Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24205 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9192/2015 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CULLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO CORSINOVI;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati LUCIA BORA, ARIANNA PAOLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 748/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/10/2014 R.G.N. 929/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 748/2014, depositata in data 23 ottobre 2014, la Corte d’appello di Firenze, decidendo sull’impugnazione della Regione Toscana, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, respingeva il ricorso proposto da D.G., dipendente della Regione ed in pensione dall’1/7/2010, inteso ad ottenere il riconoscimento della spettanza dell’incentivo all’esodo previsto da apposita disciplina regionale in caso di risoluzione consensuale del rapporto;

D.G. aveva presentato, in data 14/10/2009, domanda di risoluzione consensuale del rapporto a decorrere dal 30/6/2010, ai sensi della L.R. n. 27 del 2007, prevedente la possibilità di beneficiare di un incentivo da erogarsi con le modalità attuative di cui alla Delib. G.R. n. 491 del 2007, successivamente modificata e integrata;

tale istanza era stata respinta con nota del settore regionale del 28/10/2009 e chiarimenti del 4/12/2009 per non essere sussistente il presupposto indefettibile della cessazione anticipata rispetto ai termini ordinari, stante il maturare da parte della D., nel corso del 2010 (e precisamente il 7/4/2010), dei 40 anni di massima anzianità contributiva;

alla predetta era stato, infatti, comunicato in data 15/10/2009 il preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, conv. in L. n. 133 del 2008, operante con decorrenza dall’1/7/2010;

la tesi della ricorrente (fatta propria dal Tribunale) era che la domanda di risoluzione consensuale presentata in data 14 ottobre 2009, e cioè prima del recesso datoriale, le desse diritto alla risoluzione anticipata rispetto a quella regolata dalle norme generali ed al conseguente incentivo previsto dalle disposizioni regionali;

riteneva, invece, la Corte territoriale, condividendo la tesi dell’avvocatura regionale, che la legge regionale si fosse prefissata lo scopo di incentivare l’esodo volontario di personale in servizio sul presupposto implicito che tale personale non fosse già in possesso dei requisiti per la cessazione dal servizio per il raggiungimento dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva tanto che le stesse delibere che avevano regolato nel tempo avevano individuato come requisito (oltre al compimento del cinquantasettesimo anno di età) il possesso di un’età anagrafica inferiore ai sessantacinque anni e un’anzianità contributiva inferiore a quella massima;

peraltro, ad avviso della Corte territoriale, la circostanza che l’incentivo fosse commisurato, sulla base della Delib. G.R. n. 766 del 2008, al numero dei mesi mancanti al raggiungimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva confermava che una cessazione del rapporto per il raggiungimento di tale anzianità prima della data indicata come per l’efficacia risolutiva del rapporto era ostativa alla possibilità di accedere alla risoluzione consensuale, irrilevante essendo che il requisito dei quaranta anni di anzianità contributiva non fosse sussistente al momento della domanda di risoluzione consensuale;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.G. con tre motivi;

3. la Regione Toscana ha resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L.R. Toscana n. 27 del 2007, artt. 1 e 2 e L. n. 133 del 2008, art. 72, comma 11 e in relazione alla Delib. G.R. 6 ottobre 2008, n. 766, Delib. G.R. 22 dicembre 2008, n. 1150, Delib. G.R. 11 maggio 2009, n. 386, Delib. G.R. n. 787 del 15/2009;

censura la sentenza della Corte territoriale per aver erroneamente interpretato ed applicato al caso di specie il citato complesso normativo;

sostiene che dall’intero corpus regolativo si evince che i requisiti per l’accesso alla risoluzione consensuale devono sussistere al momento della domanda e non al momento della prospettata risoluzione del rapporto;

2. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;

2.1. è inammissibile nella parte in cui denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle Delib. della Giunta della Regione Toscana che, seppure richiamate dal legislatore regionale, non hanno natura normativa ma sono riconducibili al potere delle pubbliche amministrazioni di adottare atti di carattere generale inerenti l’organizzazione dei rapporti;

