Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24205 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20195-2012 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato ROSARIO SANTESE, ENRICO D’ANTONIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/03/2012 R.G.N. 1420/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.A. chiede, con un motivo di ricorso, la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di prime cure, che aveva rigettato il ricorso con il quale era stata chiesta la declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda agricola “Ortofrutticola del Sud” nell’anno 2006, per 151 giornate e la conseguente reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.

2. La Corte territoriale riteneva che, a fronte di un verbale ispettivo da cui risultavano assunti ben 256 braccianti agricoli e denunciato dall’azienda un fabbisogno di manodopera di 18.870 giornate di gran lunga superiore all’estensione dei fondi effettivamente coltivati (pari a 3.740 giornate), doveva escludersi che tutti i lavoratori avessero realmente prestato la loro attività per il numero di giornate specificate e che tali conclusioni non risultavano inficiate dalle risultanze testimoniali acquisite in giudizio, vaghe, imprecise e rese da testimoni legati da vincoli di parentela con l’attuale ricorrente.

3. Avverso tale sentenza ricorre G.A., con ricorso affidato ad un motivo.

4. L’INPS ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso.

5. Articolando un mezzo d’impugnazione, per vizio di motivazione, la parte ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d’appello debitamente preso in considerazione le risultanze delle prove orali espletate nel corso del giudizio di secondo grado.

6. Questa Corte ha più volte precisato, in tema di prova, che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare, specificamente, che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009).

7. Quanto alla valutazione della prova testimoniale, si è altresì precisato che la valutazione delle risultanze, il giudizio sull’attendibilità e credibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., ex multis, Cass. n. 42/2009 e numerose conformi).

8. Nella specie, il giudice del merito, nel porre a fondamento della decisione solo i verbali ispettivi, ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, evidenziando la genericità e inutilizzabilità della deposizione dei testi addotti dalla parte, che avevano riferito su circostanze risultate vaghe, imprecise e contraddittorie anche quanto ad elementi fattuali rilevanti in ordine ai luoghi di espletamento dell’attività lavorativa.

9. In definitiva, la decisione, per essere adeguatamente motivata e coerente sul piano logico, si sottrae alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

10. Il ricorso va dunque rigettato.

11. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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