Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24205 del 08/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21033-2020 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA
TORTOLINI 30, presso il suo studio e rappresentato e difeso in
proprio ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di LODI;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 12208/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 22/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE
PARISE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’avvocato F.A. ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza n. 12208/2020, depositata il 22-6-2020, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta;
Diritto
CONSIDERATO
che:
secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566).
Ritenuto che:
per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta.
PQM
Dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 12208/2020 depositata il 22 giugno 2020, statuendo che nel dispositivo, dopo le parole “oltre accessori come per legge”, debba aggiungersi “spese da distrarsi, per il ricorrente, in favore dell’avvocato F.A. dichiaratosi antistatario”.
Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce all’ordinanza n. 12208/2020 di questa Corte.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021