2.2. per il resto il motivo è infondato;

la disciplina sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale è stata fissata dalla L.R. Toscana 3 maggio 2007, n. 27 “Misure di razionalizzazione delle spese per il personale”. Modifiche alla L.R. 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla L.R. 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);

tale legge ha fondato il diritto e la disciplina di principio, individuando, all’art. 2, i requisiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro individuati e così stabilendo (comma 2) che: “Possono beneficiare dell’incentivo di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l’ente di assegnazione ed abbiano almeno cinquantasette anni di età” e (comma 3) che “L’incentivo è erogato ai dipendenti che presentino domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito nella deliberazione di cui all’art. 4, nel periodo compreso tra i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2010”;

il legislatore regionale ha, quindi, rimesso (art. 4) ad apposite deliberazioni della Giunta Regionale la determinazione delle modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la fissazione della misura dell’incentivo previsto dall’art. 2;

la ratio della previsione di un incentivo all’esodo è individuata nell’art. 1 della Legge Regionale nell’esigenza di “contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell’amministrazione regionale attraverso un percorso attraverso un processo di revisione e riqualificazione della dotazione organica, in attuazione dei principi di semplificazione, flessibilità, produttività e razionalità”;

è del tutto evidente che l’impianto normativo non può che presupporre, per l’operatività dell’incentivo, una risoluzione anticipata del rapporto rispetto al verificarsi delle condizioni ordinarie del pensionamento;

non avrebbe senso, e si risolverebbe in una erogazione ingiustificata, l’estensione dell’incentivo anche in favore di coloro che si trovassero nelle condizioni di veder cessato obbligatoriamente il proprio rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del D.L. conv. in L. n. 133 del 2008 – successivamente modificato dalla L. n. 15 del 2009, art. 6, comma 3 e da ultimo dal D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 35 novies, conv. in L. n. 102 del 2009) per aver già maturato o per maturare nel corso del 2010 i 40 anni di anzianità contributiva (e, nella specie, è indiscusso che la D. avesse raggiunto nel corso del 2010, e precisamente il 7/4/2010, i 40 anni di massima anzianità contributiva, prima della ipotizzata decorrenza della risoluzione consensuale, indicata dalla stessa ricorrente il 30/6/2010);

interpretata diversamente la disposizione renderebbe rilevante una questione di compatibilità costituzionale della stessa specie alla luce dei precedenti del giudice delle leggi (v. Corte Cost. 21 marzo 2019, n. 62);

3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione alle delibere di G.R. n. 766 del 6/10/2008, n. 1150 del 22/12/2008, n. 386 dell’11/5/2009, n. 787 del 15/2009;

censura l’interpretazione data dalla Corte di Appello delle delibere regionali sopra citate, riproponendo, in sostanza, le stesse argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso;

4. il motivo è inammissibile;

l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme – in particolare, l’art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1363 e 1366 c.c. – che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonchè dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Cass. 23 luglio 2010, n. 17367; Cass. 2 aprile 2013, n. 7982);

in tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica;

nella specie, al di là della intestazione del motivo, non risultano specificamente indicati i criteri interpretativi in concreto violati;

peraltro, l’interpretazione della Corte territoriale, oltre ad essere in linea con la ratio della legge regionale come illustrata al punto sub 2 che precede e con le previsioni della L. n. 133 del 2008, art. 72, comma 11, è chiara e lineare;

ed infatti i giudici di appello hanno evidenziato che, in coerenza con l’intero sistema, l’Ente regionale avesse ritenuto di adeguare le regole della risoluzione consensuale alle previsioni legislative intervenute a livello nazionale e di ridisegnare le condizioni per poter beneficiare dell’incentivo all’esodo e così prevedere che la fruizione del beneficio fosse subordinata ad ulteriori requisiti che dovevano essere posseduti al momento della cessazione dal servizio;

in sostanza, nell’interpretazione congruamente argomentata della Corte territoriale, mentre vi sono requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda (e cioè quelli di cui alla L.R. n. 27 del 2007, art. 2, commi 2 e 3), la concreta fruizione del beneficio (per effetto dell’adeguamento rispetto alla normativa nazionale operato dalle delibere regionali) è subordinata ad ulteriori requisiti, che devono essere posseduti al momento della cessazione dal servizio (e così quello di non aver maturato i 40 anni di anzianità contributiva prima di tale cessazione);

rispetto a detta lettura degli indicati atti amministrativi le censure della ricorrente si risolvono inammissibilmente nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 23 agosto 2006, n. 18375; Cass. 7 luglio 2004, n. 12468; Cass. 22 agosto 2002, n. 12366);

5. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 429 c.p.c.;

ribadisce che sulle somme liquidate dalla sentenza di primo grado si debba calcolare la rivalutazione monetaria, avendo costituito siffatta questione motivo di gravame incidentale in sede di appello;

6. il motivo è inammissibile;

lo stesso, infatti, riguarda una questione non esaminata dalla Corte territoriale in quanto ritenuta assorbita;

le censure proponibili innanzi al giudice di legittimità non possono concernere temi risolti in un determinato modo dal giudice di primo grado ma non affrontati dal giudice di appello;

7. sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto;

8. l’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione Toscana, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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