Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24204 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24559-2012 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FANI

106, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ROSSI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che si riporta e deposita in

udienza n. 1 cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 59/6/12, pronunciata il 5/3/2012 e depositata il 14/3/2012, che ha rigettato l’appello avverso la decisione di quella provinciale, inerente la comunicazione di iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, in forza di alcune cartelle di pagamento (per contributi previdenziali, tassa automobilistica, diritti camerali, iva, irpef, irap, tarsu), anch’essa sfavorevole al contribuente, avendo il giudice di primo grado dichiarato, nella contumacia di Equitalia Sud s.p.a., l’inammissibilità dell’originario ricorso perchè notificato nei confronti soltanto del Concessionario e non anche degli enti impositori interessati.

Il giudice di secondo grado osservava, in particolare, che i ricorsi avverso l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, devono essere rivolti esclusivamente nei confronti dell’ente impositore la cui partecipazione al giudizio, in qualità di litisconsorte, è necessaria per accertare l’inesistenza ovvero l’eventuale estinzione (per decadenza o prescrizione) della pretesa tributaria.

Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, art. 101 c.p.c., art. 24 Cost., per avere il giudice di appello confermato la decisione d’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente in quanto notificato al Concessionario agente per la riscossione e non anche degli enti impositori interessati ai tributi di cui alle cartelle di pagamento originanti l’iscrizione di ipoteca.

Non v’è dubbio che la domanda del contribuente, che “impugnava l’iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) sostenendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese per le quali chiedeva l’annullamento congiuntamente all’iscrizione ipotecaria con ulteriore accertamento di estinzione dell’intera pretesa creditoria per avvenuto decorso dei termini decadenziali e prescrizionali, quale effetto naturale della mancata notifica… ” (così testualmente a pag. 28 del ricorso per cassazione), è stata interpretata dai giudici del merito nel senso che con l’impugnazione dell’atto successivo notificatogli (l’iscrizione di ipoteca) il D.S. intendesse contestare le pretese degli enti impositori, sicchè la pronuncia giudiziale richiesta avrebbe dovuto riguardare anche l’esistenza, o meno, di tali pretese.

Non a caso, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, il D.S. aveva chiesto alla CTP di “accertare l’inesistenza o comunque l’estinzione dei crediti relativi alle cartelle di pagamento… e per l’effetto disporne l’annullamento totale ed ordinare, a carico ed onere dell’Equitalia Gerit s.p.a., la cancellazione all’iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS)” (così testualmente a pag. 18 del ricorso per cassazione).

Ciò non di meno la sentenza impugnata si appalesa censurabile.

La questione concernente la corretta instaurazione del contraddittorio in applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, art. 101 c.p.c., per quel che riguarda l’ipotesi sopra considerata, ha trovato univoca soluzione nella sentenza n. 16412/2007 di questa Corte a Sezioni Unite il cui principio di diritto può essere sintetizzato come appresso: “se la azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

Tale principio (peraltro seguito dalle successive pronunce n. 8370/2015; n. 97/2015; n. 21220/2012), cui il Collegio intende dare continuità, ben si attaglia alla fattispecie in esame e, pertanto, il motivo deve essere accolto.

La sentenza impugnata va, in conclusione, cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che si atterrà al principio sopra affermato e procederà a nuovo esame della controversia.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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