Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24205 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24205 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

U

ORDINANZA

CICLu . 24205

sul ricorso 10460-2012 proposto da:
TINTORETTO ROME SRL, in persona dei suoi legali rappresentanti
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI
MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato UPPI UGO
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARCANTONIO COLONNA 27 presso la sede
dell’AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, giusta procura a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 25/10/2013

- controrkorrente avverso la sentenza n. 4005/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 29/09/2011, depositata il 19/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 4005/2011, depositata il 19 ottobre 2011, la Corte
di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla
s.r.l. Tintoretto Rome avverso la sentenza n. 11621/2008 del Tribunale
di Roma, nella causa pendente fra la società appellante e la Regione
Lazio, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.537.126,91, a
titolo di canoni di locazione.
L’improcedibilità è stata motivata con il fatto che il ricorso in appello —
soggetto al rito previsto per le cause in materia di locazione – è stato
notificato all’appellata, unitamente al decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza di discussione, oltre il termine di dieci giorni
dalla comunicazione del decreto, di cui all’art. 435, 2° comma, cod.
proc. civ.
La soc. Tintoretto Rome propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la Regione Lazio con controricorso.

Ric. 2012 n. 10460 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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LANZILLO;

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 435
cod. proc. civ., sul rilievo che il termine di cui al secondo comma della
citata disposizione è meramente ordinatorio e che la legge richiede
perentoriamente soltanto che sia rispettato il termine a difesa di cui al
terzo comma, per cui debbono intercorrere almeno 25 giorni fra la

che nella specie è stato rispettato.
3.- Il motivo è manifestamente fondato, come questa Corte ha più
volte deciso relativamente a identiche questioni.
La Corte di appello ha erroneamente richiamato a fondamento della
sua decisione il principio enunciato dalla Corte di cassazione a sezioni
unite con sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda un caso
diverso da quello in oggetto.
Riguarda cioè il caso in cui l’appellante, dopo avere depositato il
ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla
notificazione ed abbia poi richiesto all’udienza di discussione
l’assegnazione di un nuovo termine per procedervi, ai sensi dell’art.
291 cod. proc. civ., sul presupposto che il mero deposito dell’atto
fosse sufficiente ad evitare la decadenza dall’impugnazione.
Tale opinione, prima seguita da una parte della giurisprudenza, è stata
disattesa dalla citata sentenza delle Sezioni unite, con la motivazione
che – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata,
imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo
“ex” art. 111, secondo comma, Cost. – non è consentito al giudice di
assegnare all’appellante, “ex” art. 421 cod. proc. civ., un termine

Ric. 2012 n. 10460 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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data della notificazione e la data dell’udienza di discussione: termine

perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291
cod. proc. civ.
Nel caso in esame, per contro, la ricorrente ha chiesto la notificazione
del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel

discussione, di cui al 3° comma dell’art. 435 cod. proc. civ., e la
notificazione è stata ritualmente effettuata nel predetto termine, pur se
oltre i dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito, anche
recentemente, che quest’ultimo termine è meramente ordinatorio e che
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole
per la parte, poiché non incide su alcun interesse di ordine pubblico
processuale, o proprio dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che, ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto,
deve intercorrere tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza
di discussione (Cass. civ. Sez. Lav., 15 ottobre 2010 n. 21358; Idem, 30
dicembre 2010 n. 26489; Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 12 aprile 2011 n.
8411; Cass. civ. Sez. lav. 31 maggio 2012 n. 8685).
In tal caso non si verifica alcun ritardo nella trattazione e definizione
della causa, poiché l’udienza di discussione non subisce alcuno
spostamento.
Il richiamo della sentenza impugnata ad un asserito “deficit
informativo” in danno dell’appellato circa la pendenza del processo,
che comporterebbe l’alterazione della parità delle parti nel processo,
appare artificioso e sostanzialmente irrilevante.

Ric. 2012 n. 10460 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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rispetto del termine di almeno 25 giorni prima della data dell’udienza di

Non è infatti logicamente prospettabile alcun rilevante interesse alla
mera conoscenza della pendenza dell’impugnazione, al di là di quello
inerente alle esigenze di difesa dell’appellato, che sono adeguatamente
garantite dal rispetto del termine di comparizione di cui al citato art.

Tanto più quando si consideri che, nel caso in esame, il ritardo nella
notificazione del ricorso in appello è stato di pochi giorni, a fronte di
un’udienza di discussione fissata a distanza di oltre nove mesi
(l’appellante ha ricevuto comunicazione dalla Cancelleria del deposito
del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione il 15
novembre 2010; ha notificato il ricorso in appello con il pedissequo
decreto il 14 dicembre successivo, in vista di una udienza di
discussione fissata per il 29 settembre 2011).
Le argomentazioni attinenti alla lesione dei diritti dell’appellato
all’informazione risultano pertanto palesemente inattendibili.
Va soggiunto che, in ogni caso, la valutazione negativa circa la
rilevanza di un tale interesse alla tempestiva informazione
dell’appellato è implicita nel principio per cui il termine di dieci giorni,
di cui al secondo comma dell’art. 435 cod. proc. civ., deve ritenersi
meramente ordinatorio: principio più volte affermato e ribadito da
questa Corte, con la giurisprudenza sopra citata.
4.- Il secondo motivo, che attiene alla condanna alle spese, risulta
assorbito.
5.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.

Ric. 2012 n. 10460 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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435, 3° e 4° comma, cod. proc. civ.

- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:

gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, affinché — ritenuta
l’ammissibilità dell’appello — esamini e decida la vertenza nel merito.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 10 ottobre 2013.

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e

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