Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24205 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17201-2014 proposto da:

T.A., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

GALLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO FERNANDO BALDONI;

– ricorrenti –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALCUTTA 45,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO D’AURIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARCANGELO D’AVINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2142/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2014;

udita la re azione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. e T.A., comproprietari dell’appartamento sito in (OMISSIS), proponevano appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma – in accoglimento della domanda contro di loro avanzata da M.F.. proprietario del sovrastante appartamento (OMISSIS) – li aveva condannati a demolire una tettoia realizzata nel loro giardino mentre, in parziale accoglimento della loro domanda riconvenzionale, aveva condannato il M. al pagamento della somma diEuro 228,26 a titolo di risarcimento del danno conseguente a lavori da lui effettuati.

Gli appellanti denunciavano: a) “ultrapetizione ed erroneità della sentenza” per avere il Tribunale ritenuto la violazione dell’art. 907 cod. civ. mai dedotta dall’attore il quale aveva lamentato solo le violazioni, per altro inesistenti, dell’art. 1102 cod. civ. per realizzazione del manufatto anche su suolo condominiale, dell’art. 873 c.c., per omesso rispetto delle distanze tra costruzioni, e degli artt. 1120 e 1122, per lesione del decoro architettonico; b) “erronea, illegittima, infondata e insufficiente liquidazione dei danni oggetto della domanda riconvenzionale” per avere il Tribunale, sulla scorta dell’incompleta relazione del C.T.U. che ha trascurato alcuni lavori, sottostimato i danni, anche, con riguardo alle quote attribuibili ad essi appellanti proprietari di due dei tre appartamenti costituenti la palazzina in questione; c) “erronea, illegittima e infondata condanna alle spese processuali e di CTU di primo grado”.

Si costituiva l’appellato, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponendo appello incidentale, con il quale lamenta l’erroneità della sentenza: a) per “aver ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale ” di risarcimento del danno non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, b) “per avere omesso di pronunziarsi sugli ulteriori aspetti di illiceità dedotti da parte attrice, per violazione agli artt. 1102 e 1122, ed in particolare per lesione del decoro architettonico di cui all’art. 1120, così come riconosciuto dal CTU”.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2142 del 2014, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale, confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte di Appello di Roma, l’appello incidentale, era stata proposto in un termine inferiore a quello di venti giorni. L’appello incidentale era inammissibile, anche, con riguardo alla domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno perchè era una domanda scindibile dalla domanda attorea e il M. era rimasto soccombente nel giudizio di primo grado, sicchè, rispetto a questa domanda andava proposto appello incidentale tempestivamente, e così non è stato. Con riguardo alla domanda relativa alla tettoia andava confermata la sentenza di primo grado perchè era del tutto evidente, come pure aveva evidenziato la CTU, che la tettoia di cui si dice comprometteva l’estetica dell’edificio condominiale.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T. e C. con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. M. ha resistito con controricorso.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 20 marzo 2018 ha rassegnato le conclusioni ritenendo il ricorso infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso T. e C. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 343 cod. proc. civ. che richiama gli artt. 166,346 e 112 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). I ricorrenti lamentano: a) che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo della normativa di cui agli artt. 346 e 166 cod. proc. civ. perchè il M., essendosi costituito tardivamente in appello, non poteva legittimamente proporre le eccezioni non accolte in primo grado. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe errato considerandole ricomprese e, quindi, ritualmente proposte nella richiesta di conferma della sentenza impugnata, anche perchè tale richiesta era contenuta in un appello incidentale inammissibile. b) un vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo la Corte di Appello di Roma, ritenuto ritualmente proposti i motivi di appello riguardanti la violazione degli artt. 1102,1122 e 1120 cod. civ., senza che le stesse domande e/o eccezioni fossero state riproposte espressamente nella comparsa di costituzione e di risposta.

1.1.= Il motivo è infondato sotto il primo profilo ed inammissibile quanto al secondo profilo.

a) E’ infondato con riguardo al primo profilo, essenzialmente, perchè è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”. (Cass. n. 6550 del 2013).

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 11799 del 2017): in tema di appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado afferma che, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, di talchè ciò che rileva in senso dirimente è la distinzione fra le questioni che in primo grado non sono state affatto esaminate e quelle che, nella stessa sede, sono, invece, state respinte, solamente per queste ultime imponendosi una corretta riproposizione in secondo grado mediante tempestiva proposizione di appello incidentale.

A detti principi si è uniformata la Corte territoriale, dato che nella concreta fattispecie, a quanto emerge dal tenore della sentenza gravata, il profilo relativo alla compromissione dell’estetica dell’edificio condominiale ed alla lesione del decoro architettonico, di cui all’art. 1120 c.c., u.c., risulta totalmente pretermesso dal giudice di prime cure perchè assorbito nella favorevole pronuncia relativa alla disposta demolizione della tettoia, con la conseguenza che non si presentava necessaria la proposizione di gravame incidentale per la delibazione di tale motivo della domanda, rimasto assorbito nel giudizio di prime cure, essendo sufficiente che dello stesso venisse richiesta la delibazione mediante riproposizione della questione in qualunque atto difensivo e pertanto anche all’atto della costituzione della parte nel giudizio, sia pure tardiva.

1.1.b) E’ inammissibile quanto al secondo profilo essenzialmente perchè la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nel giudizio di legittimità deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o come omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, va qui osservato che l’ultrapetizione, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione, esclusivamente, attraverso la deduzione del relativo error in procedendo – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – e non già con la denuncia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione, atteso che solo la deduzione di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, consente al collegio di prendere in esame gli atti del processo di merito e verificare la sussistenza o meno del denunciato vizio.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 4300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed oltre accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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