inammissibile perchè il mezzo d’impugnazione svolto postula il ritorno in bonis del datore di lavoro inadempiente, il che nella specie non è, come rimarcato anche dalla Corte di merito, richiamando il precedente di questa Corte, sentenza n. 11945 del 2007, e l’onere, ivi enunciato, di procedere preventivamente, ai sensi della citata L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro che sia tornato in bonis con la chiusura del fallimento.

7. Nella vicenda all’esame della Corte, la società è stata cancellata dal registro delle imprese dal 21 novembre 2007 e le doglianze dell’INPS, ribadite nella memoria illustrativa evocando precedenti di legittimità incentrati sull’onere del lavoratore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del datore tornato in bonis (è citata, tra le più recenti, Cass. 7877/2015), non si confrontano, per infirmare la statuizione impugnata, sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione, in sintesi sulla circostanza che il debitore non sia tornato in bonis.

8. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

9. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (cfr., ex plurimis, Cass. n. 359/2005 e successive conformi).

10. Nel ricorso all’esame non sono state svolte specifiche argomentazioni critiche rispetto alle ragioni che la sentenza impugnata ha posto a fondamento dell’iter argomentativo fondante il ritenuto accertamento del credito del lavoratore, in fattispecie in cui, alla chiusura del fallimento, il debitore non era tornato in bonis, e, pertanto, la mancanza di specifiche argomentazioni critiche ha determinato l’intangibilità, siccome non oggetto di idonea censura, della ratio decidendi che sostiene il decisum.

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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